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nuovo super bollo
#21
a quanto pare no, perche' come pensavo il "bollo" e' riferito alla tassa di possesso e NON di circolazione.

se iscritta Asi, tra i 20 e i 30, paga la tassa di circolazione.

quindi niente superbollo.
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#22
"Si evidenzia che i veicoli costruiti da almeno trent'anni sono esenti dalla tassa automobilistica"



Quindi sotto i 30 anni pagano la tassa automobilistica , quindi aumeto?
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#23
[quote name='BANDIDO' post='386142' date='4/11/2011, 15:46']"Si evidenzia che i veicoli costruiti da almeno trent'anni sono esenti dalla tassa automobilistica"



Quindi sotto i 30 anni pagano la tassa automobilistica , quindi aumeto?[/quote]



chi ha un'auto in quella fascia d'et?, finora, cosa pagava? la tassa di circolazione? se s?, a rigor di logica allora sono esenti anche loro.
La POTENZA del MUSCOLO di SCHIVARE CARICATORE!

"Mother warned me that there would be men like you driving cars like that."

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"Io penso al baseball quando mi svegli alla mattina. Ci penso tutto il giorno. E lo sogno di notte. L'unico momento in cui non ci penso ? quando lo sto giocando."
Carl Yastrzemski
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#24
Presumo di si...pero' non capisco perche' scrivano "Si evidenzia che i veicoli costruiti da almeno trent'anni sono esenti dalla tassa automobilistica" e non 20 come solitamente si intende per storica...
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#25
tra i 20 e i 30, se NON iscritto ASI, pagava il bollo, quindi aumento.

se iscritta, con tanto di esenzione del pagamento obbligatorio, non e' dovuto.

cosi dovrebbe essere a rigor di logica.
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#26
non fa una piega! :loll:
La POTENZA del MUSCOLO di SCHIVARE CARICATORE!

"Mother warned me that there would be men like you driving cars like that."

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Carl Yastrzemski
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#27
[quote name='JimmyShine' post='386147' date='4/11/2011, 16:00']tra i 20 e i 30, se NON iscritto ASI, pagava il bollo, quindi aumento.

se iscritta, con tanto di esenzione del pagamento obbligatorio, non e' dovuto.

cosi dovrebbe essere a rigor di logica.[/quote]



Ah , ecco..questo non lo sapevo...

Perfetto...
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#28
[quote name='nigel68' post='386124' date='4/11/2011, 14:48']Ho ricevuto risposta dell'Agenzia delle Entrate.





Testo richiesta informazioni:

Buongiorno, sono residente in Lombardia e possessore di un autoveicolo di interesse storico e collezionistico ex art 60 cds costruito nel 1958, iscritto nei registri ASI e pertanto esente dalla tassa automobilistica. Tale autoveicolo ha una potenza superiore ai 225 kw, desideravo pertanto sapere se sono tenuto al pagamento dell'addizionale erariale (c.d. superbollo) e in quali termini temporali, dal momento che non esiste alcuna scadenza per le auto storiche. Grazie.





Testo risposta:

Gentile Contribuente, in merito al cosiddetto "super bollo" auto, introdotto dall'art. 23, comma 21 del DL n. 98/2011 ("manovra correttiva"), convertito nella L. n. 111/2011, andrebbe chiarito se l'addizionale erariale debba essere assolta anche da coloro che possiedono un'auto d'epoca con potenza superiore a 306 cavalli. Al fine di poter precisare meglio la questione, si ricorda che, con il DM 7 ottobre 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato attuazione alla novit? prevista dal citato comma 21, che ha introdotto un'addizionale erariale del bollo auto per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 225 chilowatt (ossia 306 cv). La misura del "super bollo" ? pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 Si evidenzia che i veicoli costruiti da almeno trent'anni sono esenti dalla tassa automobilistica ai sensi dell'art. 63, comma 1 della L. n. 342/2000. Si ? tenuti al pagamento di una tassa forfetaria in misura fissa ("tassa di circolazione") soltanto nel caso in cui tali veicoli vengano messi in circolazione su strade pubbliche. In questo caso, infatti, deve essere versata la tassa di circolazione anteriormente alla messa su strada (in qualsiasi mese dell'anno essa avvenga), indipendentemente dalla potenza del motore.



Direi che possiamo archiviare la questione, almeno per le ultra-trentennali.[/quote]









MOLTO esaudiente! bel lavoro. sistemato l'arcano.

thx!
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#29
si , in sintesi ? quello che ha spiegato a me l'amico dell'asi , ...dovremo stare tranquilli anche questo giro !
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#30
Circolare del 08/11/2011 n. 49 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa



Tasse automobilistiche Addizionale erariale - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2011, n. 111, Art. 23 comma 21. Chiarimenti





Testo:



Premessa



1. Soggetti tenuti al pagamento



2. Modalit? e termini di pagamento



Premessa



Con l?articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante ?Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria? (di seguito decreto-legge) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ? stata introdotta un?addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a dieci euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque kilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. Con provvedimento del Ministero dell?Economia, emanato d?intesa con il Direttore dell?Agenzia delle Entrate il 7 ottobre 2011 sono state definite le modalit? e i termini di pagamento dell?addizionale erariale che deve essere versata tramite Modello F24 ? Versamenti con elementi identificativi - utilizzando gli appositi codici tributo definiti con la risoluzione 20 ottobre 2011, n. 101.



Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in ordine all?applicazione dell?addizionale erariale alla tassa automobilistica ed alle relative modalit? di pagamento.



1. Applicazione dell?addizionale erariale



Sono tenuti al pagamento dell?addizionale erariale alla tassa automobilistica i soggetti che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (6 luglio 2011), risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt.



Ai fini dell?applicazione del nuovo tributo, si precisa che lo stesso, che ha natura di addizionale ad un tributo principale (tassa automobilistica) ? dovuto solo qualora, nel periodo che decorre dal 6 luglio 2011, risulti realizzato il presupposto di applicazione della tassa automobilistica.



In linea generale, pertanto, l?imposta ? dovuta in relazione a tutti i veicoli che a partire dal 6 luglio 2011, risultino iscritti nel pubblico registro automobilistico.



Si precisa al riguardo che trovano applicazione anche con riferimento all?addizionale erariale i chiarimenti gi? forniti da questa amministrazione con la circolare 11 maggio 1998, n. 122 con la quale ? stato precisato che la tassa automobilistica non ? dovuta qualora la cessazione del diritto di propriet?, del possesso o della disponibilit? del veicolo iscritto al PRA venga attestata da idonea documentazione avente data certa anteriore al 6 luglio.



A titolo esemplificativo, l?addizionale erariale non ?, quindi, dovuta qualora in data 5 luglio 2011, il proprietario abbia proceduto alla vendita del veicolo tramite la stipula di un atto pubblico o di una scrittura privata con firme autenticate.



Tenuto conto del rapporto di complementariet? che lega l?addizionale alle tasse automobilistiche si precisa, altres?, che l?addizionale erariale non risulta dovuta nei casi in cui il veicolo possa fruire del regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilista.



Trovano, quindi, applicazione anche ai fini dell?addizionale erariale, ad esempio, le esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche disposte dall?art. 17 del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), tra le quali si ricordano l?esenzione spettante per gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelle per i veicoli in dotazione dei corpi armati dello Stato.



Si ricorda, altres?, sempre a titolo esemplificativo, l?esenzione dal pagamento della tassa automobilistica disposta dall?articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i veicoli storici. Anche in relazione a detti veicoli non risulta, dunque, dovuta l?addizionale erariale.



Analogamente a quanto disposto per la tassa automobilistica, la nuova addizionale non ?, inoltre, dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi in quanto per tali veicoli opera il regime di interruzione dell?obbligo di corrispondere la tassa automobilistica (art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953). Pertanto, per il periodo di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica, anche l?addizionale erariale non dovr? essere corrisposta e ritorner? dovuta al termine del periodo di interruzione, secondo le regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione.



Non trovano, invece, applicazione ai fini dell?addizionale erariale le riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche.



A titolo esemplificativo, si ricorda che il DPR 5 febbraio 1953, n. 39 prevede alcune riduzioni della tassa automobilistica, tra le quali si ricordano quelle spettanti per le autovetture da noleggio di rimessa e per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza.



In assenza di specifica previsione normativa, si ritiene che dette riduzioni, cos? come le altre riduzioni dalle tasse automobilistiche previste sia dalle norme statali che regionali, non possano trovare applicazione ai fini dell?addizionale erariale in commento.



2. Modalit? e termini di pagamento



Come chiarito, sono tenuti al pagamento dell?addizionale erariale alla tassa automobilistica i soggetti che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ( 6 luglio 2011), risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt.



Con decreto del Ministero dell?economia e delle Finanze, emanato d?intesa con l?Agenzia delle Entrate il 7 ottobre 2011, ? stato stabilito che, per l?anno 2011, per ??coloro che al 6 luglio 2011, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria ?.? l?addizionale deve essere corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 10 novembre 2011, tramite Modello F24, utilizzando i codici tributo istituti con risoluzione 20 ottobre 2011, n. 101.



Si precisa, al riguardo:



1. che se il veicolo viene ceduto in data successiva al 6 luglio 2011, l?imposta deve essere comunque corrisposta in misura integrale il 10 novembre 2011 dal proprietario o titolare di altri diritti al 6 luglio 2011.



In tal caso, il nuovo titolare non sar? tenuto al versamento dell?addizionale erariale per l?anno 2011;



2. per i soggetti che diventano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture o di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, immatricolati nel periodo compreso tra il 7 luglio e il 31 dicembre 2011, l?imposta deve essere corrisposta, in misura integrale, per l?intero 2011, entro il 31 gennaio 2012, secondo le modalit? stabilite con il decreto del 7 ottobre 2011;



3. nel caso in cui l?autovettura o l?autoveicolo per uso promiscuo acquistata a partire dal 7 luglio 2011, venga successivamente rivenduta nel corso del 2011, l?addizionale erariale deve essere comunque corrisposta in misura integrale entro il 31 gennaio 2012 dal primo proprietario o titolare di altri diritti; il successivo acquirente non sar?, quindi, tenuto al pagamento dell?addizionale per il 2011.
BDR Cobra 427 Roush

 

[Immagine: 121114-8.jpg]

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#31
mi hai battuto sul tempo



E' uscita in data 08/11/2011 (ieri) la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E che fornisce alcuni chiarimenti sul pagamento del super bollo. In particolare a pag. 4 viene riportato quanto segue: "Si ricorda, altres?, sempre a titolo esemplificativo, l?esenzione dal pagamento della tassa automobilistica disposta dall?articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i veicoli storici. Anche in relazione a detti veicoli non risulta, dunque, dovuta l?addizionale erariale."



Sembra quindi che i veicoli storici, in quanto gi? esentati dal pagamento del bollo, siano esentati anche dal pagamento del super bollo.
[Immagine: leo.jpg]
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#32
avevo 556 cv di apprensione :ccowbiy:
BDR Cobra 427 Roush

 

[Immagine: 121114-8.jpg]

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#33
Il mio intervento ? polemico ma mi sono reso conto in sintesi.... paghi l'obolo all'ASI per farsi le ville e cos? non paghi il bollo

Bah!
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#34
immagino che gli autocarri non saranno interessati da questa nuova tassa, giusto?
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#35
...e zitti zitti ne hanno studiato un altro



dal Fatto Quotidiano di oggi - CdM



18.47 ? Superbollo per le auto. Arriva il superbollo per le auto di potenza superiore ai 170 chilowatt. E? quanto si legge nella bozza della manovra che spiega che l?addizionale erariale sar? ?pari ad euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 170 chilowatt?.
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#36
[url="http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-12-04/arriva-nuovo-superbollo-erariale-194101.shtml?uuid=AacYvKRE"]http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tri...l?uuid=AacYvKRE[/url]
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#37
Dall'articolo ? solo per vetture recenti, oltre il 2008
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#38
esatto, per? bella in....ata comunque
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#39
Meglio che tassare le storiche
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#40
Per? ? troppo tecnico sto gruppo di Comando :ciglia: ma mopar ha perfettamente ragione.....meglio le nuove che le storiche
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