02-12-09, 01:10 PM
Cercher? di chiarire.....
L'art. 132, comma 1 del CDS recita che:
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano gi? adempiuto alle formalit? doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine (1).
(1) Cos? modificato dall'art. 53, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in legge 29 ottobre 1993, n. 427.
FONTE:http://www.aci.it/index.php?id=593
L'art. 132 CdS e' destinato unicamente ai cittadini residenti in Italia (a prescindere dalla nazionalita'), in quanto non riguarda la totalita' dei veicoli immatricolati negli Stati esteri, ma soltanto quelli che abbiano gia' adempiuto alle formalit? doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte.
Questi adempimenti si devono intendere svolti da cittadini italiani residenti in Italia oppure da cittadini stranieri che abbiano trasferito la residenza in Italia, perche':
- le formalita' doganali sono quelle dell'importazione definitiva in Italia;
- quelle di cui all'articolo 53, ... corrispondono al ristorno dell'IVA pagata negli acquisti intracomunitari di veicoli gia' immatricolati ma considerati "nuovi" ai fini di detta imposta (meno di sei mesi dall'immatricolazione e meno di 15mila km di percorrenza).
In altri termini, l'art. 132 ha la finalita' di attrarre i veicoli (gia' immatricolati all'estero) "nazionalizzati" nell'orbita del sistema fiscale italiano attraverso la loro reimmatricolazione in Italia, evitando che i proprietari di detti veicoli possano evadere il pagamento della tassa di possesso.
La nazionalizzazione di un veicolo non si ottiene tramite l'immatricolazione, bensi' con il perfezionamento delle formalita' doganali connesse con l'importazione definitiva o con l'acquisto intracomunitario.
Non occorre essere segugi per accertare la decorrenza dell'anno, concesso dall'art. 132, per chiedere la reimmatricolazione in Italia; basta verificare la data di perfezionamento delle formalita' doganali.
In conclusione, un cittadino residente all'estero puo' circolare in Italia (o, meglio, nella U.E.) con il proprio veicolo immatricolato nello Stato di residenza:
- per un periodo non superiore a sei mesi (anche non continuati) nel corso di un anno, se lo Stato di residenza e' fuori della U.E. (ai sensi della Convenzione di New York 4 giugno 1957)
- illimitatamente, se lo Stato di residenza fa parte dell'Unione Europea; l'unica limitazione temporale e' data dalla validita' dei controlli tecnici ("revisione") del veicolo.
Non ci sono invece formalita' doganali, per il cittadino comunitario che venga in Italia per turismo o comunque senza alcuna intenzione di trasferirvi la sua residenza: potra' circolare con la sua auto senza alcuna limitazione temporale, ai sensi dei Trattati e Direttive comunitarie in materia di "mercato di libero scambio".
Non ci sono formalita' doganali neanche per il cittadino statunitense (o comunque extra UE) che venga in Italia senza alcuna intenzione di trasferirvi la residenza: potra' circolare con la sua auto per un massimo di sei mesi (nell'arco di un anno), ai sensi della Convenzione di New York gia' citata.
In ogni caso un cittadino italiano residente in Italia puo' guidare, in Italia, un veicolo immatricolato in uno Stato:
- UE anche stando da solo a bordo;
- extra UE con la presenza obbligatoria dell'intestatario a bordo (per non avere contestazioni di "contrabbando"),
fin quando e' considerata valida l'immatricolazione estera per l'intestatario e nel rispetto delle clausole della copertura assicurativa.
Nel caso di un residente in Italia che guida un veicolo con targa straniera extra CE, si verifica l'ipotesi di CONTRABBANDO (ai sensi della Convenzione di New York del 1954, cui l?Italia ha aderito - ratificata attraverso L. 1163/1957) se non sono stati corrisposti i diritti doganali.
Le condizioni secondo cui, ai sensi della Convenzione di New York del 1954, un veicolo pu? considerarsi ?temporaneamente importato? sono:
a) Il regime di temporanea importazione, in franchigia dei diritti doganali, vale esclusivamente fra i paesi aderenti alla convenzione stessa
b) I veicoli devono appartenere a persone aventi la loro residenza abituale al di fuori dello Stato in cui vengono introdotti.
c) Tali proprietari devono recarsi in tale paese per un periodo limitato.
d) Il veicolo deve essere utilizzato esclusivamente per motivi privati.
e) L?uso del veicolo ? consentito solamente al proprietario o ad altra persona parimenti residente al di fuori dello Stato, la quale, per?, deve essere debitamente autorizza.
Si ha il sequestro per confisca ai sensi dell?articolo 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali: Confisca ? ?Nei casi di contrabbando ? sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l?oggetto ovvero il prodotto ovvero il profitto?) del D.P.R. 43/1973 T.U.L.D. in questi casi:
- Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione ed utilizzato da cittadino residente in Italia.
- Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario ed utilizzato da cittadino residente in Stato extra CE, diverso dal proprietario e senza delega
- Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario ed utilizzato dallo stesso non per uso privato ma per fini commerciali
MA NON NELL'IPOTESI DI veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario che protrae la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano per un periodo superiore a 6 mesi.
L'art. 132, comma 1 del CDS recita che:
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano gi? adempiuto alle formalit? doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine (1).
(1) Cos? modificato dall'art. 53, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in legge 29 ottobre 1993, n. 427.
FONTE:http://www.aci.it/index.php?id=593
L'art. 132 CdS e' destinato unicamente ai cittadini residenti in Italia (a prescindere dalla nazionalita'), in quanto non riguarda la totalita' dei veicoli immatricolati negli Stati esteri, ma soltanto quelli che abbiano gia' adempiuto alle formalit? doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte.
Questi adempimenti si devono intendere svolti da cittadini italiani residenti in Italia oppure da cittadini stranieri che abbiano trasferito la residenza in Italia, perche':
- le formalita' doganali sono quelle dell'importazione definitiva in Italia;
- quelle di cui all'articolo 53, ... corrispondono al ristorno dell'IVA pagata negli acquisti intracomunitari di veicoli gia' immatricolati ma considerati "nuovi" ai fini di detta imposta (meno di sei mesi dall'immatricolazione e meno di 15mila km di percorrenza).
In altri termini, l'art. 132 ha la finalita' di attrarre i veicoli (gia' immatricolati all'estero) "nazionalizzati" nell'orbita del sistema fiscale italiano attraverso la loro reimmatricolazione in Italia, evitando che i proprietari di detti veicoli possano evadere il pagamento della tassa di possesso.
La nazionalizzazione di un veicolo non si ottiene tramite l'immatricolazione, bensi' con il perfezionamento delle formalita' doganali connesse con l'importazione definitiva o con l'acquisto intracomunitario.
Non occorre essere segugi per accertare la decorrenza dell'anno, concesso dall'art. 132, per chiedere la reimmatricolazione in Italia; basta verificare la data di perfezionamento delle formalita' doganali.
In conclusione, un cittadino residente all'estero puo' circolare in Italia (o, meglio, nella U.E.) con il proprio veicolo immatricolato nello Stato di residenza:
- per un periodo non superiore a sei mesi (anche non continuati) nel corso di un anno, se lo Stato di residenza e' fuori della U.E. (ai sensi della Convenzione di New York 4 giugno 1957)
- illimitatamente, se lo Stato di residenza fa parte dell'Unione Europea; l'unica limitazione temporale e' data dalla validita' dei controlli tecnici ("revisione") del veicolo.
Non ci sono invece formalita' doganali, per il cittadino comunitario che venga in Italia per turismo o comunque senza alcuna intenzione di trasferirvi la sua residenza: potra' circolare con la sua auto senza alcuna limitazione temporale, ai sensi dei Trattati e Direttive comunitarie in materia di "mercato di libero scambio".
Non ci sono formalita' doganali neanche per il cittadino statunitense (o comunque extra UE) che venga in Italia senza alcuna intenzione di trasferirvi la residenza: potra' circolare con la sua auto per un massimo di sei mesi (nell'arco di un anno), ai sensi della Convenzione di New York gia' citata.
In ogni caso un cittadino italiano residente in Italia puo' guidare, in Italia, un veicolo immatricolato in uno Stato:
- UE anche stando da solo a bordo;
- extra UE con la presenza obbligatoria dell'intestatario a bordo (per non avere contestazioni di "contrabbando"),
fin quando e' considerata valida l'immatricolazione estera per l'intestatario e nel rispetto delle clausole della copertura assicurativa.
Nel caso di un residente in Italia che guida un veicolo con targa straniera extra CE, si verifica l'ipotesi di CONTRABBANDO (ai sensi della Convenzione di New York del 1954, cui l?Italia ha aderito - ratificata attraverso L. 1163/1957) se non sono stati corrisposti i diritti doganali.
Le condizioni secondo cui, ai sensi della Convenzione di New York del 1954, un veicolo pu? considerarsi ?temporaneamente importato? sono:
a) Il regime di temporanea importazione, in franchigia dei diritti doganali, vale esclusivamente fra i paesi aderenti alla convenzione stessa
b) I veicoli devono appartenere a persone aventi la loro residenza abituale al di fuori dello Stato in cui vengono introdotti.
c) Tali proprietari devono recarsi in tale paese per un periodo limitato.
d) Il veicolo deve essere utilizzato esclusivamente per motivi privati.
e) L?uso del veicolo ? consentito solamente al proprietario o ad altra persona parimenti residente al di fuori dello Stato, la quale, per?, deve essere debitamente autorizza.
Si ha il sequestro per confisca ai sensi dell?articolo 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali: Confisca ? ?Nei casi di contrabbando ? sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l?oggetto ovvero il prodotto ovvero il profitto?) del D.P.R. 43/1973 T.U.L.D. in questi casi:
- Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione ed utilizzato da cittadino residente in Italia.
- Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario ed utilizzato da cittadino residente in Stato extra CE, diverso dal proprietario e senza delega
- Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario ed utilizzato dallo stesso non per uso privato ma per fini commerciali
MA NON NELL'IPOTESI DI veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario che protrae la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano per un periodo superiore a 6 mesi.