Bottons intendeva questo..............
Breve sunto
Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento [color="#FF0000"]non devono essere muniti della carta di circolazione[/color] di cui agli articoli 93, 110 e 114 del codice della strada, ma devono essere provvisti di un'autorizzazione per la circolazione di prova.
2. Autorizzazione per la circolazione di prova.
2.1) - Soggetti ai quali pu? essere rilasciata
L'autorizzazione per la circolazione di prova pu? essere rilasciata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento:
- alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
- ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
- ai commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalit? attraverso le quali l'attivit? di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite "on line");
- alle aziende che esercitano attivit? di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km;
- agli Istituti universitari e agli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
- alle fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
- alle fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada;
- ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;? ai commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalit? attraverso le quali l'attivit? di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite "on line");
- agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
L'elencazione ? tassativa e non ammette deroghe.
3. Uso dell'autorizzazione.
I veicoli muniti dell'autorizzazione e della targa per la circolazione di prova, anche se in riparazione o non ancora carrozzati, possono circolare su tutto il territorio nazionale, in qualsiasi ora e giorno della settimana, [color="#FF0000"]a condizione che vengano impiegati per gli scopi consentiti: prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.[/color]
A norma dell'art. 1, comma 4, del Regolamento, l'autorizzazione ? utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso.
[color="#FF0000"]Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione stessa, purch? tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega.[/color]
[color="#FF0000"]Sul veicolo in circolazione di prova pu? prendere posto anche il personale addetto alle operazioni di prova, se questa avviene per fini tecnici, ovvero gli eventuali acquirenti, se il veicolo viene fatto circolare a scopo di dimostrazione per la vendita.[/color]
[color="#FF0000"]L'autorizzazione alla circolazione di prova pu? essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta, sempre per? soltanto per gli scopi previsti. [/color]
4. Targhe di prova.
L'art. 2, comma 3, del Regolamento ha introdotto una rilevante semplificazione in tema di targhe di prova, riducendole ad una sola tipologia, rappresentata graficamente nell'allegato al Regolamento stesso, a fronte delle quattro sinora previste (per autoveicoli e rimorchi, ciclomotori e motocicli, macchine agricole, macchine operatrici).
Tuttavia, ai fini fiscali, appare rilevante che l'interessato indichi, all'atto della richiesta di autorizzazione alla circolazione di prova, per quale tipologia di veicoli intende utilizzare la targa di prova, tenuto conto dell'attivit? svolta dallo stesso (es. fabbrica o commercio di soli motocicli o di soli autoveicoli, ecc.)
Detta indicazione ? riportata sull'autorizzazione alla circolazione di prova.
[color="#FF0000"]La targa ? trasferibile da veicolo a veicolo, unitamente alla autorizzazione per la circolazione di prova.[/color]
5. Riconoscimento reciproco delle targhe prova con altri Stati.
L'Austria, con legge federale del 30 dicembre 1982, ha previsto, tra l'altro, che i veicoli muniti di targa prova italiana sono ammessi alla circolazione in Austria. In considerazione di ci? ? stato consentito ai veicoli muniti di targa prova austriaca il transito sul territorio italiano.
L'Italia e la Germania hanno stipulato un accordo bilaterale, entrato in vigore il 1? gennaio 1994, per l'ammissione alla circolazione, ciascuna nel proprio territorio, di veicoli in prova, muniti di documenti rilasciati dall'altro Paese (S.O.G.U. n. 87 del 15 aprile 1994).
Analogo accordo ? stato stipulato, con decorrenza 1? maggio 1995, con la Repubblica di San Marino (S.O.G.U. n. 164 del 15 luglio 1995).
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Se cosi' non ci si comporta si incorre in questo..................
[color="#FF0000"]Art. 98. Circolazione di prova.[/color] (aggiornato 10/07)
1. Abrogato (1)
2. Abrogato (1)
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 . La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa ? del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 ; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.