[quote name='ZigZagWindsurf' post='347503' date='14/4/2011, 13:28']Legalmente, protrebbe funzionare...
Accordo con il venditore di dare in comodato d'uso a tempo indeterminato l'auto ad una societa' italiana che delega il conducente.
Auto rimane intestata al proprietario e di proprieta' americana... in questo caso potrebbe rimanere immatricolata americana o sbaglio?
boh.... chi ne sa qualcosa qualcosa?[/quote]
Non funziona niente sin'tanto che non sdogani il mezzo......ti elenco alcuni motivi:
L'articolo che ti permette di guidare una vettura per un anno con targhe estere ?:
Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano gi? adempiuto alle formalit? doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine (1).
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalit? che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
L'art. 132 CdS e' destinato unicamente ai cittadini residenti in Italia (a prescindere dalla nazionalita'), in quanto non riguarda la totalita' dei veicoli immatricolati negli Stati esteri,
ma soltanto quelli che abbiano gia' adempiuto alle formalit? doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte.
Questi adempimenti si devono intendere svolti da cittadini italiani residenti in Italia oppure da cittadini stranieri che abbiano trasferito la residenza in Italia, perche':
- le formalita' doganali sono quelle dell'importazione definitiva in Italia;
- quelle di cui all'articolo 53, ... corrispondono al ristorno dell'IVA pagata negli acquisti intracomunitari di veicoli gia' immatricolati ma considerati "nuovi" ai fini di detta imposta (meno di sei mesi dall'immatricolazione e meno di 15mila km di percorrenza).
Non occorre essere segugi per accertare la decorrenza dell'anno, concesso dall'art. 132, per chiedere la reimmatricolazione in Italia; basta verificare la data di perfezionamento delle formalita' doganali.
Ti ricordo che nel caso di un residente in Italia che guida un veicolo con targa straniera extra CE, si verifica l'ipotesi di CONTRABBANDO (ai sensi della Convenzione di New York del 1954, cui l?Italia ha aderito - ratificata attraverso L. 1163/1957) se non sono stati corrisposti i diritti doganali.
Altrimenti devi fare un'importazione temporanea e le condizioni secondo cui, ai sensi della Convenzione di New York del 1954, un veicolo pu? considerarsi ?temporaneamente importato? sono:
a) Il regime di temporanea importazione, in franchigia dei diritti doganali, vale esclusivamente fra i paesi aderenti alla convenzione stessa
b) I veicoli devono appartenere a persone aventi la loro residenza abituale al di fuori dello Stato in cui vengono introdotti.
c) Tali proprietari devono recarsi in tale paese per un periodo limitato.
d) Il veicolo deve essere utilizzato esclusivamente per motivi privati.
e) L?uso del veicolo ? consentito solamente al proprietario o ad altra persona parimenti residente al di fuori dello Stato, la quale, per?, deve essere debitamente autorizza.
Inoltre un cittadino italiano residente in Italia puo' guidare, in Italia, un veicolo immatricolato in uno Stato:
- UE anche stando da solo a bordo;
- extra UE con la presenza obbligatoria dell'intestatario a bordo (per non avere contestazioni di "contrabbando"),
fin quando e' considerata valida l'immatricolazione estera per l'intestatario e nel rispetto delle clausole della copertura assicurativa.