11-02-13, 06:01 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-13, 06:02 PM da LEE01.)
si esatto hai ragione , mi sono espresso male , ecco !!
Â
INFORMATIVA
NON Eâ AMMESSA LA CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO ITALIANO DEI VEICOLI RADIATI
PER ESPORTAZIONE CON TARGHE TEMPORANEE TEDESCHE
A seguito di una richiesta avanzata dalla scrivente, il Ministero dei Trasporti ha chiarito con
una circolare (protocollo numero 300/A/352/13/111/57/6), che le targhe tedesche
temporanee non possono essere utilizzate su veicoli âItalianiâ già radiati per
lâesportazione.
Viene da tempo segnalato che veicoli già immatricolati in Italia e formalmente radiati
dalla circolazione per l'esportazione, continuino a circolare nel nostro Paese facendo uso
di targhe temporanee tedesche, a volte condotti anche da soggetti qui residenti.
Le targhe in questione, definite "temporanee" , hanno una durata prefissata (5
giorni), sono prodotte in Germania da soggetti privati utilizzando una sequenza
alfanumerica attribuita dall'Ufficio della motorizzazione Tedesca senza particolari formalità ,
a chiunque le richieda, sia esso cittadino tedesco o straniero, per motivi di prova, collaudo
e/o trasferimento del veicolo. In più, hanno abbinato un documento di circolazione,
anch'esso temporaneo, contenente i dati personali, tecnici e identificativi del veicolo, che
possono anche essere trascritti a mano dall'intestatario prima dell'utilizzo.
Dette targhe sono da considerarsi valide solo se utilizzate per far circolare in
Italia veicoli immatricolati in Germania, sulla base della nota Diplomatica del 22 ottobre
1993 tra Italia e Germania.
Pertanto non sono, valide quando utilizzate per far circolare in Italia veicoli giÃ
radiati dalla circolazione per esportazione in altri paesi della CEE.
La fattispecie è infatti regolamentata dall'articolo 99 del Codice della strada che
consente la circolazione di veicoli immatricolati in Italia e radiati per esportazione solo per
recarsi ai transiti di confine purchà muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria
rilasciati da un Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri denominata B5 a Mantova.
Sanzioni previste dal Codice della Strada
Circolare in Italia con targhe "temporanee" tedesche, significa applicare le norme di
un ordinamento giuridico diverso dal Nostro, una simile procedura comporta ai fini del
Codice della Strada violare i seguenti articoli:
· Art.93, commi 1 e 7, in quanto circolante privo di immatricolazione e della
carta di circolazione;
· Art.100, commi 1 e 11, perchà non munito di targhe italiane di
immatricolazione;
· Art.193, commi 1 e 2, in quanto privo della copertura assicurativa di
responsabilità civile verso terzi;
· Resta inteso che, qualora il veicolo munito di targhe temporanee non sia
radiato trova applicazione lâArt.100, comma 12, per circolazione di targhe
improprie e lâArt.193 commi 1 e 2, se privo di copertura assicurativa
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INFORMATIVA
NON Eâ AMMESSA LA CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO ITALIANO DEI VEICOLI RADIATI
PER ESPORTAZIONE CON TARGHE TEMPORANEE TEDESCHE
A seguito di una richiesta avanzata dalla scrivente, il Ministero dei Trasporti ha chiarito con
una circolare (protocollo numero 300/A/352/13/111/57/6), che le targhe tedesche
temporanee non possono essere utilizzate su veicoli âItalianiâ già radiati per
lâesportazione.
Viene da tempo segnalato che veicoli già immatricolati in Italia e formalmente radiati
dalla circolazione per l'esportazione, continuino a circolare nel nostro Paese facendo uso
di targhe temporanee tedesche, a volte condotti anche da soggetti qui residenti.
Le targhe in questione, definite "temporanee" , hanno una durata prefissata (5
giorni), sono prodotte in Germania da soggetti privati utilizzando una sequenza
alfanumerica attribuita dall'Ufficio della motorizzazione Tedesca senza particolari formalità ,
a chiunque le richieda, sia esso cittadino tedesco o straniero, per motivi di prova, collaudo
e/o trasferimento del veicolo. In più, hanno abbinato un documento di circolazione,
anch'esso temporaneo, contenente i dati personali, tecnici e identificativi del veicolo, che
possono anche essere trascritti a mano dall'intestatario prima dell'utilizzo.
Dette targhe sono da considerarsi valide solo se utilizzate per far circolare in
Italia veicoli immatricolati in Germania, sulla base della nota Diplomatica del 22 ottobre
1993 tra Italia e Germania.
Pertanto non sono, valide quando utilizzate per far circolare in Italia veicoli giÃ
radiati dalla circolazione per esportazione in altri paesi della CEE.
La fattispecie è infatti regolamentata dall'articolo 99 del Codice della strada che
consente la circolazione di veicoli immatricolati in Italia e radiati per esportazione solo per
recarsi ai transiti di confine purchà muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria
rilasciati da un Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri denominata B5 a Mantova.
Sanzioni previste dal Codice della Strada
Circolare in Italia con targhe "temporanee" tedesche, significa applicare le norme di
un ordinamento giuridico diverso dal Nostro, una simile procedura comporta ai fini del
Codice della Strada violare i seguenti articoli:
· Art.93, commi 1 e 7, in quanto circolante privo di immatricolazione e della
carta di circolazione;
· Art.100, commi 1 e 11, perchà non munito di targhe italiane di
immatricolazione;
· Art.193, commi 1 e 2, in quanto privo della copertura assicurativa di
responsabilità civile verso terzi;
· Resta inteso che, qualora il veicolo munito di targhe temporanee non sia
radiato trova applicazione lâArt.100, comma 12, per circolazione di targhe
improprie e lâArt.193 commi 1 e 2, se privo di copertura assicurativa