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auto detraibili al 100%
#1
oltre agli autocarri (a 2 o pi? posti) c'? qualcosa?
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#2
dipend eche uso ne fai in azienda.....
Ford model A roadster 1928

Cadillac sedan fleetwood 1953

Cadillac coupé deville 1958

Plymouth Roadrunner 1968

Dodge Dart 1971

Plymouth roadrunner 1972

plymouth Barracuda 1974

plymouth Barracuda 1970 convertible

chevrolet corvette 1975 convertible

...

..

.
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#3
... "fringe benefit", auto concessa in uso a dipendente.
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#4
sto meditando di aprire partita Iva e un bel mezzo per girare per cantieri non mi dispiacerebbe

da dipendente pago uno sproposito di tasse e ho sempre costi vivi (l'auto ad es, ho solo un rimborso carburante)

insomma vorrei riuscire a buttare un po' di spese sul mio imponibile, abbassandolo
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#5
Eh, ma con le auto che piacciono a noi, dubito si possa detrarre qualcosa!
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#6
tempo addietro un autosalone della zona mi aveva proposto l'auto "uso ufficio". Due tavolinetti reclinabili applicati allo schienale dei sedili anteriori e voil?. Non ricordo se era detraibile al 100%, ma se non lo era ci andava vicino. Non so se questa cosa ? ancora valida...
[Immagine: er_wagoneX3.JPG][Immagine: northern%20italy.jpg]




1963 Mercury Comet convertible - 1979 Jeep Wagoneer Limited - 1982 Ford LTD Country Squire




Progresso vuol dire che per tutto occorre sempre meno tempo e sempre pi? denaro - Frank Sinatra


"Global Warming is the greatest hoax ever perpetrated on the American people." (Sen. James Inhofe (R-Okla.), chairman of the Senate Environment Committee)
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#7
non credo, la legge (per fortuna) ? diventata pi? severa, impedendo di fatto di immatricolare autocarro mezzi quale Touareg ML ecc. I finti autocarri non dovrebbero esserci pi?. Restano quelli veri. Ma quali? :handddd:
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#8
Tanto per cambiare la detraibilit? fiscale delle autovetture in italia ? piuttosto complessa ed articolata con norme a volte contraddittorie.

La detraibilit? totale a fini IVA (oltre al costo in s? del bene) ? consentita solamente per i beni strumentali, quindi per autocarri e autovetture di noleggiatori, taxisti, professionisti iscritti ENASARCO (agenti di commercio).

Per tutte le altre tipologie (comprese le vetture date in fringe benefit al dipendente) esistono diverse forme di detraibilit? parziale sia di IVA che di costi.
"Indicare se cieco, sordo, scemo di mente o mentecatto" - Censimento del Regno d'Italia, 1861.




Proud founder of

[Immagine: Chestnutpiccola.jpg]
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#9
appunto, a me servirebbe un autocarro non autovettura
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#10
Per la detraibilit? ai fini fiscali, e conseguentemente la riduzione del bollo, c'? un rapporto tra la portata in Kg e la potenza dell'auto (in Kw): mi pare sia di 5,8, se il valore ? inferiore non ? detraibile.
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#11
[quote name='TestTeam' post='267119' date='13/1/2010, 08:42']... "fringe benefit", auto concessa in uso a dipendente.[/quote]



ci paghi doppiamente le tasse sia come azienda che come dipendente (va in aumento della retribuzione lorda)
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#12
[quote name='pablopi' post='267167' date='13/1/2010, 11:09'][quote name='TestTeam' post='267119' date='13/1/2010, 08:42']... "fringe benefit", auto concessa in uso a dipendente.[/quote]



ci paghi doppiamente le tasse sia come azienda che come dipendente (va in aumento della retribuzione lorda)

[/quote]

Non sono un esperto in quanto non mi occupo di questo, ma mi risulta che per l'azienda, rispetto alla classica auto aziendale , si abbiano dei benefici fiscali maggiori sia per l'acquisto sia riguardo la detrazione dei costi di esercizio; per il dipendente ? un benefit che comporta un reddito maggiore e quindi maggiori tasse ( a meno che non gli venga proporzionalmente ridotta la retribuzione). Ovviamente l'autocarro (o l'auto uso ufficio) ? la forma pi? conveniente ma attenzione all'uso che se ne fa nei giorni festivi o alle persone che vengono trasportate.
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#13
Attenzione pure a girare con l'autocarro intestato alla ditta con partita iva, paghi meno si il bollo x? alla domenica non la puoi usare , solo durante la settimana, e per lavoro. L'assicurazione alla domenica potrebbe non rispondere. nel caso...... :handddd: :winns:
Varini Cristian of American Company
[Immagine: American+flag_-_Copia%5B1%5D%20x%20usa%20car%20forum.jpg]
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#14
[quote name='CAMARO1980' post='268456' date='16/1/2010, 16:25']Attenzione pure a girare con l'autocarro intestato alla ditta con partita iva, paghi meno si il bollo x? alla domenica non la puoi usare , solo durante la settimana, e per lavoro.[/quote]





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ANCONA





Nella persona della dott.ssa Anna Salice, ha pronunciato la seguente





SENTENZA





nella causa civile iscritta al n. 599 del Ruolo Generale dell?anno 2003, passata in decisione all?udienza del 7 novembre 2003, promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 12 giugno 2003



da



XX S.a.s, con sede legale in Senigallia, rappresentato e difeso dall?avv. yy, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in YY, giusta delega a margine del ricorso;

RICORRENTE



C O N T R O



PREFETTURA di ANCONA in persona del Prefetto pro-tempore;

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa.





CONCLUSIONI





? per parte ricorrente: annullare il verbale di contestazione n. 109983 V emesso dalla Polizia Stradale di Pesaro il 6 giugno 2003;

? per parte resistente: rigettare il ricorso con conferma del verbale di contestazione impugnato. Con vittoria delle spese come da allegata nota.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO





Il sig. ZZ, quale conducente, e la XX S.a.s., quale proprietaria, dell?auto ATC Chrysler Grand Cherokee, sono stati contravvenzionati dalla Polizia Stradale di Pesaro per violazione dell?art. 82, comma ottavo, codice della strada, perch? ?utilizzava il veicolo indicato per uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione. All?atto del controllo il veicolo veniva utilizzato per il trasporto di una persona minorenne, figlio del trasgressore, tale zz, nato il ? a ? e ivi residente, mentre nel documento di circolazione risultava adibito a trasporto di cose uso proprio o di soggetti inerenti all?attivit? della ditta proprietaria.?. Come sanzione accessoria seguiva il ritiro della carta di circolazione.

Il ricorrente impugnava detto verbale ritenendolo illegittimo e lesivo dei suoi diritti soggettivi, nonch? basato su accertamento infondato e arbitrario, con la convinzione di non aver violato alcuna norma del codice della strada. Infatti la carta di circolazione del predetto veicolo consente di trasportare 4 persone, compreso il conducente, negli appositi sedili, senza che ci? sia condizionato al rilascio di alcuna autorizzazione da parte della Motorizzazione Civile. Detta autorizzazione ? necessaria solo per particolari situazioni di emergenza o di lavoro.

Nessun divieto sussiste per il trasporto di bambini, i quali, sino a 12 anni di et?, possono occupare i posti anteriori di veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa non superiore a 3,5 tonellate, solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza) (art. 172, comma quarto, CdS e art. 47, comma secondo, CdS.

Per quanto concerne l?utilizzo del veicolo, la carta di circolazione indica semplicemente ?autocarro per trasporto di cose ? uso proprio?: e quindi il ricorrente non vedeva quale contestato uso diverso fosse stato posto in essere.

Per tutti questi motivi la societ? ricorrente proponeva quindi opposizione al predetto verbale di contestazione formulando le conclusioni sopra indicate.

A seguito di decreto di fissazione di udienza, la Prefettura di Ancona, ai sensi dell?art. 23 Legge 24 novembre 1981, n.689, il 28 ottobre 2003 depositava nota datata 3 ottobre 2003 prot. Id. 134029/282-03 dell'organo accertatore Polizia Stradale di Pesaro unitamente alla copia del verbale di contestazione n. 109983 V del 6 giugno 2003. A tali documenti si riferiva la Prefettura nella sua costituzione difensiva depositata il medesimo 28 ottobre 2003. Le argomentazione difensive si basano sul fatto che la circolazione di un veicolo adibito al trasporto di cose, carico di merci ovvero scarico, non consente che in esso prendano posto persone non abilitate perch? non legate da regolare rapporto di lavoro alla persona fisica o giuridica proprietaria dell?autocarro medesimo. Da qui la sanzione ai sensi dell?art. 82, comma ottavo, CdS. Infatti, poich? la destinazione del mezzo ? quello del trasporto di cose, il trasporto delle persone ? consentito solo in quanto funzionale al primo. In altre parole, ogni qualvolta il trasporto della persona assume una configurazione autonoma e distinta rispetto a quella delle cose cui ? normativamente vincolato un autocarro, anche nell?eventualit? in cui lo stesso risulti compatibile con le caratteristiche tecniche del veicolo si configura una destinazione diversa da quella prescritta. E a conferma di questa posizione difensiva richiama una circolare del Ministero dell?Interno n? M/2413-38 del 28 gennaio 1999.

All?unica udienza del 7 novembre 2003 era presente solo la difesa del ricorrente. Assente ingiustificata la Prefettura. Seguiva la discussione e il Giudice di Pace, ritenendo la causa matura per la decisione, la tratteneva e decideva come da dispositivo di cui veniva data pubblica lettura in udienza





MOTIVI DELLA DECISIONE





La valutazione della legittimit? o meno della contravvenzione elevata a carico della XX S.a.s. deve fare esclusivo riferimento al codice della strada, senza alcun collegamento alla norma fiscale che consente benefici nell?utilizzo di determinati mezzi da parte di imprenditori commerciali ed agricoli. In altre parole, l?accertamento della violazione della normativa fiscale per improprio utilizzo di mezzi immatricolati come autocarro ? di spettanza degli organi dipendenti dal Ministero delle Finanze, e non di quelli dipendenti dal Ministero dell?Interno.

L?art. 82 CdS rubricato ?Destinazione ed uso dei veicoli? al comma ottavo cos? recita: ?Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ? 68,25 a ? 275,10?.

Per capire meglio il comma ?incriminato? ? necessario leggere il primo comma del medesimo articolo, in base al quale ?Per destinazione del veicolo s?intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche?; nonch? il secondo comma, che precisa: ?Per uso del veicolo s?intende la sua utilizzazione economica?.

La destinazione o l?uso che a noi interessano sono quelli collegati al mezzo come veicolo come tale classificato dal codice della strada, e non secondo la destinazione e l?uso che consente la normativa fiscale. Non esiste un divieto di circolare con un veicolo immatricolato come autocarro, ma gli imprenditori che usano tale mezzo per un uso diverso dalla attivit? economica rischiano problemi fiscali, i quali non sono di competenza di questo giudice.

E? necessario fare una ulteriore distinzione che si ricava dall?art. 47 CdS, nel quale viene elencata la classificazione dei veicoli. Il veicolo di cui si discute in questa causa rientra sia nella categoria ?M?, quella dei ?veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote?, e precisamente nella sottocategoria ?M1?: ?veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente?, sia nella categoria ?N?, quella dei ?veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote?, e precisamente nella sottocategoria ?N1?: ?veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.?.

L?art. 54 CdS, nell?ambito della classificazione degli autoveicoli, fa una ulteriore distinzione. Per quello che ci interessa, esaminiamo il primo comma, punti c) e d). Il punto c) prevede ?autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. o 4,5 t. se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone o di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente?, mentre il punto d) parla di ?autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all?uso o al trasporto delle cose stesse?.

Esaminando la carta di circolazione del veicolo oggetto di causa, questo giudicante, con riferimento al codice ?J? (destinazione ed uso) legge al punto J.1 ?autocarro per trasporto di cose ? uso proprio?. Per il codice ?S? (posti a sedere), al punto S.1 si legge il numero di ?4?.

Quindi il veicolo di propriet? della XX Sas ? un autoveicolo che rientra nella categoria degli autocarri ?leggeri? perch? di tonnellaggio inferiore a 3,5; ? abilitato al trasporto di un massimo di 4 persone compreso il conducente; pu? trasportare ?cose? solo per uso proprio, inteso come trasporto non fatto a favore di terzi; la qualifica di autocarro ? limitata al solo ?trasporto di cose-uso proprio? e non c?? l?ulteriore limitazione a cui fa riferimento il punto d) dell?art. 54, comma primo, CdS, cio? quello relativo a ?al trasporto delle persone addette all?uso o al trasporto delle cose stesse?.

La circolare prot. n. M/2413-38 del Ministero dell?Interno fornisce una interpretazione dell?art. 82 CdS che non corrisponde con quello che si legge sulla carta di circolazione, che specifica il solo ?trasporto di cose-uso proprio?. La qualificazione delle persone che possono prendere posto all?interno del veicolo immatricolato come autocarro costituisce una ulteriore limitazione, che come tale va specificata. Parallelamente non ? obbligatorio circolare con il mezzo solo quando ci sono cose da trasportare.

La violazione contestata richiama genericamente il comma ottavo, che sanziona ?chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione?. Per i motivi di cui sopra a carico del conducente ZZ non sussiste alcuna violazione, perch? egli, non ha fatto un uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione, nel trasportare il figlio minore era in regola con il numero di posti usufruibili sul veicolo, non trasportava cose per conto di altri.

Preso atto della mancata partecipazione in causa dell?Amministrazione opposta, la quale si ? costituita, ma non ha consentito un efficace contradditorio s? da rendere pi? incisiva la sua difesa, e in conseguenza dell?accoglimento del ricorso contro il verbale di contravvenzione qui impugnato, la Prefettura di Ancona viene condannata a pagare le spese di lite, che vengono liquidate, per diritti ed onorari, in via equitativa, in ? 150,00, oltre ad accessori di legge.





PER QUESTI MOTIVI





Il Giudice di Pace di Ancona, definitivamente decidendo,cos? decide:

1) accoglie il ricorso presentato da XX S.a.s. contro il verbale di contestazione n. 109983 V emesso dalla Polizia Stradale di Pesaro il 6 giugno 2003;

2) condanna la Prefettura di Ancona pagare le spese di causa a favore della ricorrente XX S.a.s., che vengono liquidate in via equitativa in ? 150,00 oltre ad accessori di legge.

Ancona 12 novembre 2003





IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Anna Salice




[quote name='CAMARO1980' post='268456' date='16/1/2010, 16:25']L'assicurazione alla domenica potrebbe non rispondere nel caso...... :handddd: :winns:[/quote]



non ? vero. sono leggende metropolitane...
1968 PLYMOUTH VALIANT - 1975 MERCURY MONTEGO - 1976 FORD GRAN TORINO SW

"...durante i giorni di gloria non avevamo tecnologia a rulli e rods fabbricati al computer.. i nostri blue jeans non avrebbero passato la prova emissioni idrocarburi..."
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