30-09-10, 03:23 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-10, 03:26 PM da Stefano981.)
Leggo solo ora a fondo il decreto, mi sorge una domanda...
Non mi ? chiaro questo..
significa che un veicolo (con piu di 30anni) proveniente da UE se ? targato nello stato da cui proviene, non mi serve il certificato di rilevanza storica dell'ASI per l'immatricolazione????
Articolo 7 Disposizioni per i veicoli mai dimessi dalla circolazione o radiati di ufficio
1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico che non sono mai stati dimessi dalla circolazione in ambito nazionale.
2. Le disposizioni dell?articolo 5 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell?Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione periodica.
3. Le disposizioni dell?articolo 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell?Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. E? fatta salva la normativa vigente in materia di nazionalizzazioni.
4. Fatto salvo quanto previsto dall?articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla relativa disciplina applicativa, le disposizioni di cui all?articolo 6 non si applicano ai veicoli che sono stati radiati di ufficio
[color="#FF0000"]Articolo 5 Accertamento tecnico dei requisiti di idoneit? alla circolazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall?articolo 7, comma 4, ai fini della riammissione in circolazione, i veicoli di interesse storico e collezionistico non circolanti sono soggetti ad un accertamento tecnico dei requisiti di idoneit? alla circolazione, mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
2. Il veicolo per essere sottoposto all?accertamento di cui al co. 1 deve essere corredato del certificato di rilevanza storica e collezionistica
3. L?accertamento di cui al comma 1 verte sui dati di identificazione del veicolo e sulla corrispondenza dello stesso alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dall?allegato II, parte integrante del presente decreto.)
Articolo 6 Rilascio dei documenti di circolazione
1. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede alla reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che hanno superato con esito positivo l?accertamento tecnico di cui all?articolo 5, e rilascia la carta di circolazione secondo le modalit? di cui all?articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante ?Nuovo Codice della Strada?, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure e la documentazione occorrente per la reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nonch? le eventuali annotazioni sulla carta di circolazione, sono stabilite con disposizioni del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.[/color]
Non mi ? chiaro questo..
significa che un veicolo (con piu di 30anni) proveniente da UE se ? targato nello stato da cui proviene, non mi serve il certificato di rilevanza storica dell'ASI per l'immatricolazione????
Articolo 7 Disposizioni per i veicoli mai dimessi dalla circolazione o radiati di ufficio
1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico che non sono mai stati dimessi dalla circolazione in ambito nazionale.
2. Le disposizioni dell?articolo 5 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell?Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione periodica.
3. Le disposizioni dell?articolo 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell?Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. E? fatta salva la normativa vigente in materia di nazionalizzazioni.
4. Fatto salvo quanto previsto dall?articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla relativa disciplina applicativa, le disposizioni di cui all?articolo 6 non si applicano ai veicoli che sono stati radiati di ufficio
[color="#FF0000"]Articolo 5 Accertamento tecnico dei requisiti di idoneit? alla circolazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall?articolo 7, comma 4, ai fini della riammissione in circolazione, i veicoli di interesse storico e collezionistico non circolanti sono soggetti ad un accertamento tecnico dei requisiti di idoneit? alla circolazione, mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
2. Il veicolo per essere sottoposto all?accertamento di cui al co. 1 deve essere corredato del certificato di rilevanza storica e collezionistica
3. L?accertamento di cui al comma 1 verte sui dati di identificazione del veicolo e sulla corrispondenza dello stesso alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dall?allegato II, parte integrante del presente decreto.)
Articolo 6 Rilascio dei documenti di circolazione
1. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede alla reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che hanno superato con esito positivo l?accertamento tecnico di cui all?articolo 5, e rilascia la carta di circolazione secondo le modalit? di cui all?articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante ?Nuovo Codice della Strada?, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure e la documentazione occorrente per la reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nonch? le eventuali annotazioni sulla carta di circolazione, sono stabilite con disposizioni del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.[/color]
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