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D.M. 17-12-2009
#21
Allegato II

Caratteristiche costruttive e funzionali, equipaggiamento e accertamenti tecnici di idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico



PREMESSA


I veicoli e loro complessi classificati di interesse storico e collezionistico, conservano le originarie caratteristiche costruttive e funzionali, specificate nel certificato di rilevanza storico e collezionistico, di cui allart. 4 del presente decreto, fermo restando lobbligo di essere equipaggiati con i dispositivi specificati alle lettere A e B del presente allegato.


Se il veicolo appartiene ad un tipo omologato, questo deve risultare rispondente alle caratteristiche tecniche e funzionali del medesimo tipo.

A. NORME COSTRUTTIVE


1. Dati di identificazione


1.1. Gli autoveicoli ed i loro complessi, i motoveicoli e i rimorchi debbono riportare i dati di identificazione indicati [url="http://www.aci.it/index.php?id=626"]allart. 74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)[/url].


1.2. Nel caso in cui il numero di identificazione, di cui al comma 1, lettera b), del citato art. 74 del Codice della strada, sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, lo stesso deve essere riprodotto, a cura degli Uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, navigazione e sistemi informativi e statistici, secondo le modalità indicate al medesimo art. 74 del Codice della strada.


1.3. Nel caso in cui la targhetta di identificazione, di cui al comma 1, lettera a), del richiamato art. 74 del Codice della strada, originariamente presente sul veicolo, sia alterata, manchi o sia illeggibile, la stessa deve essere riprodotta a cura del costruttore del veicolo o del registro che ha rilasciato il certificato di rilevanza storico e collezionistico. Il modello della targhetta è riportato in fig. 1.


2. Caratteristiche costruttive e funzionali


I veicoli debbono essere equipaggiati con i dispositivi previsti dalle norme vigenti allatto della loro costruzione ovvero della loro omologazione (se ricorre).


Nella tabella seguente sono riportati i tipi di dispositivi, citati in premessa, e le relative normative di riferimento:

[Immagine: 24653004.png]

___________________________
NORME CITATE NELL'IMMAGINE:

D.M. 30 aprile 1946 - In ricerca

[url="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?ur...-06-15;393"]DPR 15 giugno 1959, 393[/url]

[url="http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1959/lexs_183988.html"]DPR 30 giugno 1959, 420[/url]

[url="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1971:202:0037:011:IT:HTML"]Direttiva 71/320/CEE[/url]

D.M. 5 agosto 1974

[url="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31970L0388:IT:HTML"]70/388/CEE[/url]

D.M. 14 giugno 1974

R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740

[url="http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1954/lexs_33949.html"]L. 6 agosto 1954, n. 877[/url]

D.L. 30 marzo 1948, n. 513

Circolare 430/1955

[url="http://www.inquinamentoacustico.it/_normativa/Europea/direttiva%201970_70_157_CEE.pdf"]70/157/CEE[/url]

[url="http://www.codicestradainfantino.it/direttive_cee/dir76_756_dispositivi%20illuminazione.htm"]76/756/CEE[/url]

[url="http://translate.google.it/translate?hl=it&langpair=en%7Cit&u=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DCELEX:31976L0757:EN:NOT"]76/757/CEE[/url]

[url="http://translate.google.it/translate?hl=it&langpair=en%7Cit&u=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DCELEX:31976L0758:EN:NOT"]76/758/CEE[/url]

[url="http://translate.google.it/translate?hl=it&langpair=en%7Cit&u=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DCELEX:31976L0759:EN:NOT"]76/759/CEE[/url]

D.M. 24 gennaio 1977

Circolare 39/1955

[url="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en%7Cit&u=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DCONSLEG:1971L0127:20070101:en%3a%50DF&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhin3yffBKL3RjBdi8uXZcis6XL6EA"]71/127/CEE[/url]

D.M. 21 maggio 1974

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#22
B. NORME COGENTI AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE



I veicoli di interesse storico e collezionistico, in relazione alla categoria di appartenenza, debbono essere equipaggiati con i dispositivi resi obbligatori da norme cogenti per i veicoli in circolazione.



Di seguito, per taluni dispositivi si riportano le relative specifiche e, ove ricorra, i riferimenti normativi che ne hanno imposto l?obbligo.



1. Barra paraincastro



Gli autocarri e relativi rimorchi debbono essere muniti di dispositivi di protezione posteriore secondo quanto stabilito dal [color="#0000FF"]decreto ministeriale 4 gennaio 1979, pubblicato sulla G.U. n. 70, del 12 marzo 1979.[/color]

2. Sistemi di ritenuta



I veicoli della categoria M1, la cui data di costruzione ? successiva al 15 giugno 1976, debbono essere comunque dotati di cinture di sicurezza, di tipo omologato, sui posti predisposti sin dall?origine con specifici punti di attacco.



3. Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione



I veicoli costruiti prima dell?1.1.1960 debbono essere comunque adeguati alle prescrizioni recate [url="http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1959/lexs_183979.html"]dall?art. 45 del DPR 15 giugno 1959, n. 393[/url] (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) e dagli articoli da 191 a 204, del [url="http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1959/lexs_183988.html"]DPR 30 giugno 1959, n. 420 [/url](Regolamento di esecuzione).



Per le modalit? applicative si rimanda all?appendice 1.



4. Specchi retrovisori



a) Gli autoveicoli e gli altri veicoli a motore con pi? di due ruote muniti di cabine debbono essere muniti di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro, secondo quanto stabilito dalla [url="http://www.codicestradainfantino.it/LEGGE/L942.htm"]legge 27.12.1973, n. 942[/url], come mod. dalla legge 25.11.75, n. 70;



b) i veicoli a motore a due ruote debbono essere muniti di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro, secondo quanto stabilito dalla [url="http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1986/lexs_293821.html"]legge 11.1.1986, n. 3[/url].



5. Pneumatici



I veicoli a motore ed i loro complessi debbono essere muniti di organi di sospensione elastica e di pneumatici di tipo omologato e di misure e caratteristiche (indici di carico e di velocit?) corrispondenti a quelle originarie o ad esse riconosciute equivalenti.



6. Pannelli retroriflettenti e fluorescenti



Gli autoveicoli della categoria N2 ed N3, ed i loro complessi debbono essere muniti di pannelli retroriflettenti e fluorescenti, di cui al [url="http://www.infoleges.it/service1/scheda.aspx?service=1&id=12533"]D.M. 30 giugno 1988, n. 388[/url].

_____________________________________________

NORME NON TROVATE COME LINK:

[color="#0000FF"]decreto ministeriale 4 gennaio 1979, pubblicato sulla G.U. n. 70, del 12 marzo 1979.[/color]

D.M. 4 gennaio 1979 (1).



Norme relative all'applicazione di un dispositivo di protezione posteriore per autoveicoli e rimorchi con targa nazionale comunque in circolazione al 1? gennaio 1977 (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 1979, n. 70, S.0.

(2) Il presente provvedimento ? anche citato, per coordinamento, in nota alla L. 27 dicembre 1973, n. 942.



IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 16 della legge 707 del 25 novembre 1975 a norma del quale il Ministro dei trasporti stabilir? con proprio decreto entro tre anni dall'entrata in vigore della legge medesima le disposizioni per l'applicazione, nei casi richiamati al secondo comma del citato art. 16, di un dispositivo di protezione posteriore ai veicoli con targa nazionale comunque in circolazione al 1? gennaio 1977;



Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1974, con il quale sono state emanate le norme relative alla omologazione parziale CEE di taluni tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda i dispositivi di protezione posteriori;

Decreta:



1. Gli autoveicoli e i rimorchi indicati all'art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1974 e con le limitazioni indicate nell'allegato del decreto stesso, comunque in circolazione alla data del 1? gennaio 1977, devono essere dotati di un dispositivo di protezione posteriore, avente caratteristiche tecniche conformi a quelle previste dall'allegato al presente decreto.



2. Il controllo del dispositivo di protezione verr? effettuato in occasione delle revisioni obbligatorie annuali, di cui all'art. 55 del vigente codice della strada.

Ai fini di un opportuno scaglionamento nel tempo, i controlli verranno eseguiti in occasione delle revisioni del 1980, 1981, 1982 e 1983 secondo i seguenti gruppi:

Revisione 1980 - I scaglione: per autoveicoli e rimorchi con anno di fabbricazione (o di prima immatricolazione): 1974-75-76;

Revisione 1981 - II scaglione: per autoveicoli e rimorchi con anno di fabbricazione (o di prima immatricolazione): 1971-72-73;

Revisione 1982 - III scaglione: per autoveicoli e rimorchi con anno di fabbricazione (o di prima immatricolazione): 1968-69-70;

Revisione 1983 - IV scaglione: tutti gli autoveicoli e rimorchi con anno di fabbricazione anteriore al 1968.



Allegato

1. La parte posteriore del telaio o delle parti essenziali della carrozzeria, per tutta la sua larghezza, non deve essere alta da terra pi? di 70 cm, quando la distanza tra l'ultimo asse e il punto estremo posteriore del veicolo ? superiore ad un metro.



2. Se questa prescrizione non ? soddisfatta, il veicolo deve essere munito di un dispositivo di protezione posteriore che risponda alle condizioni di montaggio in appresso specificate.



3. Condizioni dei montaggio dei dispositivi di protezione posteriore.



3.1. La parte inferiore del dispositivo di protezione posteriore deve essere situata a meno di 70cm dal suolo a veicolo vuoto.



3.2. La larghezza del dispositivo di protezione posteriore, nel posto in cui ? sistemato, non deve distare pi? di 60 cm dal punto estremo posteriore del veicolo.



3.3. Il dispositivo di protezione posteriore deve essere sistemato il pi? vicino possibile alla parte posteriore del veicolo e non deve distare pi? di 60 cm dal punto estremo posteriore del veicolo.



3.4. Le estremit? del dispositivo di protezione posteriore no devono essere curvate all'indietro.



3.5. Il dispositivo di protezione posteriore deve essere solidamente fissato ai longheroni o a ci? che ne fa le veci .



3.6. Il dispositivo di protezione posteriore deve avere una resistenza alla flessione almeno equivalente a quella di una barra d'acciaio la cui sezione diritta abbia un modulo di resistenza alla flessione di 20 cm3.



4 In deroga alle disposizioni di cui sopra, i veicoli delle categorie in appresso indicate possono non avere un dispositivo di protezione posteriore:

motrici per semirimorchi,

rimorchi costituiti di carrelli monoassi e altri rimorchi analoghi destinati al trasporto di tronchi d'albero o di altri materiali molto lunghi,

veicoli per i quali l'esistenza di un dispositivo di protezione posteriore ? incompatibile con la loro utilizzazione.
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#23
C. ACCERTAMENTI TECNICI E COMPETENZE



1. Veicoli costruiti a partire dal 1? gennaio 1960



1.1. Gli accertamenti di idoneit? alla circolazione sono finalizzati alla verifica dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di costruzione dei veicoli stessi, nonch? alla verifica dei dispositivi imposti da norme cogenti ai fini della circolazione.



1.2. I suddetti accertamenti sono effettuati in conformit? a quanto previsto dalle disposizioni emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di controlli tecnici di revisione, di cui [url="http://www.aci.it/index.php?id=632"]all?art. 80 del Codice della strada[/url], tenuto conto di quanto riportato nell?allegato II.



1.3. Gli accertamenti, di cui ai punti precedenti, sono effettuati dagli Uffici Motorizzazione Civile.



2. Veicoli costruiti anteriormente al 1? gennaio 1960



2.1. Gli accertamenti di idoneit? alla circolazione dei veicoli sono finalizzati alla verifica dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di costruzione dei veicoli stessi e di quelle riportate alle lettere A e B del presente allegato, nonch? alla verifica di altri dispositivi imposti da norme cogenti ai fini della circolazione.



2.2. Gli accertamenti di cui al punto precedente sono effettuati dai Centri Prova autoveicoli, secondo quanto riportato nei punti successivi.



2.3. Oltre ai controlli visivi previsti dalla [url="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0096:20030428:it%3a%50DF"]direttiva 96/96/CE[/url], debbono essere effettuati anche le seguenti verifiche:



2.3.1 Efficienza di frenatura



L?efficienza di frenatura di un veicolo ? correlata allo spazio percorso dal veicolo dal momento in cui il conducente inizia ad agire sul comando del freno fino al momento dell?arresto (spazio di frenatura) ovvero alla corrispondente decelerazione media rilevata con decelerografo. Nelle formule relative alle efficienze indicate nei punti seguenti, i simboli hanno i seguenti significati:



V = Velocit? del veicolo al momento in cui il conducente inizia ad agire sul comando, espressa in km/h (velocit? iniziale);



a = decelerazione media durante la fase di frenatura espressa in m/s?;



S = spazio di frenatura espresso in m.



2.3.1.1 Autoveicoli



2.3.1.1.1 L?efficienza di frenatura del dispositivo di frenatura di servizio deve essere accertata con veicolo in ordine di marcia (solo conducente) e alla velocit? iniziale di 40 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella:



tipo veicolo a (m/s?) S (m)

Autovetture ≥ 4,0 ≤ 0,8 * V?/130

Altri autoveicoli ≥ 3,5 ≤ 0,8 * V?/115



2.3.1.1.2 Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere tale da mantenere sia in salita che in discesa, il veicolo a pieno carico fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%. Nei complessi costituiti da un veicolo trattore e un veicolo trainato il freno di stazionamento del veicolo trattore deve mantenere il complesso stesso a pieno carico sia in salita che in discesa, su strada con pendenza almeno pari all?8%.



2.3.1.1.3 I dispositivi di frenatura dei rimorchi debbono soddisfare i requisiti indicati [url="http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1959/lexs_183988.html"]all?art. 188 del DPR 30 giugno 1959, n. 420[/url].



2.3.1.2 Motoveicoli



2.3.1.2.1 L?efficienza di frenatura per i motocicli, eventualmente dotati di carrozzella laterale (sidecar), deve essere accertata con il solo conducente e alla velocit? iniziale di 40 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella:



Modalit? di prova a (m/s?) S (m)

Con l?uso del solo freno agente sulla ruota posteriore ≥ 2,2 ≤ 0,8 * V?/70

con l?uso del solo freno agente sulla ruota anteriore ≥ 3,1 ≤ 0,8 * V?/100

con l?uso contemporaneo di entrambi i freni ≥ 4,3 ≤ 0,8 * V?/140



2.3.1.2.2 L?efficienza di frenatura per i motoveicoli a tre ruote simmetriche deve essere accertata con il solo conducente e alla velocit? di 50 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella:



Modalit? di prova a (m/s?) S (m)

Con l?uso del solo freno agente sulle ruote posteriori ≥ 3.1 ≤ 0,8 * V?/100

con l?uso contemporaneo di entrambi i freni ≥ 3,7 ≤ 0,8 * V?/120



2.3.1.2.3 Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere tale da mantenere sia in salita che in discesa, il veicolo a pieno carico fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%.



2.3.2 Segnalatore acustico



I valori del livello sonoro sono verificati con uno strumento di tipo normalizzato (in curva A). Il dispositivo di segnalazione acustico deve fornire un livello sonoro, misurato sull?asse del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai seguenti valori:



- 80 db per autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc;



- 75 db per i motocicli di cilindrata fino a 125 cc.



2.3.3 Dispositivi silenziatori



2.3.4 I valori del livello sonoro sono verificati con un fonometro di tipo normalizzato (in curva A). Il rilevamento deve essere eseguito con il microfono sistemato posteriormente al veicolo sull?asse longitudinale di questo a 7 m di distanza dal piano normale all?asse stesso contenente il centro della sezione di uscita dei gas di scarico, ad altezza compresa tra m 1,00 e m 1,25 dal suolo, in assenza di ostacoli, con motore stabilizzato all?80% del regime di potenza massima, senza carico esterno. I rilevamenti vanno ripetuti fin tanto che, eseguito un gruppo di 5 letture consecutive, la differenza tra la massima e la minima, non superi i 3 db; come risultato si assume la media aritmetica di 5 letture. I valori limiti sono i seguenti:



- 88 dB per autovetture fino a 1000 cc;



- 90 dB per autovetture oltre 1000 cc;



- 93 dB per altri autoveicoli;



- 87 dB per motocicli fino a 200 cc - 2 tempi;



- 90 dB per motocicli fino a 200 cc - 4 tempi;



- 92 dB per altri motoveicoli.



2.3.4 Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione



I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e la loro installazione debbono essere conformi a quanto stabilito dall?art. 45 del [url="http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1959/lexs_183979.html"]DPR 15 giungo 1959, n. 393[/url] (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) e dagli articoli da 191 a 204, del [url="http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1959/lexs_183988.html"]DPR 30 giugno 1959, n. 420 [/url](Regolamento di esecuzione del citato T.U.).



2.3.5 Pneumatici



I veicoli debbono essere muniti di organi di pneumatici omologati di misure e caratteristiche (indici di carico e di velocit?) conformi a quelle origine ovvero riconosciute equivalenti. La Direzione Generale per la Motorizzazione emaner? per tipo di veicolo, sentiti i registri interessati, tabelle di corrispondenza per le misure di pneumatici in sostituzione di quelle originarie obsolete.



2.3.6 Vetri di sicurezza



I veicoli debbono essere dotati di vetri di sicurezza secondo quanto riportato alla lettera A del presente allegato.



2.3.7 Specchi retrovisori



I veicoli debbono essere equipaggiati con gli specchi originari e con quelli aggiuntivi previsti dalle norme richiamate alla lettera B del presente allegato.



2.3.8 Fascia di ingombro



I complessi di veicoli debbono rispettare la fascia di ingombro, di cui [url="http://www.altalex.com/index.php?idnot=34643"]all?art. 217 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada[/url].



2.3.9 Emissioni gas di scarico



I veicoli dotati di motore diesel con data di costruzione antecendente al 1? gennaio 1960 non sono oggetto di verifica sulle emissioni dei gas di scarico.



Figura 1: fac simile targhetta costruttore

[Immagine: 24653005.png]
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#24
Allegato III

Revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e collezionistico





1. CAMPO DI APPLICAZIONE



Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli classificati di interesse storico e collezionistico appartenenti alle seguenti categorie:



a) motoveicoli;



b) autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo;



c) autoveicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 500 kg;



d) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere,escluso quello del conducente, ? superiore a otto;



e) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;



f) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 500 kg, facenti parte di un complesso di veicoli classificato di interesse storico e collezionistico.



2. CALENDARIO DELLE REVISIONI



I veicoli indicati al precedente punto 1 sono sottoposti a revisione periodica ogni due anni, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell?anno in cui ricorre l?obbligo della revisione, a visita e prova per l?accertamento dei requisiti alla idoneit? alla circolazione ai sensi [url="http://www.aci.it/index.php?id=627"]dell?art. 75 del Codice della Strada,[/url] entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui ? stato effettuato l?ultimo controllo di revisione.



3. CONTROLLI TECNICI



3.1. Il controllo deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolare categoria di appartenenza dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sugli elementi indicati all?[url="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0096:20030428:it%3a%50DF"]allegato II della direttiva 96/96/CE[/url], del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell?Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni, purch? tali elementi si riferiscano alle caratteristiche costruttive del veicolo sottoposto a controllo.



3.2 I controlli tecnici di revisione sono effettuati con le modalit? e con le strumentazioni previste dalle disposizioni dettate in materia dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, con le seguenti eccezioni:



3.2.1. prove emissioni



Sono esentati dalle verifiche di controllo delle emissioni inquinanti i seguenti veicoli classificati di interesse storico e collezionistico:



- autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata, la cui data di costruzione ? antecedente al 4 agosto 1971;



- autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, la cui data di costruzione ? antecedente al 1? gennaio 1980;



- motoveicoli, la cui data di costruzione ? antecedente al 1? gennaio 1960.



3.2.2. prove di frenatura per gli autoveicoli



3.2.2.1 le prove di frenatura per la verifica del freno di servizio degli autoveicoli classificati di interesse storico e collezionistico, la cui data di costruzione ? antecedente al 1? gennaio 1960 possono essere effettuate mediante la valutazione del valore della decelerazione media ottenuto con il veicolo in ordine di marcia (solo con il conducente). I valori limiti sono riportati nella seguente tabella:



Tipo di veicolo Velocit? iniziale (km/h) Valore minimo della decelerazione (m/s?)

Autovetture 40 4

Altri autoveicoli, compresi loro complessi 40 3,5



3.2.2.2 Il freno di stazionamento degli autoveicoli, di cui al punto precedente, ? verificato con prova statica.



4. COMPETENZE



4.1 La competenza per le revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e collezionistico ? stabilita, avuto riguardo delle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, a norma [url="http://www.altalex.com/index.php?idnot=34642"][color="#FF0000"]dell?art. 80 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495[/color][/url], fatto salvo quanto indicato al punto successivo.



4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell?1? gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile.

_______________________________________

L'articolo in rosso ? evidentemente sbagliato......
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#25
Appendice 1



AUTOVETTURE



DISPOSITIVI OBBLIGATORI



A - Luce di posizione anteriore;



B - Luce di posizione posteriore;



D - Luce targa;



E - Proiettore;



F - Indicatore di direzione;



G - Luce d'arresto;



O - Catadiottro.



DISPOSITIVI FACOLTATIVI



I - Proiettore fendinebbia;



L - Proiettore retromarcia.



N.B. - Le prescrizioni valgono sia per le autovetture con carrozzeria chiusa che per quelle con carrozzeria aperta.



Tutti i dispositivi debbono essere approvati dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.



Quote di installazione. - Ove non sia indicato diversamente, le quote di installazione dei singoli dispositivi debbono essere misurate come segue:



altezza massima: a veicolo scarico e nel punto pi? alto della superficie luminosa;



altezza minima: a veicolo scarico e nel punto pi? basso della superficie luminosa;



distanza tra due dispositivi: tra i punti pi? interni delle superfici luminose;



distanza di un dispositivo rispetto alla sagoma del veicolo: dal punto pi? esterno della superficie luminosa.



Conglobamento di pi? dispositivi. Si intendono per:



dispositivi indipendenti: quelli che hanno le superfici luminose, le sorgenti luminose e i contenitori separati oppure distinti;



dispositivi raggruppati: quelli che hanno le superfici luminose e le sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in comune;



dispositivi combinati: quelli che hanno le superfici luminose distinte, ma in comune la sorgente luminosa ed il contenitore;



dispositivi incorporati mutuamente: quelli che hanno in comune la superficie luminosa ed il contenitore, ma sorgenti luminose distinte (oppure unica ma funzionante in condizioni diverse).

[Immagine: 24653013.png]

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE



- Colore: bianco o giallo.



- Pu? essere incorporata mutuamente con il proiettore anteriore, oppure con l'indicatore di direzione anteriore o con il fendinebbia (se presente).



Quando non ? possibile accertare dal posto di guida se gli apparecchi sono accesi, ? necessaria sul cruscotto, una lampada di controllo di colore verde.



- Numero: due.



- Posizione: simmetrica.



- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20. I due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.



- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi pi? vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non pi? di m 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.



B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE



- Colore: rosso.



- Pu? essere incorporata mutuamente con l'indicatore di arresto e raggruppata con il catadiottro e con l'indicatore di direzione posteriore.



L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.



- Numero: due.



- Posizione: simmetrica.



- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20. Entrambi gli apparecchi debbono essere alla stessa altezza.



- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi pi? vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non pi? di m 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.



D - LUCE TARGA



- Colore: la targa deve essere illuminata con luce bianca.



Il dispositivo pu? essere costituito da uno o pi? dispositivi ottici.



L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione posteriori.



E - PROIETTORE



- Colore: bianco, oppure giallo, o bianco e giallo.



- Numero: 2 o 4 (se speciali).



Pu? essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore.



I proiettori debbono avere identiche caratteristiche ed avere la commutazione contemporanea dei fasci di luce; debbono inoltre essere alimentati da due circuiti elettrici con protezione indipendente.



Quando il commutatore tra luce di profondit? e luce anabbagliante ? comandato a piede, o comunque non vi ? corrispondenza biunivoca tra la posizione evidente del commutatore e il fascio di luce acceso, occorre una lampada di controllo di colore azzurro che sia accesa contemporaneamente alle luci di profondit?.



- Altezza dal suolo: massima: m 1,10; minima: m 0,45.



- Distanza in larghezza: la distanza dal limite laterale esterno della sagoma del veicolo non deve superare per ogni apparecchio m 0,40.



Qualora nei proiettori siano incorporati mutuamente le luci di posizione e gli indicatori di direzione anteriori, questa distanza non deve essere superiore a m 0,30. La distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.



F - INDICATORE DI DIREZIONE (a luce lampeggiante)



- Colore: Bianco lampeggiante in avanti e arancione lateralmente e all'indietro.



Non ? ammesso l'impiego di indicatori di direzione a braccio mobile o a scomparsa.



Non ? ammesso l'impiego di apparecchi a due o pi? superfici luminose che si accendano in tempi consecutivi.



Quando non sia direttamente visibile dal conducente almeno un apparecchio per ogni lato del veicolo, occorre un dispositivo di controllo ottico o acustico percepibile dal posto di guida.



- Numero: 2 laterali (schema ?a?) se la lunghezza del veicolo non ? maggiore di m 3,60, altrimenti 4 (schema ?b?) o 6 (schema ?c?).

[Immagine: 24653014.png]

(Gli apparecchi laterali della fig. ?c? possono emettere luce arancione in tutte le direzioni).



- Posizione: nel caso della fig. ?b? gli apparecchi anteriori laterali e, nel caso della fig. ?c?, quelli laterali non debbono essere arretrati di oltre m 1,80 rispetto al limite anteriore della sagoma del veicolo. Nel caso della fig. ?a? la distanza degli apparecchi dal limite anteriore della sagoma non deve essere inferiore a 0,30 volte la lunghezza del veicolo ed ugualmente la distanza dal limite posteriore della sagoma non deve essere inferiore a 0,30 volte la lunghezza del veicolo.



- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,50.



- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non pi? di m 0,80 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra due apparecchi simmetrici non deve essere inferiore a m 0,60.



Gli apparecchi posteriori possono essere raggruppati con la luce di posizione posteriore, con l'indicatore di arresto e con il catadiottro.



G - LUCE DI ARRESTO



- Colore: rosso.



- Numero: due apparecchi.



Pu? essere incorporata mutuamente con la luce di posizione posteriore, raggruppata con il catadiottro e con l'indicatore di direzione. La segnalazione pu? essere ottenuta mediante opportuna intensificazione della luce di posizione posteriore. Deve essere comandata dall'azionamento del freno di servizio.



- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20; i due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.



- Posizione: simmetrica.



- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non pi? di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.



O - CATADIOTTRO ROSSO



- Colore: rosso.



- Numero: due.



- Dimensioni: per i veicoli aventi larghezza superiore a 2 m la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq (detti di Classe I); per i veicoli aventi larghezza non superiore a 2 metri la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq (detti di Classe II).



- Forma: qualsiasi, esclusa quella triangolare.



- Posizione: simmetrica.



- Altezza dal suolo: minima m 0,40; massima m 0,90.



- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non pi? di m 0,40 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.



I - PROIETTORE FENDINEBBIA



- Colore: bianco, giallo o arancione, ma tale comunque da escludere ogni possibilit? di confusione con il rosso.



- Numero: due.



- Posizione: simmetrica.



Pu? essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore e con l'indicatore di direzione anteriore.



Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione anteriori.



- Altezza dal suolo: minima: m 0,25; massima: tale che non risultino pi? alti dei ?proiettori? anabbaglianti installati sul veicolo.



- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non pi? di m 0,40 dal limite laterale esterno della sagoma; se il fendinebbia sia incorporata mutuamente con la luce di posizione o con l'indicatore di direzione anteriore, questa distanza deve essere non superiore a m 0,30; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.



L - PROIETTORE RETROMARCIA



- Colore: bianco.



Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione ed ? innestata la retromarcia.



- Numero: non pi? di due.



- Posizione: nella parte posteriore del veicolo e entro la larghezza della sagoma del veicolo stesso.



- Altezza dal suolo: minima: m 0,25; massima: m 1,00.



- Distanza in larghezza: quando vi sono due apparecchi essi debbono essere in posizione simmetrica rispetto al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo.
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#26
Sarei grato a qualche moderatore volenteroso che inserisse gli allegati e l'ultimo paragrafo dove finivano gli articoli cos? per avere continuit? nella lettura....

Il testo non proviene da un sito qualsiasi in internet, ma deagostiniprofessionale, sito ufficiale delle leggi Italiane.



<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
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#27
lo farei volentieri ma non so come si possa fare, bisognerebbe cambiare l'ora di pubblicazione...
La POTENZA del MUSCOLO di SCHIVARE CARICATORE!

"Mother warned me that there would be men like you driving cars like that."

[Immagine: Copy%20of%20Scarpe1.jpg]
"Io penso al baseball quando mi svegli alla mattina. Ci penso tutto il giorno. E lo sogno di notte. L'unico momento in cui non ci penso ? quando lo sto giocando."
Carl Yastrzemski
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#28
Grazie lo stesso Carlo, ma il mangiabistecche non ti aveva erudito...... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:

Mi sa che ? come sul lavoro......

Dopo un lungo periodo di apprendistato (20 min) l'impiegato sar? in grado di compiere le sue funzioni autonomamente......



<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :abbr:
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#29
? che l'ultima volta che ho provato a fare una modifica all'ora di pubblicazione, tempo 10 minuti ? saltato il forum.. ora, non che le due cose siano correlate, ma per scaramanzia evito di riprovarci.. :ghghg:
La POTENZA del MUSCOLO di SCHIVARE CARICATORE!

"Mother warned me that there would be men like you driving cars like that."

[Immagine: Copy%20of%20Scarpe1.jpg]
"Io penso al baseball quando mi svegli alla mattina. Ci penso tutto il giorno. E lo sogno di notte. L'unico momento in cui non ci penso ? quando lo sto giocando."
Carl Yastrzemski
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#30
4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell?1? gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile.







.........qualcuno mi puo' spiegare questa distinzione fra pre e ante 1960 ????
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#31
nessuno pu? farlo, solo il genio che ha avuto questa pensata idiota pu? farlo....ma forse neanche lui....
[Immagine: firma.gif]
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#32
Basta non immatricolarle come vetture di interesse storico e collezzionistico, e fai la revisione dove vuoi........
[center][size=4]Correre è vivere...e tutto ciò che fai prima o dopo è solo attesa...................Steve Mc Queen[/size][/center]



[center]He traveled the world,

socialized with movie stars and beauty queens, made and lost numerous fortunes, won races, built cars

and lived large.
[/center]

[center]Carroll Shelby 1923-2012

[/center]
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#33
Devi passare dalla Germania con costi pi? alti.
[Immagine: firma.gif]
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#34
IMBARAZZANTE!!!!
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#35
Per i veicoli gi? targati ed iscritti faremo istanza di cancellazione dai registri ASI :abbr: ...... che poi, secondo quanto sempre detto, anzi minacciato da quelli dell'ASI, dovrebbe avvenire in automatico, se non si rinnova l'associazione annuale al club federato.
"Rock 'n' Roll will be gone by June" - Variety, 1955

"We must not look to government to solve our problems. Government is the problem." - Ronald Wilson Reagan, 1981

Lake Cruisers
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#36
[quote name='Sunnybob' post='280795' date='31/3/2010, 11:16']Per i veicoli gi? targati ed iscritti faremo istanza di cancellazione dai registri ASI :abbr: ...... che poi, secondo quanto sempre detto, anzi minacciato da quelli dell'ASI, dovrebbe avvenire in automatico, se non si rinnova l'associazione annuale al club federato.[/quote]



.....io il prossimo anno non la rinnovo,voglio proprio vedere che succede !!!
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#37
ma, mi ? sfuggito qualcosa? Non ho pi? ritrovato la parte in cui si dice che i club possono organizzare sedute di revisione in sedi convenzionate...
[Immagine: er_wagoneX3.JPG][Immagine: northern%20italy.jpg]




1963 Mercury Comet convertible - 1979 Jeep Wagoneer Limited - 1982 Ford LTD Country Squire




Progresso vuol dire che per tutto occorre sempre meno tempo e sempre pi? denaro - Frank Sinatra


"Global Warming is the greatest hoax ever perpetrated on the American people." (Sen. James Inhofe (R-Okla.), chairman of the Senate Environment Committee)
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#38
[quote name='er wagone' post='280828' date='31/3/2010, 13:53']ma, mi ? sfuggito qualcosa? Non ho pi? ritrovato la parte in cui si dice che i club possono organizzare sedute di revisione in sedi convenzionate...[/quote]

Non c'? caro Sergio...

Tra l'altro qualcuno mi deve spiegare una cosa...

Nell'Allegato III, comma 4, lettera 4.1 c'? scritto:

4.1 La competenza per le revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e collezionistico ? stabilita, avuto riguardo delle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, a norma dell?art. 80 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, fatto salvo quanto indicato al punto successivo.



Curioso sono andato a cercare la il DPR sopra citato....

D.P.R. 16-12-1992 n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

80. (Art. 39 Cod. Str.) Dimensioni e formati dei segnali verticali.



1. Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di indicazione e quelli di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, sono stabiliti nelle tabelle II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 e II.15 che fanno parte integrante del presente regolamento.



2. I segnali di formato ?grande? devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o pi? corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o pi? corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere anche di formato ?normale?.



3. I segnali di formato ?piccolo? o ?ridotto? si possono impiegare solo allorch? le condizioni di impianto limitano materialmente l'impiego di segnali di formato ?normale?.



4. Le dimensioni dei segnali, in caso di necessit?, possono essere variate in relazione alla velocit? predominante e all'ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.



5. Qualora due o pi? segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato ?segnale composito?. Le dimensioni del ?segnale composito? devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o giallo per i segnali temporanei di prescrizione. Le dimensioni minime dei ?segnali compositi? relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella II.7 ed il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm. Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta pu? avere diametro minimo di 20 cm (182).



6. L'impiego di segnali aventi dimensioni diverse pu? essere consentito solo per situazioni stradali o di traffico eccezionali temporanee; se si tratta di situazioni eccezionali permanenti occorre l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.



7. Le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di conferma nonch? di quei segnali per i quali non siano stati fissati specifici dimensionamenti negli articoli relativi alla segnaletica di indicazione, sono determinate dall'altezza delle lettere commisurate alla distanza di leggibilit? richiesta in funzione della velocit? locale predominante e dal numero delle iscrizioni, secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21 che fanno parte integrante del presente regolamento).



MA CI PRENDONO PER IL CULO?????????
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#39
[quote name='dragone' post='280846' date='31/3/2010, 15:25'][quote name='er wagone' post='280828' date='31/3/2010, 13:53']ma, mi ? sfuggito qualcosa? Non ho pi? ritrovato la parte in cui si dice che i club possono organizzare sedute di revisione in sedi convenzionate...[/quote]

Non c'? caro Sergio...

Tra l'altro qualcuno mi deve spiegare una cosa...

Nell'Allegato III, comma 4, lettera 4.1 c'? scritto:

4.1 La competenza per le revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e collezionistico ? stabilita, avuto riguardo delle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, a norma dell?art. 80 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, fatto salvo quanto indicato al punto successivo.



Curioso sono andato a cercare la il DPR sopra citato....

D.P.R. 16-12-1992 n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

80. (Art. 39 Cod. Str.) Dimensioni e formati dei segnali verticali.



1. Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di indicazione e quelli di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, sono stabiliti nelle tabelle II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 e II.15 che fanno parte integrante del presente regolamento.



2. I segnali di formato ?grande? devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o pi? corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o pi? corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere anche di formato ?normale?.



3. I segnali di formato ?piccolo? o ?ridotto? si possono impiegare solo allorch? le condizioni di impianto limitano materialmente l'impiego di segnali di formato ?normale?.



4. Le dimensioni dei segnali, in caso di necessit?, possono essere variate in relazione alla velocit? predominante e all'ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.



5. Qualora due o pi? segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato ?segnale composito?. Le dimensioni del ?segnale composito? devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o giallo per i segnali temporanei di prescrizione. Le dimensioni minime dei ?segnali compositi? relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella II.7 ed il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm. Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta pu? avere diametro minimo di 20 cm (182).



6. L'impiego di segnali aventi dimensioni diverse pu? essere consentito solo per situazioni stradali o di traffico eccezionali temporanee; se si tratta di situazioni eccezionali permanenti occorre l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.



7. Le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di conferma nonch? di quei segnali per i quali non siano stati fissati specifici dimensionamenti negli articoli relativi alla segnaletica di indicazione, sono determinate dall'altezza delle lettere commisurate alla distanza di leggibilit? richiesta in funzione della velocit? locale predominante e dal numero delle iscrizioni, secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21 che fanno parte integrante del presente regolamento).



MA CI PRENDONO PER IL CULO?????????

[/quote]

:abbr: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> :winns: :hahahah: :hahahah:



nn ci credoooo
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#40
Ho reso cliccabili le norme presenti dall'art. 1 all'art. 10.

Quando ho altro tempo render? cliccabili anche quelle in premessa e quelle presenti sugli allegati...



<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
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