Valutazione discussione:
  • 0 voto(i) - 0 media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
AUTENTICAZIONE E LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E TRADUZIONE
#1
6.1 Autenticazione e legalizzazione

Tutti i documenti e le certificazioni che debbano essere prodotti agli UMC ai fini della

nazionalizzazione dei veicoli esteri, non rilasciati dalla pubblica amministrazione italiana, debbono

essere autenticati e legalizzati come di seguito specificato, con le eccezioni indicate ai punti 6.2, 6.3.

Le firme dei soggetti che sottoscrivono i documenti (non rilasciati da uffici pubblici esteri), se non sono

depositate presso questo Ministero (come nel caso dei certificati di origine, di cui al punto 2.2),

debbono essere legalizzate.

Si chiarisce che, ai sensi della Legge 445/2000 e successive modifiche la legalizzazione

consiste nell'attestazione ufficiale della legale qualit? di chi ha sottoscritto il documento,

nonch? dell'autenticit? della sua firma.


L'autenticazione della firma deve essere apposta, convalidata con bollo d'ufficio e sottoscritta a cura

del competente ufficio pubblico del Paese ove il documento ? stato redatto (ad es.: Ministero dei

trasporti, Camera di Commercio di quello Stato, o altro, ma non Camera di Commercio italiana in

quello Stato).

Con le eccezioni di cui alle premesse, la firma dell'autorit? che ha autenticato deve inoltre essere

legalizzata dall'autorit? diplomatica o consolare italiana nel Paese estero di cui trattasi (e non,

viceversa, dall'omologa autorit? estera in Italia).

Analogamente, devono essere legalizzate le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorit?

estere e che vengano presentate agli UMC.

L'autenticazione di copie di documenti esteri che sono esibite in luogo del documento estero ritirato

dalle autorit? estere (vedasi punto 2.3.3) pu? essere eseguita dall'autorit? diplomatica o consolare

italiana nel Paese ove l'atto ? stato formato, ovvero dall'autorit? estera che ha rilasciato il documento

o anche dall'autorit? che ha operato il suo ritiro, fermo restando l'obbligo della legalizzazione, ove

prescritta, della firma di chi ha autenticato la copia.

Ove la firma del documento da legalizzare sia stata apposta a stampa o con timbro ovvero trattisi di

documento pubblico timbrato ma non sottoscritto, l'autenticazione pu? essere sostituita da un

semplice "visto per l'autenticit? del documento" apposto dal competente ufficio pubblico estero

all'estero, ferma restando, ove ricorra, la necessit? della legalizzazione nei modi prescritti della firma

apposta in calce al suddetto visto.

6.2 Convenzione dell'Aja

Per gli atti delle Pubbliche Amministrazioni dei Paesi appartenenti alla CEE (per i quali valgono per? anche, in sostituzione, le norme

particolari indicate, rispettivamente, nei successivi punti 6.3 e 6.4), nonch? dei seguenti Paesi:

Giappone, ex Iugoslavia, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia, Argentina, Brunei, Israele,

Malawi, Seychelles, U.S.A., Antigua e Barbuda, Bahamas, Botswana, Fiji, Lesotho, Swaziland,

Suriname, Tonga, che con l'Italia hanno aderito alla Convenzione de l'Aja del 5.10.1961, ratificata con legge 20.12.1966,

n. 1253, non occorre la legalizzazione da parte dell'autorit? diplomatica o consolare italiana, purch?

sul documento o su una sua appendice venga apposta un'apposita postilla ("apostille") delle

dimensioni di un quadrato di almeno 9 cm di lato, timbrata e sottoscritta dall'autorit? competente del

Paese in cui ? stato emesso il documento.

Tale postilla, debitamente compilata, attesta la veridicit? della firma, la qualit? in cui il firmatario

dell'atto ha agito, e, se il caso lo richiede, l'identit? del sigillo o bollo di cui l'atto ? munito, sostituendo

quindi la legalizzazione altrimenti prescritta.

6.3 Riconoscimento dei documenti rilasciati in uno Stato membro della CE e validit? dei

certificati internazionali di circolazione


I documenti rilasciati dalle Autorit? Pubbliche di uno Stato membro della CE, che contengano tutte le

informazioni necessarie per l'immatricolazione di veicoli in Italia, devono essere accettati nella forma e

con le modalit? con cui hanno corso legale nello Stato membro in cui sono stati emessi. In particolare,

il riconoscimento dei documenti in questione non pu? essere subordinato alla condizione che essi

siano legalizzati oppure che rispettino la direttiva 1999/37 CE.

Cos? pure i documenti, non emessi dalle Autorit? Pubbliche di uno Stato membro ma da queste

autenticati, non dovranno essere sottoposti, sempre ai fini della loro validit? per l'immatricolazione di

veicoli, ad alcuna legalizzazione.

E' analogamente esente da legalizzazione il certificato internazionale di circolazione rilasciato, con

targa doganale, in base a convenzioni cui l'Italia abbia aderito, nel caso in cui questo venga

presentato per dimostrare l'avvenuta cancellazione dell'immatricolazione originaria.

7 TRADUZIONE DEI DOCUMENTI

7.1 Traduzione certificato conforme

Tutti i documenti (escluse le carte di circolazioni emesse in base alla direttiva 1999/37CE) le

certificazioni che debbano essere prodotti agli UMC per la nazionalizzazione dei veicoli esteri, che non

siano redatti in lingua italiana, debbono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana

certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare

(italiana all'estero o viceversa), ovvero da un traduttore ufficiale (art. 17/III della legge 4.1.1968, n. 15).

Debbono essere altres? tradotte le eventuali annotazioni, deroghe, etc, indicate sulla carta di

circolazione estera anche se emessa in base alla direttiva 1999/37 CE


Interpellata al riguardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono da considerarsi valide:

- le traduzioni certificate conformi al testo straniero dalle rappresentanze diplomatiche o consolari

italiane nel Paese di formazione dell'atto o da quelle del Paese di cui sopra in Italia;

- le traduzioni redatte da stranieri (o italiani) abilitati in via generale dagli ordinamenti giuridici di

taluni Stati esteri a rilasciare traduzioni ufficiali di testi formati in idiomi diversi dalla lingua ufficiale

dello Stato in cui tali testi sono formati, purch? debitamente autenticate e legalizzate (vedasi punto

6);

- le traduzioni redatte da italiani (o stranieri) non abilitati come sopra, iscritti o meno agli albi dei

tribunali o nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti dalle Camere di Commercio, purch? le traduzioni

da loro redatte siano compilate su carta legale o resa legale per atti giudiziari e risultino

asseverate con giuramento prestato davanti ad un cancelliere giudiziario (secondo la procedura

prevista dall'art. 5 del R.D. 9.10.1922, n. 1366) oppure davanti a un notaio, in Italia.

Detta procedura di asseverazione, inoltre, non pu? essere ovviata mediante dichiarazione

sostitutiva di atto di notoriet?, resa dal traduttore ai sensi dell?art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 (9),

attestante la conformit? della traduzione al testo straniero


7.1.1 Eventuale verifica

Ci? non esclude tuttavia che l'Amministrazione a cui il documento venga esibito possa procedere,

secondo il proprio prudente apprezzamento, a un'ulteriore verifica della corrispondenza tra l'originale e

la traduzione, nei casi di particolare importanza e quando vi siano fondate ragioni per dubitare

dell'attendibilit? della traduzione, richiedendo anche, se del caso, all'interessato la presentazione di

un'ulteriore traduzione giurata.



FONTE:[url="http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:D3OQh7iWOgEJ:www.dgtnordovest.it/file_pdf/comunicazionediservizio8_0905.pdf+scheda+tecnica+dall'UTAC&hl=it&gl=it&pid=bl&srcid=ADGEESgYnCwlRpn33MEszPKQElur6kx9_1mQ1JQnQIbK1uTx9xY8dfYQcSrCGNCEd5IcxR-9PKUKTj-Wsgtezh8VOPTZsQ_DqpvO9pFJeWce8EmL7WOlbKMb6aVBvipGX9yFwc0Gd-UR&sig=AHIEtbR4w2ylIL0BO3MpRP7ndJIQ9i3Mfw"]COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8 del 9 maggio 2008, del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest.[/url]



:handddd:
Cita messaggio


Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)