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Immatricolazione auto storiche
#4
0490.3 AUTORIZZAZIONI



L?attivit? sportiva su strada costituisce un?occasione di turbativa al normale svolgimento del traffico, con evidenti riflessi sia sulla circolazione che sulle condizioni di sicurezza di chi partecipa a tale attivit?. Per questo motivo, le competizioni sportive su strade ed aree ad uso pubblico sono vietate, salvo autorizzazione.

Per il Codice della strada un?attivit? agonistica su strada non pu? ritenersi liberamente esercitabile se non dopo aver ottenuto un?autorizzazione che preveda ben precise modalit? di svolgimento, e dopo aver approntato gli opportuni strumenti di tutela per i concorrenti e per gli altri utenti.

Dal momento che l?utilizzo normale della strada ? costituito dalla circolazione, una manifestazione sportiva che si svolga sulla stessa ne rappresenta un utilizzo atipico e speciale che, soprattutto per l?obiettivo della prevalenza di un conducente su un altro, non pu? ritenersi esercizio del diritto di libera circolazione, dovendo quindi necessariamente essere sottoposto ad un regime particolare, anche per i riflessi che pu? avere sull?incolumit? pubblica.

Attraverso l?autorizzazione viene valutata, di volta in volta, la compatibilit? della manifestazione alle esigenze di sicurezza della circolazione, incolumit? pubblica ed ordine pubblico.

Il Codice della strada, confermando questo indirizzo generale, ha ritenuto che la semplice comunicazione, gi? richiesta dal Codice abrogato, non sia sufficiente e che, per le gare ciclistiche in particolare, cos? come per quelle atletiche o con animali, sia necessaria una valutazione pi? accurata da parte degli organi responsabili.

Nell?autorizzazione sono dettate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate (rivolte innanzitutto agli organizzatori, che con la richiesta di rilascio dell?autorizzazione si impegnano a rispettarle): norme di comportamento durante la corsa, percorsi da seguire, obblighi di predisposizione di ripari per gli spettatori, ecc. Il mancato rispetto di queste prescrizioni, salvo le responsabilit? civili o penali per eventuali incidenti stradali che ne derivano, costituisce illecito amministrativo punito dall?art. 9 CDS.

I promotori della competizione devono richiedere la prescritta autorizzazione (4) alle autorit? competenti:

? per gare del gruppo A:

- comune in cui devono aver luogo le gare, quando queste interessano il territorio di un solo comune;

- regione (e province autonome di Trento e Bolzano) per le gare che interessano pi? comuni;

- provincia, quando l?attivit? sia stata delegata dalle regioni;

? per le gare del gruppo B (sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all?autorit? di pubblica sicurezza) (5):

- regione (e province autonome di Trento e Bolzano) per le strade, che costituiscono la rete di interesse nazionale;

- regione, per le strade regionali;

- provincia, per le strade provinciali;

- comune, per le strade comunali.



Il rilascio dell?autorizzazione per le competizioni motoristiche presuppone i seguenti adempimenti da parte dei promotori:

? richiesta di nulla osta al Ministero dei trasporti, previo parere del CONI, da inoltrare entro il 31 dicembre dell?anno precedente a quello nel quale si svolge la competizione oppure, ma solo in caso di motivate situazioni di necessit?, almeno 60 giorni prima della competizione motoristica;

? richiesta di autorizzazione, da effettuare almeno 30 giorni prima della manifestazione, il cui rilascio ? subordinato a:

- rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti;

- esito favorevole del collaudo del percorso e delle attrezzature da parte di apposita commissione mista; tale collaudo pu? essere omesso per gare di regolarit? in cui la velocit? massima non superi i 50 km/h (per i tratti aperti alla circolazione degli altri utenti) o gli 80 km/h (per i tratti chiusi al traffico);

- stipula di polizza di assicurazione per la responsabilit? civile a copertura degli eventuali danni causati alla strada.



Per le gare con veicoli a motore (6) l?autorizzazione ? rilasciata, sentite le competenti Federazioni sportive facenti capo al CONI (art. 9 CDS), requisito costantemente richiamato nelle circolari del Ministero dei trasporti che fissano di anno in anno le direttive guida per le manifestazioni sportive, conseguenza della competenza esclusiva assegnata al CONI dalla legge n. 426/42 e successive modificazioni e confermata anche dall?art. 57 del DPR n. 616/77, che trasferisce alle regioni talune competenze in materia di sviluppo e promozione dello sport, e dal DPR n. 157/86). Per i veicoli di interesse storico o collezionistico di cui all?art. 60 CDS - che risultano iscritti in appositi registri e beneficiano di un regime amministrativo e fiscale particolare - l?autorizzazione per lo svolgimento di competizioni di regolarit? su strada pu? essere rilasciata senza il preventivo parere del CONI. In questo caso per? la velocit? in ogni tratto del percorso realizzato su strade pubbliche aperte alla circolazione non pu? superare i 40 km/h e la competizione deve essere organizzata nel rispetto delle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

Per le competizioni motoristiche organizzate con modalit? non rispondenti a regolamenti sportivi ufficiali, gli accertamenti istruttori che precedono il rilascio delle autorizzazioni possono essere avvalorati dal parere delle Federazioni sportive nazionali (obbligatorio solo per le gare effettuate su strade ed aree pubbliche): le autorit? competenti ad emanare i provvedimenti autorizzatori (sindaco, ecc.) e le commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo possono invitare a partecipare ai propri lavori anche rappresentanti delle competenti organizzazioni sportive, che daranno il loro parere, a carattere esclusivamente consultivo e relativo unicamente ad aspetti tecnici delle competizioni (7).



0490.3.1 La scorta nelle competizioni ciclistiche



Il nuovo comma 6 bis aggiunto all?articolo 9 dal DLG n. 9/2002 prevede, ove la sicurezza della circolazione lo renda necessario, la possibilit? di imporre nel provvedimento di autorizzazione delle competizioni ciclistiche su strada la scorta della polizia (cio? di uno degli organi di cui all?art. 12 c. 1 CDS, con esclusione quindi dei soggetti a competenza pi? limitata di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo) ovvero, in sua vece o per coadiuvarla, una scorta tecnica abilitata secondo apposito disciplinare tecnico. Quest?ultimo stabilisce requisiti e modalit? di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta, dispositivi e caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonch? le relative modalit? di svolgimento.

La nuova norma ha cio? previsto che l?autorit? (regione o comune) che rilascia l?autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione tenga sempre conto dello sviluppo che la manifestazione stessa pu? presentare sotto profilo dell?impatto della sicurezza della circolazione, della fluidit? del traffico, del numero dei partecipanti e delle altre caratteristiche di svolgimento della competizione, imponendo, nel titolo autorizzativo, una specifica regolamentazione del traffico ed eventualmente una chiusura totale della strada per l?intera durata della manifestazione ovvero una semplice sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti. In quest?ultimo caso deve essere imposto un servizio di scorta per regolarizzare la circolazione evitando incidenti, con opportune segnalazioni e regolamentazione del traffico.

Questa funzione di scorta pu? essere attribuita ad uno qualsiasi degli organi di polizia stradale di cui all?art. 12 c. 1 del Codice della strada, ma, dal momento che le risorse disponibili non sono commisurate al gran numero di manifestazioni, il DLG n. 9/2002 ha reso possibile un trasferimento totale o parziale dei servizi di scorta a privati, aprendo, di fatto, la strada a nuove forme di ausilio ed integrazione ai servizi di polizia stradale.

All?interno del territorio di uno stesso comune (o anche di pi? comuni, se d?accordo tra loro) la scorta pu? essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se occorre, dalla scorta tecnica.



0490.4 NORME COMUNI A TUTTE LE COMPETIZIONI



Dall?esame delle norme del Codice e delle disposizioni del TULPS si possono individuare alcune prescrizioni e fare alcune considerazioni valide per qualsiasi tipo di competizione sportiva che si svolge su strada.



0490.4.1 Provvedimenti di sospensione della circolazione



Prima della modifica introdotta dal DLG 15.1.2002 n. 9 il Codice della strada non prendeva in considerazione il problema della disciplina del traffico sulla strada interessata da una competizione sportiva, ponendo vari interrogativi sull?efficacia dell?autorizzazione rilasciata agli organizzatori nei confronti degli altri utenti della strada, soggetti diversi dal titolare dell?autorizzazione medesima, e in particolare sulla imposizione di obblighi, limitazioni o divieti (come, ad esempio, il divieto di transito al passaggio della corsa). Quando la competizione doveva svolgersi in assenza di traffico, era necessaria la richiesta di un?ordinanza di sospensione della circolazione, in mancanza della quale l?eventuale chiusura, totale o parziale, di una strada doveva ritenersi illegittima.

La questione viene definita con l?aggiunta del comma 7 bis all?articolo 9 CDS: ? ? la validit? dell?autorizzazione ? subordinata, ove necessario, all?esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell?art. 6 c. 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell?art. 7 c. 1" (emesso cio? dal prefetto o, per i centri abitati, dal sindaco). Per quanto riguarda le competizioni ciclistiche, specifica direttiva del Ministero dell?interno (8) attribuiva la competenza della sospensione temporanea della circolazione al prefetto e, limitatamente alle strade urbane, al sindaco (artt. 6 e 7 CDS). Questa indicazione ? stata conservata anche dalla modifica introdotta all?art. 9 CDS dal DL n. 9/2002, che stabilisce che spetta al prefetto, e per le strade urbane al sindaco, l?adozione di provvedimenti temporanei di sospensione della circolazione legati ad esigenze di pubblica sicurezza. L?ordinanza di sospensione del traffico al momento del passaggio dei concorrenti ? resa nota dai veicoli e dal personale della scorta di polizia o della scorta tecnica incaricata (9).

L?ordinanza ha una durata limitata nel tempo e nello spazio e spiega i suoi effetti nel tratto di strada compreso tra i cartelli mobili di Inizio gara e Fine gara (di cui all?art. 360 regolamento CDS) dove, perci?, la circolazione degli altri veicoli ? sospesa o sottoposta ai divieti e alle limitazioni imposte dall?ordinanza stessa durante il transito della carovana ciclistica, a partire dal veicolo che precede il primo concorrente, fino al transito del veicolo che segue l?ultimo concorrente ancora in gara.

Per non dilatare eccessivamente l?ambito temporale o spaziale della sospensione della circolazione, con eccessivo disagio per gli altri utenti, la prassi del Ministero dell?interno suggeriva agli organizzatori il rispetto dei regolamenti sportivi nazionali che considerano in gara solo i concorrenti che, rispetto a quelli in testa, hanno un distacco non superiore a 15 minuti (nelle gare in linea) o ai tempi pi? lunghi concessi per gare nazionali, internazionali e a tappe (10). In ogni caso i cartelli Inizio corsa e Fine corsa devono essere collocati in modo che il transito di quest?ultimo avvenga non oltre il tempo prescritto nell?ordinanza di sospensione del traffico. Nell?autorizzazione pu? essere perci? imposta la prescrizione specifica di non considerare pi? in corsa i ciclisti con distacco incolmabile che possono continuare la marcia ma senza tutela dell?organizzazione, rispettando tutte le norme del Codice della strada. Cos? facendo, si pone a carico degli organizzatori un onere di verifica costante dei corridori in gara, limitando la sospensione della circolazione al tempo strettamente necessario al passaggio dei corridori effettivamente in corsa.

Eventuale personale dell?organizzazione (diverso dalla scorta tecnica) che si trovi a terra a presidio di intersezioni o punti singolari non pu? intervenire sul traffico come i soggetti indicati dall?art. 12 del Codice, avendo unicamente il compito di rendere conoscibile la causa del temporaneo divieto di circolazione: il transito della carovana ciclistica. La sua funzione ? perci? quella di segnalazione di una situazione di fatto. L?obbligo di arrestare la marcia, che tutti gli utenti sono tenuti a rispettare nel momento in cui transita la carovana ciclistica, discende dal valore precettivo dell?ordinanza di sospensione della circolazione e non gi? dalla segnalazione posta in essere dal personale dell?organizzazione.

L?utente sar? responsabile del sinistro derivante dalla violazione del divieto di circolazione perch? la segnalazione posta in essere dal personale dell?organizzazione (sempre che abbia i necessari caratteri di intelligibilit?) costituiva il presupposto di fatto per rendere riconoscibile ed evitabile un pericolo presente sulla strada. L?incidente non si sarebbe verificato se l?utente non avesse proseguito la marcia violando il divieto imposto dall?ordinanza di sospensione e reso noto dal personale dell?organizzazione.

Il personale ed i mezzi dell?organizzazione possono essere incaricati di attuare, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di presegnalazione per gli utenti che impegnano il senso opposto di marcia di una strada percorsa da ciclisti in gara. Anche in questi casi, peraltro, l?intervento del personale addetto non si concreta in esercizio di poteri di regolazione del traffico, consentendo solo di rendere attuale e conoscibile il divieto di circolazione imposto dall?ordinanza.



0490.4.2 Assistenza medica e sanitaria



Le autorizzazioni allo svolgimento della competizione possono prescrivere che sia garantita idonea assistenza sanitaria, per eventuali infortuni agli spettatori o ai concorrenti, con la presenza, lungo tutto il percorso, di personale medico e paramedico dotato di attrezzature adeguate (autoambulanze, ecc.).

In tali casi la presenza del personale indicato ? requisito fondamentale per poter iniziare la competizione sportiva e la violazione della prescrizione comporta l?applicazione della sanzione amministrativa prevista per ?chiunque non ottemperi agli obblighi ... risultanti dalla relativa autorizzazione? (art. 9 CDS c. 9).



0490.4.3 Caratteri dell?avviso alle autorit? e delle autorizzazioni



Quando la legge richiede l?avviso alle autorit? di PS quale condizione per lo svolgimento di una competizione sportiva, non ? possibile, in genere, che questa vieti la competizione (salvo in presenza di eccezionali motivi di ordine pubblico), pur potendo imporre speciali condizioni (variazione del percorso, assistenza medica, ecc.).

Le autorit? che, invece, rilasciano un?autorizzazione esercitano poteri discrezionali e quindi hanno anche la possibilit? di vietare la manifestazione (per motivi di sicurezza, sanit?, ecc.) oltre che di subordinare lo svolgimento della stessa a speciali prescrizioni (variazione del percorso, assistenza medica, ecc.).

Contro questi provvedimenti ? concesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni, al Ministro dell?interno, da parte di chiunque ne abbia interesse (organizzatori, concorrenti, cittadini, ecc.).



0490.4.4 Compiti e ruolo della commissione tecnica



La commissione tecnica mista, composta da un tecnico dell?ente proprietario della strada, assistito da rappresentanti dei Ministeri dell?interno e dei trasporti, e da rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori, ha il compito di verificare, quando prescritto, che il percorso sia idoneo alla competizione, con particolare riguardo alle condizioni del fondo stradale, alla larghezza della strada, alle curve previste dal tracciato di gara, ecc.

Il collaudo pu? essere concesso solo se il circuito risulta rispondente, anche con prove sperimentali, alle esigenze di sicurezza dei concorrenti e del pubblico.

La commissione deve anche indicare se e dove vanno posti eventuali ripari per le persone, individuando il margine di sicurezza che gli spettatori non devono oltrepassare.

Prescrizioni specifiche a cui la commissione deve attenersi sono costituite dai regolamenti sportivi predisposti dalle varie federazioni e dalle norme generali contenute nella circolare del Ministero dell?interno prot. n. 23687/4151 del 2.7.1962.

La commissione mista emette comunque un parere tecnico rivolto all?autorit? che rilascia l?autorizzazione, la quale, a tutela dell?incolumit? pubblica, pu? eventualmente disporre anche altre misure in aggiunta a quelle suggerite dalla commissione.



0490.4.5 Intervento della forza pubblica



Se ? richiesto l?intervento della forza pubblica per mantenere libero lo spazio di gara, gli organizzatori della competizione sono tenuti a versare all?amministrazione da cui dipendono gli agenti e gli ufficiali addetti alla vigilanza una indennit?, determinata dai regolamenti interni dell?amministrazione stessa (art. 119 regolamento TULPS).



0490.5 RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO



Questione quanto mai controversa e importante ? quella relativa alla applicabilit? delle norme del Codice della strada (ed in particolare quelle di comportamento di cui agli artt. 140 ? 193 CDS) ai concorrenti e ai veicoli partecipanti alla competizione sportiva pur legalmente autorizzata.

La soluzione pu? essere trovata distinguendo tra competizioni che si svolgono su strade chiuse al traffico ordinario e competizioni che si svolgono su strade aperte al normale transito veicolare.



0490.5.1 Competizioni in circuito stradale aperto



Quando le competizioni sportive si svolgono su un circuito aperto al pubblico, cio? su strade ordinarie che rimangono aperte al transito di altri veicoli, i partecipanti alla competizione devono rispettare tutte le norme del Codice della strada.

In particolare, dovranno essere rispettate le norme relative all?equipaggiamento dei veicoli (luci, pneumatici, targa, documenti di circolazione, silenziatore, ecc.), le norme di comportamento (comprese quelle relative alla velocit?), le norme sulla patente e quelle sui requisiti per la guida.

I veicoli in gara, pertanto, dovranno essere in regola con: tassa automobilistica, assicurazione obbligatoria, targhe di riconoscimento, luci, silenziatore, vetri, carrozzeria (11), pneumatici (12), sospensioni, ecc.

Quando la competizione si svolge in circuito aperto (es. tipico: tappa di trasferimento di un rally automobilistico, ecc.), i sopraelencati requisiti, per quanto richiesti anche da quasi tutti i regolamenti sportivi, devono essere controllati dagli agenti del traffico perch? l?interesse della sicurezza degli altri utenti della strada ? prevalente su quello dei partecipanti alla gara.



0490.5.2 Considerazioni sulle competizioni ciclistiche a circuito aperto



Quando non ? prevista la chiusura al traffico della strada sulla quale si svolge una competizione sportiva, i concorrenti devono tenere una condotta improntata non solo all?osservanza dei regolamenti sportivi ma anche al pieno rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della strada (pi? volte ribadito dalla stessa Corte di cassazione). Occorre per? cercare di capire come un?attivit? agonistica, che per sua natura non pu? che porsi in contrasto con le norme del Codice della strada (il quale vieta, come si ? detto, le competizioni sulle strade) possa ritenersi autorizzata e al tempo stesso sottoposta al rispetto di quelle norme. Sembra infatti poco realistico che un atleta, impegnato fisicamente e mentalmente con tutte le energie sull?obiettivo della vittoria, possa pensare al rispetto delle regole di comportamento del Codice della strada. Peraltro, alcune di queste regole (come il divieto ai velocipedi di marciare affiancati in numero superiore a due) si pongono in netto contrasto con le normali modalit? di svolgimento delle gare ciclistiche. L?interpretazione pi? realistica, in parte suffragata anche da alcune sentenze della Suprema corte, che consente di superare questo apparente contrasto, ? quella secondo la quale, essendo la manifestazione sportiva autorizzata a svolgersi secondo le modalit? proprie, il rispetto delle regole del Codice della strada deve essere adeguato alle finalit? della manifestazione stessa. Cio?, delle molteplici regole che disciplinano la circolazione stradale dovranno inderogabilmente essere osservate tutte quelle comunemente definite di ?ordinaria prudenza?, dato che la necessit? della pubblica incolumit? deve prevalere sulle esigenze dell?attivit? sportiva.

Cos?, non si potr? in nessun caso operare un sorpasso dove questa manovra sia vietata, n? invadere l?opposto senso di marcia, n? attraversare un incrocio senza aver verificato che gli altri utenti siano a conoscenza del passaggio della corsa, ecc. Sul superamento dei limiti di velocit? presenti sulla strada, invece, la giurisprudenza ? oscillante propendendo per la possibilit? di superarli, pur rimanendo sempre nell?ambito rigoroso della massima prudenza per quanto riguarda tutte le altre manovre.

La cosa vale, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso in cui sia presente la staffetta della polizia; infatti, in mancanza di un?ordinanza di chiusura del traffico, la polizia ha solo la possibilit? di agevolare il transito della corsa, con manovre prevalentemente sui veicoli provenienti in senso opposto o che si immettono dalle strade laterali, imponendo loro un momentaneo arresto di marcia. Perci?, pur dovendosi ipotizzare che le opposte correnti di traffico siano regolate, vi ? comunque per i concorrenti, in particolare per quelli pi? attardati e quindi pi? distanti dalla staffetta di polizia, l?obbligo di tenere una condotta prudenziale e, se necessario, di rispettare le ordinarie regole della circolazione imposte dal Codice della strada.

I maggiori problemi nascono tuttavia quando non ? presente neanche la staffetta della polizia; il direttore di corsa ha il compito di adottare tutte le opportune cautele per garantire il rispetto delle norme del Codice della strada ed i concorrenti devono rispettarle scrupolosamente. In caso d?incidente la responsabilit? del direttore di corsa e dei concorrenti sar? valutata secondo le regole che disciplinano ordinariamente la circolazione su strada.

Un aspetto particolare ? rappresentato dalla funzione del servizio d?ordine della corsa: si parla, in particolare, dei motociclisti che (con una bandierina rossa) precedono o seguono la corsa e di tutte le persone che collaborano con l?organizzazione segnalando punti critici, incroci, ecc.

Gli organizzatori e, durante lo svolgimento della competizione, il direttore di corsa hanno l?obbligo di segnalare opportunamente agli altri utenti il passaggio della corsa. Quest?obbligo, che deriva dai regolamenti federali e dall?autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione, legittima in qualche modo la presenza dei citati soggetti al seguito della corsa ma non attribuisce loro alcun potere, specialmente per quel che concerne la regolazione del traffico, mancando la qualifica soggettiva prevista per l?espletamento di tali servizi. Tuttavia, sempre che i concorrenti marcino nella loro corsia rispettando le altre regole del Codice della strada, ? possibile riconoscere a questi soggetti una funzione di presegnalazione ed avviso dell?approssimarsi di una corsa che, come nei casi di ostacoli che si oppongono al normale transito sulla strada, impone agli altri conducenti di rallentare e di arrestarsi se necessario (ad esempio quando l?incrocio ? pericoloso o malagevole). In caso d?incidente, potr? essere ipotizzabile una responsabilit? di quei conducenti che, pur vedendo la strada occupata dai ciclisti, non abbiano rallentato e non si siano fermati.



0490.5.3 Competizioni in circuito chiuso al traffico



Il comma 7 bis dell?articolo 9 CDS prevede anche la possibilit? di chiusura di strade per particolari esigenze connesse all?andamento plano-altimetrico del percorso ovvero al numero dei partecipanti.

Quando il circuito di gara ? chiuso al traffico ordinario a mezzo di ordinanza dell?ente proprietario ed ? esclusivamente riservato allo svolgimento della gara, i concorrenti non sono tenuti al rispetto delle norme del Codice della strada. I veicoli circolanti potranno perci? essere sprovvisti di targhe e di documenti di circolazione ed essere modificati senza limiti (anche privi di dispositivi essenziali come luci, fari, silenziatore, ecc.).

I partecipanti alla competizione dovranno solo rispettare i regolamenti di gara e le norme di comune prudenza onde evitare danni a persone o cose.



0490.6 RESPONSABILIT? IN CASO DI SINISTRI



Nel caso di sinistri accaduti nel corso di competizioni sportive, possono essere ipotizzate responsabilit? dei concorrenti, degli organizzatori, degli organi di polizia o della eventuale commissione tecnica, secondo quanto di seguito riassunto.



0490.6.1 Responsabilit? dei concorrenti



La possibilit? che un concorrente sia chiamato a rispondere dei danni provocati dalla sua condotta in gara dipende dalle norme di comportamento che lo stesso ? tenuto a rispettare.

Perci?, se si tratta di un circuito chiuso al traffico, egli ? responsabile solo se non ha rispettato le norme regolamentari che disciplinano la competizione; mentre se il circuito ? aperto al traffico il concorrente ? chiamato a rispondere anche per il mancato rispetto di norme del Codice della strada.



0490.6.2 Responsabilit? degli organizzatori



Gli organizzatori della competizione rispondono dei danni subiti dai concorrenti e dagli spettatori qualora non abbiano rispettato le prescrizioni imposte nell?autorizzazione, dagli organi tecnici e dai regolamenti sportivi, o non abbiano posto in essere tutte le cautele dettate dalla comune prudenza e diligenza, anche se non espressamente contenute nelle citate prescrizioni.

Quindi, mentre ? tendenzialmente da escludere che i concorrenti siano tenuti al rispetto delle regole della comune prudenza, gli organizzatori sono invece ad esse vincolati e ne rispondono in caso di inosservanza.

Si deve inoltre notare che, almeno per le gare motoristiche di velocit?, gli organizzatori in ogni caso rispondono civilmente dei danni a terzi, salvo che non possano dimostrare di avere fatto il possibile per evitare il danno. Infatti, l?organizzazione di una competizione come quella citata ? sempre considerata svolgimento di attivit? pericolosa e come tale ? sottoposta al regime dell?art. 2050 CC, che prevede l?obbligo per chi la esercita di provare giudizialmente la propria massima diligenza, a differenza della normale procedura secondo la quale ? invece il danneggiato che deve provare la colpevolezza del danneggiante. Il fatto di avere ottenuto tutte le autorizzazioni o le licenze necessarie per lo svolgimento della gara non pu? essere invocato come elemento per l?esclusione della responsabilit? degli organizzatori.

Una responsabilit? potr? essere addebitata anche al direttore di gara tutte le volte che sia possibile provare la prevedibilit? del danno ai concorrenti in caso di assenza di controlli o di blocchi del traffico stradale. Infatti, secondo i regolamenti sportivi, il direttore di gara pu? (e, se necessario, deve) disporre di non effettuare, o di sospendere o di limitare, lo svolgimento della gara ove dovessero insorgere situazioni di pericolo per l?incolumit? dei concorrenti.



0490.6.3 Responsabilit? degli organi di polizia



Gli organi di polizia preposti alla sorveglianza del percorso hanno l?obbligo giuridico di far rispettare da parte del pubblico gli ordini impartiti dall?autorit? di PS e dagli organizzatori della competizione.

Quindi, ad es., se tollerano che il pubblico si inserisca nel circuito di gara o superi i limiti di sicurezza predisposti, ben potr? essere ravvisata la loro responsabilit? penale e/o civile per i danni subiti dagli spettatori o dai concorrenti in gara.



0490.6.4 Responsabilit? della commissione tecnica



Tale responsabilit? ? limitata alle sole negligenze tecniche, cio? ai soli danni direttamente legati, con rapporto di causa ed effetto, a manifeste anomalie o pericoli insiti nel percorso. Cos?, ad es., la commissione non ? responsabile di danni provocati dalla mancata apposizione di ripari, poich? l?imposizione di misure cautelari non rientra nei suoi compiti, ma in quelli dell?autorit? che rilascia l?autorizzazione.



0490.7 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE



Le sanzioni per la violazione delle norme dell?art. 9 del Codice della strada sono cos? riassumibili.

? Organizzare competizioni atletiche, ciclistiche o con animali senza la prescritta autorizzazione.

? Organizzare competizioni sportive non di velocit?, con veicoli a motore, senza la prescritta autorizzazione.



In entrambi i casi ? disposto l?immediato divieto di effettuare la competizione secondo il procedimento stabilito dall?art. 212 (sanzione amministrativa accessoria dell?obbligo di sospendere una determinata attivit?). L?accertatore, pertanto, provvede direttamente a fare specifica menzione nel verbale di contestazione dell?obbligo di cessare la manifestazione sportiva non autorizzata e vigila a che tale prescrizione sia rispettata. In caso di inadempimento si applica l?art. 650 CP e la manifestazione ? sciolta coattivamente con l?intervento degli agenti appartenenti allo stesso organo accertatore.

? Effettuare una competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, senza osservare le prescrizioni imposte nell?autorizzazione.

? Effettuare una competizione motoristica, senza osservare le prescrizioni imposte nell?autorizzazione.



Per queste violazioni non ? disposta l?immediata sospensione della competizione. Tuttavia, l?organo accertatore comunicher? la violazione all?autorit? che aveva rilasciato l?autorizzazione, in modo che questa, secondo quanto previsto dall?art. 9 c. 7 CDS, possa eventualmente chiedere la cancellazione della manifestazione dal calendario nazionale.

Una nuova sanzione, di carattere penale, ? stata introdotta con l'art. 9 bis del Codice della strada aggiunto dalla legge 1.8.2003, n. 214, di conversione del DL 27.6.2003, n. 151. Se la competizione sportiva organizzata senza autorizzazione riguarda una gara di velocit? fra veicoli a motore, ? prevista la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 25.000,00 a 100.000,00 euro sia per chi organizza la competizione sia per coloro che vi prendono parte. Per questi ultimi, anzi, ? previsto che all'accertamento del reato consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 anni, o addirittura la revoca se dalla competizione sono derivate lesioni personali gravi o superiori; con la sentenza di condanna viene inoltre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.

Anche in questi casi ? disposto l'immediato divieto di effettuare la competizione.

La citata previsione di reato non riguarda solo gli organizzatori in senso stretto ma anche tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nella competizione. Possono perci? venire interessati, ad es., lo sponsor (che la promuove), il direttore di gara (che la dirige), i giudici di gara (che l'agevolano), ecc. Una specifica previsione riguarda poi i soggetti che effettuano scommesse nell'ambito delle competizioni non autorizzate di cui trattasi.

Il reato di cui all'art. 9 bis CDS presuppone l'esistenza di un'organizzazione, un regolamento di gara, un percorso ben individuato e un preordinato gruppo di partecipanti. Diversa, invece, ? la norma che punisce chi gareggia in velocit? senza che il comportamento sia frutto di un accordo preventivo, ma che anzi caratterizza spesso un'attivit? estemporanea tra conducenti che neanche si conoscono. Se la gara in velocit? avviene con veicoli a motore, l'art. 9 ter CDS prevede sanzioni molto severe, tra cui la reclusione da 6 a 10 anni nel caso che dalla competizione derivi la morte di una o pi? persone.

Le gare di velocit? con veicoli non a motore sono invece sottoposte a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 141, c. 5, CDS
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