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ASI/incidente
#1
Salve,



prendendo spunto da cio' che e' successo al povero Marcello chiedo lumi riguardo una faccenda che riguarda proprio i sinistri.



Qualcuno mi avrebbe detto, in modo un po' confuso, che in caso di sinistro se l'auto e' iscritta/certificata/censita ASI non dovrebbero esserci problemi riguardanti la cifra del risarcimento in quanto il valore della stessa sarebbe gia' stabilito e non suscettibile di decurtazioni. Qualcuno ne sa qualcosa?

Luca
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#2
Giusto alcuni giormi f? abbiamo demolito una Beta montecarlo che aveva subito un grave incidente, risarcimento 6500? la compagnia ha rispostoche non gliene fregava nulla dell'ASI, il proprietario ora ha intentato causa alla compagnia......
[center][size=4]Correre è vivere...e tutto ciò che fai prima o dopo è solo attesa...................Steve Mc Queen[/size][/center]



[center]He traveled the world,

socialized with movie stars and beauty queens, made and lost numerous fortunes, won races, built cars

and lived large.
[/center]

[center]Carroll Shelby 1923-2012

[/center]
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#3
dalle mie parti ti risarciscono in base al valore di ruoteclassiche se il mezzo ha l'iscrizione ASI o FMI, diversamente nisba...



pero' so che dal 1 ottobre le cose son cambiate
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#4
Il vecchio principio generale applicato dalle assicurazioni circa la non risarcibilit? del danno se superiore al valore del veicolo, pare aver incontrato negli ultimi anni alcuni ribaltamenti in giurisprudenza...



A fronte di richieste si risarcimento danni, le compagnie assicurative sono solite non offrire a titolo di risarcimento danni somme eccedenti il valore del veicolo ante sinistro.

La fonte di legge sulla base della quale le compagnie non accolgono le richieste di risarcimento danno per intero e non rifondono tutte le spese occorrende per la riparazione ? l'art. 2058 c.c., a mente del quale il danneggiato pu? chiedere la reintegrazione in forma specifica (la riparazione) qualora sia in tutto o in parte possibile e, tuttavia, il giudice pu? disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

Le compagnie, argomentando dall'art. 2058 c.c., implicitamente considerano "eccessivamente onerosa" un eventuale riparazione del veicolo che costi pi? del valore del veicolo stesso ante sinistro.



Secondo alcuni Giudici di merito, la prassi di non accogliere richieste di risarcimento danni che eccedano il valore del veicolo ante sinistro non ? corretta.



Il Giudice di Pace di Siracusa, con sentenza del 14 maggio 2004, n. 290 ha sottolineato come, in caso di richiesta di risarcimento dei danni materiali: " qualora il costo della riparazione sia superiore al valore del veicolo ante sinistro, la tesi dell'anti economicit? della riparazione va disattesa posto che il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. trova l'unico limite nell'eccessiva onerosit? per il debitore. Invero, l'immissione nel patrimonio del danneggiato di un valore economico maggiore alla differenza patrimoniale negativa cagionata dal fatto dannoso non pu? considerarsi di per s? inammissibile. Ci? discende dalla logica propria del risarcimento in forma specifica, che reintegra il valore d'uso e non quello di scambio".



Analogamente il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 18 novembre 2002, ha espresso il principio secondo cui: "il proprietario di un motoveicolo gravemente danneggiato in seguito a sinistro stradale pu? chiedere al danneggiante il risarcimento in forma specifica, ovvero l'importo della riparazione anche se pi? onerosa rispetto al valore di mercato del motoveicolo..."



Anche il tribunale di Cremona, con sentenza del 21/05/2001, ha avuto modo di affermare che: "il proprietario dell'autovettura danneggiata dal fatto illecito altrui ha diritto all'integrale rimborso della somma spesa per la riparazione, allorch? tale importo sia ampiamente superiore al valore del bene prima del danneggiamento, dovendosi escludere che il valore ante - sinistro rilevi ai fini del comma 2 dell'art. 2058 c.c."



Ed infine la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2402/1998 ha puntualizzato che l'eccessiva onerosit? di cui all'art. 2058 c.c. secondo comma si verifica esclusivamente allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.



Il resto sono chiacchiere da bar.



:omino:
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#5
[quote name='dragone' post='381161' date='10/10/2011, 10:18']Il vecchio principio generale applicato dalle assicurazioni circa la non risarcibilit? del danno se superiore al valore del veicolo, pare aver incontrato negli ultimi anni alcuni ribaltamenti in giurisprudenza...



A fronte di richieste si risarcimento danni, le compagnie assicurative sono solite non offrire a titolo di risarcimento danni somme eccedenti il valore del veicolo ante sinistro.

La fonte di legge sulla base della quale le compagnie non accolgono le richieste di risarcimento danno per intero e non rifondono tutte le spese occorrende per la riparazione ? l'art. 2058 c.c., a mente del quale il danneggiato pu? chiedere la reintegrazione in forma specifica (la riparazione) qualora sia in tutto o in parte possibile e, tuttavia, il giudice pu? disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

Le compagnie, argomentando dall'art. 2058 c.c., implicitamente considerano "eccessivamente onerosa" un eventuale riparazione del veicolo che costi pi? del valore del veicolo stesso ante sinistro.



Secondo alcuni Giudici di merito, la prassi di non accogliere richieste di risarcimento danni che eccedano il valore del veicolo ante sinistro non ? corretta.



Il Giudice di Pace di Siracusa, con sentenza del 14 maggio 2004, n. 290 ha sottolineato come, in caso di richiesta di risarcimento dei danni materiali: " qualora il costo della riparazione sia superiore al valore del veicolo ante sinistro, la tesi dell'anti economicit? della riparazione va disattesa posto che il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. trova l'unico limite nell'eccessiva onerosit? per il debitore. Invero, l'immissione nel patrimonio del danneggiato di un valore economico maggiore alla differenza patrimoniale negativa cagionata dal fatto dannoso non pu? considerarsi di per s? inammissibile. Ci? discende dalla logica propria del risarcimento in forma specifica, che reintegra il valore d'uso e non quello di scambio".



Analogamente il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 18 novembre 2002, ha espresso il principio secondo cui: "il proprietario di un motoveicolo gravemente danneggiato in seguito a sinistro stradale pu? chiedere al danneggiante il risarcimento in forma specifica, ovvero l'importo della riparazione anche se pi? onerosa rispetto al valore di mercato del motoveicolo..."



Anche il tribunale di Cremona, con sentenza del 21/05/2001, ha avuto modo di affermare che: "il proprietario dell'autovettura danneggiata dal fatto illecito altrui ha diritto all'integrale rimborso della somma spesa per la riparazione, allorch? tale importo sia ampiamente superiore al valore del bene prima del danneggiamento, dovendosi escludere che il valore ante - sinistro rilevi ai fini del comma 2 dell'art. 2058 c.c."



Ed infine la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2402/1998 ha puntualizzato che l'eccessiva onerosit? di cui all'art. 2058 c.c. secondo comma si verifica esclusivamente allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.



Il resto sono chiacchiere da bar.



:omino:[/quote]



Deduco Dragone che , se la compagnia non risarcisce per intero il danno giustificandosi col valore del mezzo troppo basso, consigli di fare causa senza pensarci piu' di tanto, giusto?
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#6
Le leggi italiane son fatte per non essere capite...il succo?

Grazie.
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#7
[quote name='Pulcio23' post='381166' date='10/10/2011, 10:31']Deduco Dragone che , se la compagnia non risarcisce per intero il danno giustificandosi col valore del mezzo troppo basso, consigli di fare causa senza pensarci piu' di tanto, giusto?[/quote]

Esattamente, la quasi totalit? delle volte si risolve minacciando la compagnia debitrice di una azione legale.

Se si va in giudizio la maggior parte delle volte si ha ragione come ho spiegato sopra, almeno che non si chiedano cifre spropositate....



:omino:
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#8
[quote name='Stigmae' post='381168' date='10/10/2011, 10:34']Le leggi italiane son fatte per non essere capite...il succo?

Grazie.[/quote]

Il succo ? che se vuoi vivere in questa societ? e nella nazione dello stivale ? meglio che incominci a capirle.

Esse sono scritte in italiano, quindi di facile lettura.....

Ci possono essere dubbi interpretativi, ma questo avviene con tutte le leggi di tutti i paesi mondiali.....

E' per questo che esistono gli avvocati.



Il "succo", comunque, ? che se subisci un danno esso deve essere risarcito per intero non parzialmente.



:omino:
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#9
Un paio d'anni fa , un simpatico vecchietto , uscendo dal parcheggio del bar (enorme) ha centrato il posteriore della Belair.

Non si era accorto che era parcheggiata a 20 mt dalla sua auto....

In carrozzeria hanno detto che si arrangiavano loro per tutto.

Visto che eravamo in ragione , l'ho portata da un mio cliente , che ha una delle migliori carrozzerie dell'alto vicentino.

Fa tutte auto di un certo livello , anzi faceva , ora con la crisi fa anche utilitarie.

Mi sembra sui 1000 euro di preventivo.

Io gli ho detto che le parti cromate costano un casino , e loro mi hanno detto di non preoccuparci...

Alla fine , mi ha chiesto chi poteva contattare per le parti cromate , cois' gli ho detto di sentire il meccanico che mi seguiva a quel tempo.

Lui giustamente gli ha fatto un preventivo di 500 euro.

La carrozzeria mi ha telefonato chiedendo se siamo matti , che nessuna assicurazione paga una cifra del genere per "4 pezzi di lamiera cromata"...

Alla fine ci hanno raddrizzato alla buona i profili...

Hanno perso un cliente...



L'assicurazione che sia A$I o no cerchera' sempre di pagare il meno possibile , o di dare il 50/50...cosi' ognuno si arrangia...
[url="http://WWW.WISEGUYSCARCLUB.BLOGSPOT.COM"]WWW.WISEGUYSCARCLUB.BLOGSPOT.COM[/url]
 
[Immagine: 21ljvxw.gif] [Immagine: 2cz270k.jpg]
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#10
[quote name='dragone' post='381173' date='10/10/2011, 10:50']Il succo ? che se vuoi vivere in questa societ? e nella nazione dello stivale ? meglio che incominci a capirle.

Esse sono scritte in italiano, quindi di facile lettura.....

Ci possono essere dubbi interpretativi, ma questo avviene con tutte le leggi di tutti i paesi mondiali.....

E' per questo che esistono gli avvocati.



Il "succo", comunque, ? che se subisci un danno esso deve essere risarcito per intero non parzialmente.



:omino:[/quote]

Aahhaha simpatia! Difatti me ne son venuto in australia apposta xD, comunque ok, ho capito
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#11
[quote name='Stigmae' post='381250' date='10/10/2011, 17:00'][quote name='dragone' post='381173' date='10/10/2011, 10:50']Il succo ? che se vuoi vivere in questa societ? e nella nazione dello stivale ? meglio che incominci a capirle.

Esse sono scritte in italiano, quindi di facile lettura.....

Ci possono essere dubbi interpretativi, ma questo avviene con tutte le leggi di tutti i paesi mondiali.....

E' per questo che esistono gli avvocati.



Il "succo", comunque, ? che se subisci un danno esso deve essere risarcito per intero non parzialmente.



:omino:[/quote]

Aahhaha simpatia! Difatti me ne son venuto in australia apposta xD, comunque ok, ho capito

[/quote]

Beato te, anche io prima o poi me ne andr?.....



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