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Immatricolazione auto storiche
#1
Inizierei a mettere una circolare che riguarda gli autoveicoli storici, che comprendono anche loro i veicoli d'epoca ma con alcune restrizioni se cosi si puo dire e che penso non riguardano il caso di chi possiede un auto americana.









Art. 1

1. Sono iscritti presso l'elenco nazionale istituito presso il Centro storico della Direzione generale M.C.T.C., ai sensi del comma 2 dell'art. 60 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (3), gli autoveicoli e motoveicoli d'epoca che sono stati immatricolati da pi? di venti anni e sono stati preventivamente cancellati dal P.R.A. perch? destinati a venir conservati in musei o locali pubblici e privati, purch? rivestano effettivo interesse storico.

2. Detti veicoli devono essere completamente originali in ogni loro parte costruttiva; possono peraltro aver subito interventi di ricostruzione di modesta entit?, che rispecchino esattamente foggia e caratteristiche d'origine, purch? detti interventi siano limitati alle caratteristiche costruttive non essenziali.



Art. 2

1. La domanda di iscrizione dei veicoli d'epoca nell'elenco di cui all'art. 1, redatta sul modulo di cui all'allegato A e corredata dei documenti di cui all'allegato B, deve essere presentata alla Direzione generale M.C.T.C. Gli allegati A e B fanno parte integrante del presente regolamento.

2. L'iscrizione avviene solo previo superamento di una visita e prova da parte della Direzione generale M.C.T.C., tendente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti al comma 2 dell'art. 1.

3. Si prescinde dalla presentazione della certificazione di cui all'allegato B, punto 2), nonch? dalla visita e prova di cui al comma precedente allorquando la domanda di iscrizione concerna autoveicoli o motoveicoli gi? iscritti nei registri previsti dall'art. 5, comma 34, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 (1). In tale ultimo caso, i suddetti veicoli devono presentare il certificato di iscrizione ai su citati registri.



Art. 3

1. Il trasferimento di propriet? degli autoveicoli e motoveicoli d'epoca va comunicato, ai sensi del comma 3, punto b), dell'art. 60 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (3), alla Direzione generale della M.C.T.C. a cura dell'acquirente del veicolo in questione, con apposita domanda cui deve essere allegata la certificazione inerente il titolo di propriet?.



Art. 4

1. L'iscrizione e la circolazione dei veicoli d'epoca ? consentita con le modalit? indicate nell'art. 214 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (4).

2. Possono essere autorizzati a partecipare alle manifestazioni ed ai raduni solo i veicoli iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 1.

3. Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., a seguito del nulla-osta della sede centrale concernente l'effettiva iscrizione dei veicoli di cui trattasi nell'elenco di cui all'art. 1, rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 3, punto a), dell'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (3).

4. Copia della autorizzazione viene inviata alla sede centrale della Direzione generale.
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#2
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonch? i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perch? destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (3).

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione pu? essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della localit? e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (3) nella cui circoscrizione ? compresa la localit? sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validit? della stessa, i percorsi stabiliti e la velocit? massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di propriet? degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri (3), per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.



(4) 4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l?iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purch? posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento (5).

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 296,00 (2) se si tratta di autoveicoli, o da euro 36,00 a euro 148,00 (2) se si tratta di motoveicoli.
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#3
La norma ? evidentemente di favore e tesa alla conservazione di veicoli che rappresentano la storia della produzione automobilistica imponendo per? i possibili correttivi atti a limitare al massimo la discordanza tra i requisiti tecnici e quindi di sicurezza di detti veicoli e le attuali norme vigenti in proposito (2).

Il comma in esame prevede infine l'obbligo di iscrizione dei veicoli di interesse storico o collezionistico in apposito elenco presso la Direzione Generale della M.C.T.C..

Detto obbligo non ? paragonabile a quello di iscrizione dei veicoli d'epoca nell'apposito elenco presso il Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C. (comma 2?) che come si ? detto nel corso del commento, in virt? del disposto del 3? comma, lettera b), funge da P.R.A. per i veicoli d'epoca.

Si tratta quindi di un'iscrizione meramente dichiarativa circa la classificazione del veicolo, ma insuscettibile di certificare la propriet?.



60.5. Circolazione dei veicoli di interesse storico o collezionistico



Il 5? comma dell'articolo 60 non ha una sua autonomia dal punto di vista logico sistematico, sostanziandosi in effetti nel naturale prosieguo del comma 4?.

Esso esplicita infatti in maniera ulteriore quanto gi? insito nel comma precedente e cio? che i veicoli di interesse storico o collezionistico, in regola con le prescrizioni del precedente comma 4?, possono contrariamente a quanto disposto per i veicoli d'epoca, liberamente circolare.



60.6. Sanzioni



Il comma 6? dell'articolo 60 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro per chi circoli con veicoli d'epoca privi dell'autorizzazione di cui al comma 3? o veicoli di interesse storico o collezionistico sprovvisti dei prescritti requisiti.

La sanzione (da 100.000 a 400.000 lire per gli autoveicoli e da 50.000 a 200.000 lire per i motoveicoli), presenta la caratteristica di essere differenziata a secondo che si tratti di autoveicoli o motoveicoli.

Appare la convinzione del legislatore che un motoveicolo di interesse storico o collezionistico che circoli in violazione delle norme sia suscettibile di causare un danno minore della meta di quello che potrebbe causare un autoveicolo d'epoca o di interesse storico e collezionistico che circolasse al di fuori delle regole.

Va ancora osservato, rispetto alle sanzioni, come la norma non ne preveda alcuna per i veicoli d'epoca per i quali sia stata ignorata la disposizione relativa all'obbligo di iscrizione nell'apposito elenco di cui al comma 2?, o non si sia provveduto all'aggiornamento dell'elenco stesso, secondo la previsione del 3? comma, lettera b).

Parimenti non ? prevista alcuna sanzione per i veicoli di interesse storico o collezionistico non iscritti all'apposito elenco di cui al 4? comma.

Si ritiene a tal proposito, anche in relazione alla formulazione del 6? comma, che l'iscrizione nei registri citati sia costitutiva di "status".

Pertanto un veicolo, d'epoca o di interesse storico o collezionistico, non iscritto all'apposito registro non dovrebbe godere dei particolari privilegi accordati dalla legge ai citati veicoli ed essere quindi assoggettato al regime comune dei veicoli a motore, ovviamente per la parte afferente alle caratteristiche tecniche e costruttive.

Si coglie qui lo spunto per fare delle riflessioni su un problema non affrontato dal codice della strada e che si ritiene verr? presto sollevato.

Ci si riferisce all'obbligo, per i veicoli d'epoca e per quelli di interesse storico o collezionistico di sottoposizione alle revisioni periodiche.

A tal proposito si osserva che a tale obbligo sicuramente non possono farsi soggiacere i veicoli d'epoca.

Questi infatti sono destinati alla conservazione in musei o locali pubblici e privati e la loro circolazione ? sempre limitata nel tempo e nello spazio e subordinata a regole di particolare rigore (art. 214 del regolamento di esecuzione e di attuazione).

Diverso ? il problema relativo ai veicoli d'interesse storico e collezionistico, che sono invece veicoli regolarmente immatricolati e iscritti al P.R.A. e le restrizioni relative alla loro circolazione sono quelle eventualmente rivolte a tutti i veicoli (si pensi ad esempio ai limiti di circolazione per episodi acuti di inquinamento) e pertanto non vi ? dubbio che gli stessi debbano sottoporsi alle periodiche visite di revisione.
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#4
0490.3 AUTORIZZAZIONI



L?attivit? sportiva su strada costituisce un?occasione di turbativa al normale svolgimento del traffico, con evidenti riflessi sia sulla circolazione che sulle condizioni di sicurezza di chi partecipa a tale attivit?. Per questo motivo, le competizioni sportive su strade ed aree ad uso pubblico sono vietate, salvo autorizzazione.

Per il Codice della strada un?attivit? agonistica su strada non pu? ritenersi liberamente esercitabile se non dopo aver ottenuto un?autorizzazione che preveda ben precise modalit? di svolgimento, e dopo aver approntato gli opportuni strumenti di tutela per i concorrenti e per gli altri utenti.

Dal momento che l?utilizzo normale della strada ? costituito dalla circolazione, una manifestazione sportiva che si svolga sulla stessa ne rappresenta un utilizzo atipico e speciale che, soprattutto per l?obiettivo della prevalenza di un conducente su un altro, non pu? ritenersi esercizio del diritto di libera circolazione, dovendo quindi necessariamente essere sottoposto ad un regime particolare, anche per i riflessi che pu? avere sull?incolumit? pubblica.

Attraverso l?autorizzazione viene valutata, di volta in volta, la compatibilit? della manifestazione alle esigenze di sicurezza della circolazione, incolumit? pubblica ed ordine pubblico.

Il Codice della strada, confermando questo indirizzo generale, ha ritenuto che la semplice comunicazione, gi? richiesta dal Codice abrogato, non sia sufficiente e che, per le gare ciclistiche in particolare, cos? come per quelle atletiche o con animali, sia necessaria una valutazione pi? accurata da parte degli organi responsabili.

Nell?autorizzazione sono dettate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate (rivolte innanzitutto agli organizzatori, che con la richiesta di rilascio dell?autorizzazione si impegnano a rispettarle): norme di comportamento durante la corsa, percorsi da seguire, obblighi di predisposizione di ripari per gli spettatori, ecc. Il mancato rispetto di queste prescrizioni, salvo le responsabilit? civili o penali per eventuali incidenti stradali che ne derivano, costituisce illecito amministrativo punito dall?art. 9 CDS.

I promotori della competizione devono richiedere la prescritta autorizzazione (4) alle autorit? competenti:

? per gare del gruppo A:

- comune in cui devono aver luogo le gare, quando queste interessano il territorio di un solo comune;

- regione (e province autonome di Trento e Bolzano) per le gare che interessano pi? comuni;

- provincia, quando l?attivit? sia stata delegata dalle regioni;

? per le gare del gruppo B (sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all?autorit? di pubblica sicurezza) (5):

- regione (e province autonome di Trento e Bolzano) per le strade, che costituiscono la rete di interesse nazionale;

- regione, per le strade regionali;

- provincia, per le strade provinciali;

- comune, per le strade comunali.



Il rilascio dell?autorizzazione per le competizioni motoristiche presuppone i seguenti adempimenti da parte dei promotori:

? richiesta di nulla osta al Ministero dei trasporti, previo parere del CONI, da inoltrare entro il 31 dicembre dell?anno precedente a quello nel quale si svolge la competizione oppure, ma solo in caso di motivate situazioni di necessit?, almeno 60 giorni prima della competizione motoristica;

? richiesta di autorizzazione, da effettuare almeno 30 giorni prima della manifestazione, il cui rilascio ? subordinato a:

- rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti;

- esito favorevole del collaudo del percorso e delle attrezzature da parte di apposita commissione mista; tale collaudo pu? essere omesso per gare di regolarit? in cui la velocit? massima non superi i 50 km/h (per i tratti aperti alla circolazione degli altri utenti) o gli 80 km/h (per i tratti chiusi al traffico);

- stipula di polizza di assicurazione per la responsabilit? civile a copertura degli eventuali danni causati alla strada.



Per le gare con veicoli a motore (6) l?autorizzazione ? rilasciata, sentite le competenti Federazioni sportive facenti capo al CONI (art. 9 CDS), requisito costantemente richiamato nelle circolari del Ministero dei trasporti che fissano di anno in anno le direttive guida per le manifestazioni sportive, conseguenza della competenza esclusiva assegnata al CONI dalla legge n. 426/42 e successive modificazioni e confermata anche dall?art. 57 del DPR n. 616/77, che trasferisce alle regioni talune competenze in materia di sviluppo e promozione dello sport, e dal DPR n. 157/86). Per i veicoli di interesse storico o collezionistico di cui all?art. 60 CDS - che risultano iscritti in appositi registri e beneficiano di un regime amministrativo e fiscale particolare - l?autorizzazione per lo svolgimento di competizioni di regolarit? su strada pu? essere rilasciata senza il preventivo parere del CONI. In questo caso per? la velocit? in ogni tratto del percorso realizzato su strade pubbliche aperte alla circolazione non pu? superare i 40 km/h e la competizione deve essere organizzata nel rispetto delle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

Per le competizioni motoristiche organizzate con modalit? non rispondenti a regolamenti sportivi ufficiali, gli accertamenti istruttori che precedono il rilascio delle autorizzazioni possono essere avvalorati dal parere delle Federazioni sportive nazionali (obbligatorio solo per le gare effettuate su strade ed aree pubbliche): le autorit? competenti ad emanare i provvedimenti autorizzatori (sindaco, ecc.) e le commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo possono invitare a partecipare ai propri lavori anche rappresentanti delle competenti organizzazioni sportive, che daranno il loro parere, a carattere esclusivamente consultivo e relativo unicamente ad aspetti tecnici delle competizioni (7).



0490.3.1 La scorta nelle competizioni ciclistiche



Il nuovo comma 6 bis aggiunto all?articolo 9 dal DLG n. 9/2002 prevede, ove la sicurezza della circolazione lo renda necessario, la possibilit? di imporre nel provvedimento di autorizzazione delle competizioni ciclistiche su strada la scorta della polizia (cio? di uno degli organi di cui all?art. 12 c. 1 CDS, con esclusione quindi dei soggetti a competenza pi? limitata di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo) ovvero, in sua vece o per coadiuvarla, una scorta tecnica abilitata secondo apposito disciplinare tecnico. Quest?ultimo stabilisce requisiti e modalit? di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta, dispositivi e caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonch? le relative modalit? di svolgimento.

La nuova norma ha cio? previsto che l?autorit? (regione o comune) che rilascia l?autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione tenga sempre conto dello sviluppo che la manifestazione stessa pu? presentare sotto profilo dell?impatto della sicurezza della circolazione, della fluidit? del traffico, del numero dei partecipanti e delle altre caratteristiche di svolgimento della competizione, imponendo, nel titolo autorizzativo, una specifica regolamentazione del traffico ed eventualmente una chiusura totale della strada per l?intera durata della manifestazione ovvero una semplice sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti. In quest?ultimo caso deve essere imposto un servizio di scorta per regolarizzare la circolazione evitando incidenti, con opportune segnalazioni e regolamentazione del traffico.

Questa funzione di scorta pu? essere attribuita ad uno qualsiasi degli organi di polizia stradale di cui all?art. 12 c. 1 del Codice della strada, ma, dal momento che le risorse disponibili non sono commisurate al gran numero di manifestazioni, il DLG n. 9/2002 ha reso possibile un trasferimento totale o parziale dei servizi di scorta a privati, aprendo, di fatto, la strada a nuove forme di ausilio ed integrazione ai servizi di polizia stradale.

All?interno del territorio di uno stesso comune (o anche di pi? comuni, se d?accordo tra loro) la scorta pu? essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se occorre, dalla scorta tecnica.



0490.4 NORME COMUNI A TUTTE LE COMPETIZIONI



Dall?esame delle norme del Codice e delle disposizioni del TULPS si possono individuare alcune prescrizioni e fare alcune considerazioni valide per qualsiasi tipo di competizione sportiva che si svolge su strada.



0490.4.1 Provvedimenti di sospensione della circolazione



Prima della modifica introdotta dal DLG 15.1.2002 n. 9 il Codice della strada non prendeva in considerazione il problema della disciplina del traffico sulla strada interessata da una competizione sportiva, ponendo vari interrogativi sull?efficacia dell?autorizzazione rilasciata agli organizzatori nei confronti degli altri utenti della strada, soggetti diversi dal titolare dell?autorizzazione medesima, e in particolare sulla imposizione di obblighi, limitazioni o divieti (come, ad esempio, il divieto di transito al passaggio della corsa). Quando la competizione doveva svolgersi in assenza di traffico, era necessaria la richiesta di un?ordinanza di sospensione della circolazione, in mancanza della quale l?eventuale chiusura, totale o parziale, di una strada doveva ritenersi illegittima.

La questione viene definita con l?aggiunta del comma 7 bis all?articolo 9 CDS: ? ? la validit? dell?autorizzazione ? subordinata, ove necessario, all?esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell?art. 6 c. 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell?art. 7 c. 1" (emesso cio? dal prefetto o, per i centri abitati, dal sindaco). Per quanto riguarda le competizioni ciclistiche, specifica direttiva del Ministero dell?interno (8) attribuiva la competenza della sospensione temporanea della circolazione al prefetto e, limitatamente alle strade urbane, al sindaco (artt. 6 e 7 CDS). Questa indicazione ? stata conservata anche dalla modifica introdotta all?art. 9 CDS dal DL n. 9/2002, che stabilisce che spetta al prefetto, e per le strade urbane al sindaco, l?adozione di provvedimenti temporanei di sospensione della circolazione legati ad esigenze di pubblica sicurezza. L?ordinanza di sospensione del traffico al momento del passaggio dei concorrenti ? resa nota dai veicoli e dal personale della scorta di polizia o della scorta tecnica incaricata (9).

L?ordinanza ha una durata limitata nel tempo e nello spazio e spiega i suoi effetti nel tratto di strada compreso tra i cartelli mobili di Inizio gara e Fine gara (di cui all?art. 360 regolamento CDS) dove, perci?, la circolazione degli altri veicoli ? sospesa o sottoposta ai divieti e alle limitazioni imposte dall?ordinanza stessa durante il transito della carovana ciclistica, a partire dal veicolo che precede il primo concorrente, fino al transito del veicolo che segue l?ultimo concorrente ancora in gara.

Per non dilatare eccessivamente l?ambito temporale o spaziale della sospensione della circolazione, con eccessivo disagio per gli altri utenti, la prassi del Ministero dell?interno suggeriva agli organizzatori il rispetto dei regolamenti sportivi nazionali che considerano in gara solo i concorrenti che, rispetto a quelli in testa, hanno un distacco non superiore a 15 minuti (nelle gare in linea) o ai tempi pi? lunghi concessi per gare nazionali, internazionali e a tappe (10). In ogni caso i cartelli Inizio corsa e Fine corsa devono essere collocati in modo che il transito di quest?ultimo avvenga non oltre il tempo prescritto nell?ordinanza di sospensione del traffico. Nell?autorizzazione pu? essere perci? imposta la prescrizione specifica di non considerare pi? in corsa i ciclisti con distacco incolmabile che possono continuare la marcia ma senza tutela dell?organizzazione, rispettando tutte le norme del Codice della strada. Cos? facendo, si pone a carico degli organizzatori un onere di verifica costante dei corridori in gara, limitando la sospensione della circolazione al tempo strettamente necessario al passaggio dei corridori effettivamente in corsa.

Eventuale personale dell?organizzazione (diverso dalla scorta tecnica) che si trovi a terra a presidio di intersezioni o punti singolari non pu? intervenire sul traffico come i soggetti indicati dall?art. 12 del Codice, avendo unicamente il compito di rendere conoscibile la causa del temporaneo divieto di circolazione: il transito della carovana ciclistica. La sua funzione ? perci? quella di segnalazione di una situazione di fatto. L?obbligo di arrestare la marcia, che tutti gli utenti sono tenuti a rispettare nel momento in cui transita la carovana ciclistica, discende dal valore precettivo dell?ordinanza di sospensione della circolazione e non gi? dalla segnalazione posta in essere dal personale dell?organizzazione.

L?utente sar? responsabile del sinistro derivante dalla violazione del divieto di circolazione perch? la segnalazione posta in essere dal personale dell?organizzazione (sempre che abbia i necessari caratteri di intelligibilit?) costituiva il presupposto di fatto per rendere riconoscibile ed evitabile un pericolo presente sulla strada. L?incidente non si sarebbe verificato se l?utente non avesse proseguito la marcia violando il divieto imposto dall?ordinanza di sospensione e reso noto dal personale dell?organizzazione.

Il personale ed i mezzi dell?organizzazione possono essere incaricati di attuare, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di presegnalazione per gli utenti che impegnano il senso opposto di marcia di una strada percorsa da ciclisti in gara. Anche in questi casi, peraltro, l?intervento del personale addetto non si concreta in esercizio di poteri di regolazione del traffico, consentendo solo di rendere attuale e conoscibile il divieto di circolazione imposto dall?ordinanza.



0490.4.2 Assistenza medica e sanitaria



Le autorizzazioni allo svolgimento della competizione possono prescrivere che sia garantita idonea assistenza sanitaria, per eventuali infortuni agli spettatori o ai concorrenti, con la presenza, lungo tutto il percorso, di personale medico e paramedico dotato di attrezzature adeguate (autoambulanze, ecc.).

In tali casi la presenza del personale indicato ? requisito fondamentale per poter iniziare la competizione sportiva e la violazione della prescrizione comporta l?applicazione della sanzione amministrativa prevista per ?chiunque non ottemperi agli obblighi ... risultanti dalla relativa autorizzazione? (art. 9 CDS c. 9).



0490.4.3 Caratteri dell?avviso alle autorit? e delle autorizzazioni



Quando la legge richiede l?avviso alle autorit? di PS quale condizione per lo svolgimento di una competizione sportiva, non ? possibile, in genere, che questa vieti la competizione (salvo in presenza di eccezionali motivi di ordine pubblico), pur potendo imporre speciali condizioni (variazione del percorso, assistenza medica, ecc.).

Le autorit? che, invece, rilasciano un?autorizzazione esercitano poteri discrezionali e quindi hanno anche la possibilit? di vietare la manifestazione (per motivi di sicurezza, sanit?, ecc.) oltre che di subordinare lo svolgimento della stessa a speciali prescrizioni (variazione del percorso, assistenza medica, ecc.).

Contro questi provvedimenti ? concesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni, al Ministro dell?interno, da parte di chiunque ne abbia interesse (organizzatori, concorrenti, cittadini, ecc.).



0490.4.4 Compiti e ruolo della commissione tecnica



La commissione tecnica mista, composta da un tecnico dell?ente proprietario della strada, assistito da rappresentanti dei Ministeri dell?interno e dei trasporti, e da rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori, ha il compito di verificare, quando prescritto, che il percorso sia idoneo alla competizione, con particolare riguardo alle condizioni del fondo stradale, alla larghezza della strada, alle curve previste dal tracciato di gara, ecc.

Il collaudo pu? essere concesso solo se il circuito risulta rispondente, anche con prove sperimentali, alle esigenze di sicurezza dei concorrenti e del pubblico.

La commissione deve anche indicare se e dove vanno posti eventuali ripari per le persone, individuando il margine di sicurezza che gli spettatori non devono oltrepassare.

Prescrizioni specifiche a cui la commissione deve attenersi sono costituite dai regolamenti sportivi predisposti dalle varie federazioni e dalle norme generali contenute nella circolare del Ministero dell?interno prot. n. 23687/4151 del 2.7.1962.

La commissione mista emette comunque un parere tecnico rivolto all?autorit? che rilascia l?autorizzazione, la quale, a tutela dell?incolumit? pubblica, pu? eventualmente disporre anche altre misure in aggiunta a quelle suggerite dalla commissione.



0490.4.5 Intervento della forza pubblica



Se ? richiesto l?intervento della forza pubblica per mantenere libero lo spazio di gara, gli organizzatori della competizione sono tenuti a versare all?amministrazione da cui dipendono gli agenti e gli ufficiali addetti alla vigilanza una indennit?, determinata dai regolamenti interni dell?amministrazione stessa (art. 119 regolamento TULPS).



0490.5 RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO



Questione quanto mai controversa e importante ? quella relativa alla applicabilit? delle norme del Codice della strada (ed in particolare quelle di comportamento di cui agli artt. 140 ? 193 CDS) ai concorrenti e ai veicoli partecipanti alla competizione sportiva pur legalmente autorizzata.

La soluzione pu? essere trovata distinguendo tra competizioni che si svolgono su strade chiuse al traffico ordinario e competizioni che si svolgono su strade aperte al normale transito veicolare.



0490.5.1 Competizioni in circuito stradale aperto



Quando le competizioni sportive si svolgono su un circuito aperto al pubblico, cio? su strade ordinarie che rimangono aperte al transito di altri veicoli, i partecipanti alla competizione devono rispettare tutte le norme del Codice della strada.

In particolare, dovranno essere rispettate le norme relative all?equipaggiamento dei veicoli (luci, pneumatici, targa, documenti di circolazione, silenziatore, ecc.), le norme di comportamento (comprese quelle relative alla velocit?), le norme sulla patente e quelle sui requisiti per la guida.

I veicoli in gara, pertanto, dovranno essere in regola con: tassa automobilistica, assicurazione obbligatoria, targhe di riconoscimento, luci, silenziatore, vetri, carrozzeria (11), pneumatici (12), sospensioni, ecc.

Quando la competizione si svolge in circuito aperto (es. tipico: tappa di trasferimento di un rally automobilistico, ecc.), i sopraelencati requisiti, per quanto richiesti anche da quasi tutti i regolamenti sportivi, devono essere controllati dagli agenti del traffico perch? l?interesse della sicurezza degli altri utenti della strada ? prevalente su quello dei partecipanti alla gara.



0490.5.2 Considerazioni sulle competizioni ciclistiche a circuito aperto



Quando non ? prevista la chiusura al traffico della strada sulla quale si svolge una competizione sportiva, i concorrenti devono tenere una condotta improntata non solo all?osservanza dei regolamenti sportivi ma anche al pieno rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della strada (pi? volte ribadito dalla stessa Corte di cassazione). Occorre per? cercare di capire come un?attivit? agonistica, che per sua natura non pu? che porsi in contrasto con le norme del Codice della strada (il quale vieta, come si ? detto, le competizioni sulle strade) possa ritenersi autorizzata e al tempo stesso sottoposta al rispetto di quelle norme. Sembra infatti poco realistico che un atleta, impegnato fisicamente e mentalmente con tutte le energie sull?obiettivo della vittoria, possa pensare al rispetto delle regole di comportamento del Codice della strada. Peraltro, alcune di queste regole (come il divieto ai velocipedi di marciare affiancati in numero superiore a due) si pongono in netto contrasto con le normali modalit? di svolgimento delle gare ciclistiche. L?interpretazione pi? realistica, in parte suffragata anche da alcune sentenze della Suprema corte, che consente di superare questo apparente contrasto, ? quella secondo la quale, essendo la manifestazione sportiva autorizzata a svolgersi secondo le modalit? proprie, il rispetto delle regole del Codice della strada deve essere adeguato alle finalit? della manifestazione stessa. Cio?, delle molteplici regole che disciplinano la circolazione stradale dovranno inderogabilmente essere osservate tutte quelle comunemente definite di ?ordinaria prudenza?, dato che la necessit? della pubblica incolumit? deve prevalere sulle esigenze dell?attivit? sportiva.

Cos?, non si potr? in nessun caso operare un sorpasso dove questa manovra sia vietata, n? invadere l?opposto senso di marcia, n? attraversare un incrocio senza aver verificato che gli altri utenti siano a conoscenza del passaggio della corsa, ecc. Sul superamento dei limiti di velocit? presenti sulla strada, invece, la giurisprudenza ? oscillante propendendo per la possibilit? di superarli, pur rimanendo sempre nell?ambito rigoroso della massima prudenza per quanto riguarda tutte le altre manovre.

La cosa vale, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso in cui sia presente la staffetta della polizia; infatti, in mancanza di un?ordinanza di chiusura del traffico, la polizia ha solo la possibilit? di agevolare il transito della corsa, con manovre prevalentemente sui veicoli provenienti in senso opposto o che si immettono dalle strade laterali, imponendo loro un momentaneo arresto di marcia. Perci?, pur dovendosi ipotizzare che le opposte correnti di traffico siano regolate, vi ? comunque per i concorrenti, in particolare per quelli pi? attardati e quindi pi? distanti dalla staffetta di polizia, l?obbligo di tenere una condotta prudenziale e, se necessario, di rispettare le ordinarie regole della circolazione imposte dal Codice della strada.

I maggiori problemi nascono tuttavia quando non ? presente neanche la staffetta della polizia; il direttore di corsa ha il compito di adottare tutte le opportune cautele per garantire il rispetto delle norme del Codice della strada ed i concorrenti devono rispettarle scrupolosamente. In caso d?incidente la responsabilit? del direttore di corsa e dei concorrenti sar? valutata secondo le regole che disciplinano ordinariamente la circolazione su strada.

Un aspetto particolare ? rappresentato dalla funzione del servizio d?ordine della corsa: si parla, in particolare, dei motociclisti che (con una bandierina rossa) precedono o seguono la corsa e di tutte le persone che collaborano con l?organizzazione segnalando punti critici, incroci, ecc.

Gli organizzatori e, durante lo svolgimento della competizione, il direttore di corsa hanno l?obbligo di segnalare opportunamente agli altri utenti il passaggio della corsa. Quest?obbligo, che deriva dai regolamenti federali e dall?autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione, legittima in qualche modo la presenza dei citati soggetti al seguito della corsa ma non attribuisce loro alcun potere, specialmente per quel che concerne la regolazione del traffico, mancando la qualifica soggettiva prevista per l?espletamento di tali servizi. Tuttavia, sempre che i concorrenti marcino nella loro corsia rispettando le altre regole del Codice della strada, ? possibile riconoscere a questi soggetti una funzione di presegnalazione ed avviso dell?approssimarsi di una corsa che, come nei casi di ostacoli che si oppongono al normale transito sulla strada, impone agli altri conducenti di rallentare e di arrestarsi se necessario (ad esempio quando l?incrocio ? pericoloso o malagevole). In caso d?incidente, potr? essere ipotizzabile una responsabilit? di quei conducenti che, pur vedendo la strada occupata dai ciclisti, non abbiano rallentato e non si siano fermati.



0490.5.3 Competizioni in circuito chiuso al traffico



Il comma 7 bis dell?articolo 9 CDS prevede anche la possibilit? di chiusura di strade per particolari esigenze connesse all?andamento plano-altimetrico del percorso ovvero al numero dei partecipanti.

Quando il circuito di gara ? chiuso al traffico ordinario a mezzo di ordinanza dell?ente proprietario ed ? esclusivamente riservato allo svolgimento della gara, i concorrenti non sono tenuti al rispetto delle norme del Codice della strada. I veicoli circolanti potranno perci? essere sprovvisti di targhe e di documenti di circolazione ed essere modificati senza limiti (anche privi di dispositivi essenziali come luci, fari, silenziatore, ecc.).

I partecipanti alla competizione dovranno solo rispettare i regolamenti di gara e le norme di comune prudenza onde evitare danni a persone o cose.



0490.6 RESPONSABILIT? IN CASO DI SINISTRI



Nel caso di sinistri accaduti nel corso di competizioni sportive, possono essere ipotizzate responsabilit? dei concorrenti, degli organizzatori, degli organi di polizia o della eventuale commissione tecnica, secondo quanto di seguito riassunto.



0490.6.1 Responsabilit? dei concorrenti



La possibilit? che un concorrente sia chiamato a rispondere dei danni provocati dalla sua condotta in gara dipende dalle norme di comportamento che lo stesso ? tenuto a rispettare.

Perci?, se si tratta di un circuito chiuso al traffico, egli ? responsabile solo se non ha rispettato le norme regolamentari che disciplinano la competizione; mentre se il circuito ? aperto al traffico il concorrente ? chiamato a rispondere anche per il mancato rispetto di norme del Codice della strada.



0490.6.2 Responsabilit? degli organizzatori



Gli organizzatori della competizione rispondono dei danni subiti dai concorrenti e dagli spettatori qualora non abbiano rispettato le prescrizioni imposte nell?autorizzazione, dagli organi tecnici e dai regolamenti sportivi, o non abbiano posto in essere tutte le cautele dettate dalla comune prudenza e diligenza, anche se non espressamente contenute nelle citate prescrizioni.

Quindi, mentre ? tendenzialmente da escludere che i concorrenti siano tenuti al rispetto delle regole della comune prudenza, gli organizzatori sono invece ad esse vincolati e ne rispondono in caso di inosservanza.

Si deve inoltre notare che, almeno per le gare motoristiche di velocit?, gli organizzatori in ogni caso rispondono civilmente dei danni a terzi, salvo che non possano dimostrare di avere fatto il possibile per evitare il danno. Infatti, l?organizzazione di una competizione come quella citata ? sempre considerata svolgimento di attivit? pericolosa e come tale ? sottoposta al regime dell?art. 2050 CC, che prevede l?obbligo per chi la esercita di provare giudizialmente la propria massima diligenza, a differenza della normale procedura secondo la quale ? invece il danneggiato che deve provare la colpevolezza del danneggiante. Il fatto di avere ottenuto tutte le autorizzazioni o le licenze necessarie per lo svolgimento della gara non pu? essere invocato come elemento per l?esclusione della responsabilit? degli organizzatori.

Una responsabilit? potr? essere addebitata anche al direttore di gara tutte le volte che sia possibile provare la prevedibilit? del danno ai concorrenti in caso di assenza di controlli o di blocchi del traffico stradale. Infatti, secondo i regolamenti sportivi, il direttore di gara pu? (e, se necessario, deve) disporre di non effettuare, o di sospendere o di limitare, lo svolgimento della gara ove dovessero insorgere situazioni di pericolo per l?incolumit? dei concorrenti.



0490.6.3 Responsabilit? degli organi di polizia



Gli organi di polizia preposti alla sorveglianza del percorso hanno l?obbligo giuridico di far rispettare da parte del pubblico gli ordini impartiti dall?autorit? di PS e dagli organizzatori della competizione.

Quindi, ad es., se tollerano che il pubblico si inserisca nel circuito di gara o superi i limiti di sicurezza predisposti, ben potr? essere ravvisata la loro responsabilit? penale e/o civile per i danni subiti dagli spettatori o dai concorrenti in gara.



0490.6.4 Responsabilit? della commissione tecnica



Tale responsabilit? ? limitata alle sole negligenze tecniche, cio? ai soli danni direttamente legati, con rapporto di causa ed effetto, a manifeste anomalie o pericoli insiti nel percorso. Cos?, ad es., la commissione non ? responsabile di danni provocati dalla mancata apposizione di ripari, poich? l?imposizione di misure cautelari non rientra nei suoi compiti, ma in quelli dell?autorit? che rilascia l?autorizzazione.



0490.7 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE



Le sanzioni per la violazione delle norme dell?art. 9 del Codice della strada sono cos? riassumibili.

? Organizzare competizioni atletiche, ciclistiche o con animali senza la prescritta autorizzazione.

? Organizzare competizioni sportive non di velocit?, con veicoli a motore, senza la prescritta autorizzazione.



In entrambi i casi ? disposto l?immediato divieto di effettuare la competizione secondo il procedimento stabilito dall?art. 212 (sanzione amministrativa accessoria dell?obbligo di sospendere una determinata attivit?). L?accertatore, pertanto, provvede direttamente a fare specifica menzione nel verbale di contestazione dell?obbligo di cessare la manifestazione sportiva non autorizzata e vigila a che tale prescrizione sia rispettata. In caso di inadempimento si applica l?art. 650 CP e la manifestazione ? sciolta coattivamente con l?intervento degli agenti appartenenti allo stesso organo accertatore.

? Effettuare una competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, senza osservare le prescrizioni imposte nell?autorizzazione.

? Effettuare una competizione motoristica, senza osservare le prescrizioni imposte nell?autorizzazione.



Per queste violazioni non ? disposta l?immediata sospensione della competizione. Tuttavia, l?organo accertatore comunicher? la violazione all?autorit? che aveva rilasciato l?autorizzazione, in modo che questa, secondo quanto previsto dall?art. 9 c. 7 CDS, possa eventualmente chiedere la cancellazione della manifestazione dal calendario nazionale.

Una nuova sanzione, di carattere penale, ? stata introdotta con l'art. 9 bis del Codice della strada aggiunto dalla legge 1.8.2003, n. 214, di conversione del DL 27.6.2003, n. 151. Se la competizione sportiva organizzata senza autorizzazione riguarda una gara di velocit? fra veicoli a motore, ? prevista la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 25.000,00 a 100.000,00 euro sia per chi organizza la competizione sia per coloro che vi prendono parte. Per questi ultimi, anzi, ? previsto che all'accertamento del reato consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 anni, o addirittura la revoca se dalla competizione sono derivate lesioni personali gravi o superiori; con la sentenza di condanna viene inoltre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.

Anche in questi casi ? disposto l'immediato divieto di effettuare la competizione.

La citata previsione di reato non riguarda solo gli organizzatori in senso stretto ma anche tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nella competizione. Possono perci? venire interessati, ad es., lo sponsor (che la promuove), il direttore di gara (che la dirige), i giudici di gara (che l'agevolano), ecc. Una specifica previsione riguarda poi i soggetti che effettuano scommesse nell'ambito delle competizioni non autorizzate di cui trattasi.

Il reato di cui all'art. 9 bis CDS presuppone l'esistenza di un'organizzazione, un regolamento di gara, un percorso ben individuato e un preordinato gruppo di partecipanti. Diversa, invece, ? la norma che punisce chi gareggia in velocit? senza che il comportamento sia frutto di un accordo preventivo, ma che anzi caratterizza spesso un'attivit? estemporanea tra conducenti che neanche si conoscono. Se la gara in velocit? avviene con veicoli a motore, l'art. 9 ter CDS prevede sanzioni molto severe, tra cui la reclusione da 6 a 10 anni nel caso che dalla competizione derivi la morte di una o pi? persone.

Le gare di velocit? con veicoli non a motore sono invece sottoposte a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 141, c. 5, CDS
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#5
(segue)



LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE SULLE STRADE







__________

(1) La disciplina dell?art. 9 CDS relativa all?obbligo di autorizzazione non si applica alle manifestazioni che non hanno il carattere di gara. Queste manifestazioni, tuttavia, sono sottoposte al regime del RD 6.5.1940 n. 635 (regolamento d?esecuzione del TULPS), per cui i promotori sono obbligati a darne avviso all?autorit? di PS del luogo d?inizio almeno 3 giorni prima. A queste manifestazioni si applicano anche le norme dell?art. 119 dello stesso RD 6.5.1940 n. 635 (presenza forza pubblica, ripari nei punti indicati dall?autorit?, ecc). Inoltre, se la manifestazione ha scopo di lucro (cio? presenta le caratteristiche del pubblico spettacolo), deve essere autorizzata ai sensi dell?art. 68 TULPS. Durante lo svolgimento delle manifestazioni di questo tipo si devono rispettare le norme del Codice della strada.

(2) Cos? Perseo, Sport e responsabilit? civile, in Arch. Giur. Circ. Sin. Strad., 1962, p. 113 ss.

(3) Normalmente le gare di regolarit? prevedono:

? se effettuate con motocicli, gincane a ostacoli in cui il conducente ? penalizzato se mette un piede a terra o se non compie tutto il percorso o se compie evoluzioni in modo scorretto o non previsto;

? se effettuate con autoveicoli, percorsi a chilometraggio orario controllato o con tempi minimi o massimi prestabiliti; gincane di abilit? tra birilli o altri ostacoli in cui si ? penalizzati se si toccano i birilli o si saltano passaggi.

(4) L?autorizzazione ? atto amministrativo discrezionale; l?apprezzamento dell?autorit? ? relativo prevalentemente a ragioni di pubblica sicurezza e di compatibilit? tecnica della manifestazione con le caratteristiche della strada, con la conservazione della stessa e con la sicurezza dei concorrenti.

(5) Prima della modifica apportata dal DLG 15.1.2002 n. 9, l?art. 9 CDS prevedeva che l?autorizzazione per le gare del gruppo B fosse rilasciata dal prefetto, n? la disposizione risultava formalmente abrogata dalla nuova attribuzione di competenze alle singole amministrazioni locali (ciascuna per il territorio di propria competenza) delineata dal DLG 31.3.1998 n. 112. Tuttavia, il necessario coordinamento tra le due norme gi? portava ad includere tra gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni anche le regioni e le province, pur tra varie perplessit? e problemi interpretativi. Primo fra tutti, il termine ?strade ordinarie? usato nel DLG 31.3.1998 n. 112 che non consentiva di individuare in modo immediato su quali strade si esercitasse la suddetta competenza degli enti locali.

Se il termine ?ordinarie? fosse da intendersi in contrapposizione con ?autostrade o strade extraurbane principali? - dando, peraltro, all?espressione un significato familiare nel gergo tecnico - non si sarebbe compresa l?utilit? della precisazione, visto che su queste ultime ? comunque vietato effettuare competizioni sportive, anche con autorizzazione dell?ente proprietario o concessionario. Se, viceversa, l?espressione intendesse riferirsi solo alle strade di propriet? degli enti locali sopraindicati, si sarebbe dovuto desumere che la competenza non ? piena ma limitata, non potendosi manifestare sulle strade non regionali, provinciali o comunali e rimanendo viceversa in capo al prefetto come stabilito dall?art. 9. L?espressione ?ordinarie?, probabilmente, intende riferirsi alla circostanza che la competenza degli enti locali citati si estende a tutte le strade pubbliche poste nel territorio in cui si espletano i loro poteri, a prescindere dall?effettiva propriet? delle stesse. Ma di perplessit? se ne affacciano altre: infatti, da un esame letterale, sembrerebbe che la competenza degli enti locali sia stata legata anche all?importanza della strada, in funzione dei collegamenti che realizza. Ad esempio, per la competenza delle province, si parla di strade ?di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale?. L?espressione potrebbe essere interpretata nel senso di escludere la competenza della provincia in quei tratti di strade che collegano pi? province tra loro o che, come accade per gli itinerari internazionali, hanno una rilevanza nazionale o sovranazionale. Questo dubbio, peraltro, alimentato da un?espressione poco felice perch? non ben raccordata con le norme del Codice della strada, pu? essere fugato inquadrando la norma nel suo contesto naturale ed intendendo le espressioni ?di interesse ...? come riferibili all?ambito di effettiva competenza dell?ente, a prescindere dalla propriet? della strada. Con questa interpretazione, perci?, al comune spetta la competenza solo per quelle competizioni che si svolgono interamente nel suo territorio senza interessare quello di altri comuni. Alla provincia, quella in ordine alle competizioni che interessano pi? comuni ma che non sconfinano nel territorio di altre province ed alla regione tutte le altre gare.

La modifica apportata all?art. 9 dal DLG 15.1.2002 n. 9 sancisce in maniera chiara il trasferimento di funzioni, iniziato nel 1998, dal prefetto agli enti locali, e raccorda le disposizioni del Codice della strada con le norme in materia di semplificazione amministrativa. Salvo quanto previsto in materia di manifestazioni pubbliche dall?art. 68 del TULPS, non sembra che l?aver trasferito la competenza in ordine al rilascio delle autorizzazioni oggetto del presente abbia invece incidenza sui poteri di gestione dell?ordine e della sicurezza pubblica. Infatti, il DLG 31.3.1998 n. 112 precisa che ?di tutti i provvedimenti di autorizzazione deve essere data tempestiva notizia all?autorit? di pubblica sicurezza per l?adozione delle misure di sua competenza? (e la disposizione ? ribadita, almeno per le gare del gruppo B, anche dal comma 1 del nuovo articolo 9 CDS), lasciando perci? impregiudicato il potere di intervento del prefetto o del questore sulle problematiche di ordine e sicurezza pubblica eventualmente connesse alla competizione sportiva.

(6) L?allora Ministero dei lavori pubblici con circolare 15.2.1994 n. 588 ha stabilito che debbono ritenersi esonerate da tale nulla osta ?le manifestazioni di regolarit? amatoriali e le competizioni di abilit? di guida svolte su specifici percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati per evidenziare l?abilit? dei concorrenti, con velocit? di percorrenza particolarmente ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario?. Con la circolare 3.3.1997 n. 1207 (GU n. 71 del 26.3.1997), lo stesso Ministero ha tuttavia precisato che per qualsivoglia manifestazione sportiva e, pertanto, anche nelle competizioni non assoggettate al nulla osta del cennato dicastero, ?resta impregiudicata la facolt? di avvalersi comunque del parere delle competenti federazioni nazionali, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalit? degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza?. Con circolare prot. n. 1741 del 18.3.2002 (GU 7.6.2002 n. 132) l?allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle gare in svolgimento nel corso del 2002, precisa vari aspetti riguardanti il nulla osta e la disciplina di svolgimento della gara.

(7) Circolare del Ministero dell?interno, prot. n. 559/C. 16854.13500.C(11)1 del 23.8.1993.

Il nulla osta degli enti proprietari o concessionari delle strade, invece, ? atto del procedimento non avente autonoma valenza; si tratta, infatti, di un atto con il quale ? compiuta una valutazione tecnica che non riguarda aspetti connessi all?opportunit? o meno di svolgere la competizione, anche sotto il profilo della sua influenza sul traffico (di competenza del prefetto) ma, semplicemente, la transitabilit? della strada cio? la possibilit? di svolgere la manifestazione in relazione alle esigenze di sicurezza dei partecipanti e di conservazione della strada stessa.

(8) Per quanto riguarda le competizioni ciclistiche, le problematiche riscontrate nel primo periodo di applicazione della normativa dell?art. 9 avevano determinato il Ministero dell?interno, nell?esercizio della sua funzione di coordinamento, a definire alcuni indirizzi unitari per meglio contemperare le esigenze della sicurezza con quelle della promozione dell?attivit? sportiva. Di questi indirizzi, per effetto del mutamento della competenza in materia di rilascio non pi? vigenti, raccolti nella circolare prot. n. 300/A/26784/116/1 del 13.10.1997 si riassumono di seguito i contenuti essenziali, che possono costituire un riferimento per l?emanazione delle disposizioni ora di competenza degli enti locali.

1. Pianificazione delle gare. Nella valutazione della possibilit? di svolgimento della competizione sportiva si deve tener conto delle reali esigenze della circolazione, esaminando, caso per caso, le concrete condizioni del traffico nelle giornate e nelle fasce orarie in cui questa dovrebbe svolgersi. Allo scopo di pianificare le manifestazioni, Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva forniscono alle prefetture-UTG il calendario delle competizioni agonistiche che si intende svolgere nell?anno. In tale modo pu? valutarsi con congruo anticipo, in ragione delle esigenze di sicurezza e di traffico, la possibilit? di indicare agli organizzatori una diversa data o diverse modalit? di svolgimento. Resta naturalmente salva la facolt? di spostare in ogni momento la data della manifestazione, ovvero di chiedere la variazione di modalit? di svolgimento per esigenze sopravvenute di necessit? ed urgenza. Le gare non comprese nel calendario programmato potranno essere comunque autorizzate compatibilmente con le esigenze contingenti e con le altre gare gi? in programma.

2. Istanze di autorizzazione. Le istanze di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, adempiuti i prescritti oneri di bollo, devono pervenire almeno 30 giorni prima della manifestazione e devono contenere tutte le notizie e la documentazione idonea (inclusa un?adeguata copertura assicurativa per i danni derivanti da responsabilit? civile verso terzi). All?istanza dovr? essere altres? allegata una marca da bollo da utilizzarsi per l?adempimento degli oneri relativi al documento autorizzativo. Copia dell?istanza ? inviata per conoscenza a cura degli organizzatori anche agli enti proprietari della strada.

3. Nulla osta degli enti proprietari. L?acquisizione dei prescritti nulla osta degli enti proprietari interessati, informati dell?istanza anche dagli organizzatori, ? curata dalle prefetture-UTG senza ulteriori oneri a carico dei richiedenti. Tale nulla osta ha per oggetto solo valutazioni tecniche relative allo stato della strada ed alla sua conservazione, con esclusione di qualsiasi giudizio in ordine al traffico veicolare che vi si svolge: ogni valutazione in ordine alla sicurezza della circolazione ed alla fluidit? del traffico veicolare ? infatti rimessa al prefetto.

In ossequio alla legge n. 241/91, si ritiene che il nulla osta possa intendersi tacitamente acquisito nei casi di silenzio-assenso degli enti proprietari.

4. Rilascio dell?autorizzazione. L?autorizzazione, o la comunicazione della sua negazione, dovr? essere effettuata prima dei 10 giorni antecedenti alla data della manifestazione.

L?eventuale diniego dell?autorizzazione deve essere comunque motivato da reali e contingenti esigenze di sicurezza della circolazione, ovvero di tutela dell?ordine e dell?incolumit? pubblica. Le esigenze della fluidit? del traffico dovranno essere altres? contemperate con quelle del valore sociale ed educativo delle manifestazioni, con la possibilit? di precluderne lo svolgimento solo se non sia possibile individuare itinerari alternativi sui quali eventualmente deviare il traffico veicolare.

5. Prescrizioni e cautele imposte dall?autorizzazione. L?autorizzazione ? subordinata alla garanzia di adozione di tutte le precauzioni, le cautele e gli accorgimenti idonei a tutelare l?incolumit? dei concorrenti e del pubblico e di ogni misura necessaria ad evitare danni alle cose o alle persone. In tal senso l?autorizzazione dovr? prevedere almeno che gli organizzatori:

? garantiscano, con proprio personale munito di bracciale o di altro segno di riconoscimento, un?adeguata sorveglianza di tutto il percorso, con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali ed agli sbocchi dei passi carrabili;

? assicurino una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno un medico e di un?ambulanza;

? garantiscano il rispetto delle prescrizioni previste dall?art. 360 regolamento CDS segnalando l?inizio e la fine della carovana dei ciclisti impegnati nella competizione, con i prescritti cartelli mobili (ora nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare tecnico);

? salvo che non sia prevista la scorta degli organi di polizia, mettano in atto con proprio personale e mezzi, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale, tutte le necessarie misure di presegnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti (ora scorta tecnica nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare tecnico);

? impediscano che il pubblico sosti in curve o in altre posizioni in cui esiste pericolo per l?incolumit? dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione;

? dispongano la transennatura dei tratti di strada antecedenti e seguenti il traguardo e la partenza, per una lunghezza adeguata alla velocit? ed al numero dei concorrenti;

? prevedano un?adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di balle di paglia o analoghi dispostivi di protezione e contenimento in prossimit? dei punti pi? pericolosi del percorso.

6. Scorta polizia. La scorta di polizia ? di regola prevista solo per le manifestazioni agonistiche che, per notevole affluenza di pubblico, di concorrenti e di traffico sulle strade percorse, rappresentano un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione.

7. Ordinanza di sospensione temporanea della circolazione. Il rilascio del provvedimento autorizzativo impone necessariamente il rilascio di un?ordinanza di sospensione o limitazione temporanea della circolazione che, ai sensi degli artt. 6 e 7 CDS, spetta al prefetto per le strade extraurbane ed al sindaco per quelle urbane. Detta ordinanza sar? opportunamente pubblicizzata agli altri utenti della strada dalle forze di polizia ovvero, in mancanza, dalle indicazioni e segnalazioni messe in atto dal personale dell?organizzazione.

8. Manifestazioni non agonistiche o in circuito chiuso. Le manifestazioni non agonistiche, in cui cio? manca la competizione tra due o pi? concorrenti, non rientrano nella disciplina dell?art. 9 CDS e, perci?, sono sottoposte alle norme del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Parimenti escluse dalla disciplina sopra indicata sono le competizioni agonistiche che si svolgono in circuiti chiusi al traffico per i quali ? presente il precipuo carattere di spettacolo pubblico e la cui richiesta di autorizzazione, ai sensi dell?art. 68 TULPS, deve essere presentata al sindaco del luogo in cui si svolge.

(9) Particolarmente importante appare, nelle disposizioni della circolare di cui si ? fatto cenno nella nota 8, la possibilit? di rendere palese l?ordinanza di sospensione temporanea della circolazione da parte di personale dell?organizzazione della corsa - che si trova a terra, agli incroci o sulla strada percorsa - in sostituzione o in ausilio degli organi di polizia preposti alla scorta o della scorta tecnica incaricata. Non si tratta, evidentemente, di interventi di regolazione del traffico (per i quali competente ? solo il personale di cui all?art. 12 CDS e, con le limitazioni che si diranno nei capitoli successivi, il personale delle scorte tecniche) ma di un?attivit? di segnalazione e di pubblicit? di un atto amministrativo (l?ordinanza di sospensione temporanea) che si aggiunge o si sostituisce a quella svolta dall?eventuale segnaletica temporanea collocata in loco anche a cura dell?organizzazione della competizione. In queste situazioni, infatti, l?ordinanza di chiusura temporanea della strada, o di parte di essa, ? un ordine, la cui pubblicit? giuridicamente rilevante non impone necessariamente la collocazione di segnali stradali potendo essere resa manifesta con ogni mezzo (compreso l?avviso dato da persona incaricata). Il personale a terra non deve essere abilitato e pu? effettuare le segnalazioni manuali (o con l?ausilio di una bandierina rossa) solo dopo il transito del veicolo con il cartello ?Inizio gara ciclistica?.

(10) Sebbene questa prassi si fosse formata per effetto delle circolari richiamate in nota 8, la previsione dell?obbligo di rispetto dei tempi imposti dai regolamenti sportivi ? ancora attuale e pu? formare oggetto di una specifica prescrizione del titolo autorizzativo.

(11) Le modifiche alla carrozzeria (spoiler, parafanghi maggiorati, ecc.) richiedono l?aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell?art. 78 CDS; stessa procedura va seguita per le modifiche al motore e alla trasmissione. L?aggiunta di dispositivi interni di protezione (sbarre di ferro, gabbie, ecc.) non richiede, invece, l?aggiornamento della carta di circolazione.

(12) I pneumatici devono essere conformi alla misura indicata nella carta di circolazione ed avere, in osservanza dell?art. 79 CDS, il battistrada entro i limiti riportati nell?Appendice VIII dell?art. 237 regolamento CDS (ossia una profondit? degli intagli principali di 1,6 mm per gli autoveicoli, 1,0 mm per i motoveicoli e 0,5 mm per i ciclomotori).





Disposizioni e giurisprudenza collegate:

? circolare 24.1.1961, n. 5081 (Ministero dei lavori pubblici) "Gare di velocit? con Go-Karts.";

? circolare 15.2.1992, n. 300/A/54514/116.2 (Ministero dell'interno) "Rallies automobilistici - Normativa vigente";

? circolare 23.8.1993, n. 559/C.16854.13500.C(11)1 (Ministero dell'interno) "Competizioni motoristiche su strada e circuiti chiusi";

? circolare 21.5.1997, n. 37 (Ministero dell'interno) "Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - nuovo Codice della strada - art. 120 - legge 13 dicembre 1989, n. 401 - art. 6 - divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche - non assimilabilit? alla misura di prevenzione";

? circolare 28.10.1997, n. 87 (Ministero dell'interno) "Art. 9 Codice della Strada. Problematiche interpretative poste dalla Lega Nazionale Motociclismo";

? circolare 29.10.1997, n. 87 (Ministero dell'interno) "Art. 9 Codice della Strada. Problematiche interpretative poste dalla Lega Nazionale Motociclismo";

? sentenza 24.1.2000, n. 749 (Corte di Cassazione) "Gare ciclistiche o motociclistiche";

? sentenza 10.10.2001, n. 1546 (Corte di Cassazione) "Gare ciclistiche o motociclistiche";

? sentenza 11.10.2001, n. 12417 (Corte di Cassazione) "Gare ciclistiche o motociclistiche";

? decreto legislativo 15.1.2002, n. 9 "Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85";

? circolare 30.9.2002, n. M/2413/64 (Ministero dell'interno) "Competizioni sportive su strade. Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121";

? DL coordinato con legge di conversione 25.10.2002, n. 236 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza";

? legge regionale 19.12.2002, n. 36 (Regione Emilia Romagna) "Modifica dell'art. 233 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (riforma del sistema regionale e locale) in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada";

? legge 27.12.2002, n. 284 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza";

? legge regionale 18.3.2003, n. 11 (Regione Liguria) "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilit?, trasporti e aree naturali protette)";

? circolare 28.4.2003, n. 300/A/1/42588/116/1/1 (Ministero dell'interno) "Provvedimento dirigenziale 27 novembre 2002. Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada. Modalit? di svolgimento degli esami di abilitazione per l'esercizio del servizio di scorta tecnica";

? circolare 9.5.2003, n. 300/A/1/42588/116/1/1 (Ministero dell'interno) "Provvedimento dirigenziale 27 novembre 2002. Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada. Modalit? di svolgimento degli esami di abilitazione per l'esercizio del servizio di scorta tecnica";

? DL coordinato con legge di conversione 27.6.2003, n. 151 "Modifiche ed integrazioni al codice della strada";

? legge 1.8.2003, n. 214 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada";

? circolare 24.1.2005, n. 240 (DTT) "Nuovo Codice della Strada - Articolo 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2005".
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172.4 VEICOLI RADIATI D'UFFICIO DAL PRA



I veicoli radiati d'ufficio dal PRA ai sensi dell'articolo 96 CDS (o ai sensi della legge 28.2.1983, n. 53) a seguito dell'accertamento del mancato versamento per tre anni consecutivi delle tasse automobilistiche possono essere riammessi alla circolazione (12).

Lo "status" di veicolo radiato d'ufficio risulta dal CDP o dall'estratto cronologico rilasciato dagli uffici PRA.

I proprietari di tali veicoli possono essere in possesso delle targhe e della carta di circolazione in quanto mai riconsegnate (29).

La nuova immatricolazione che comporta la restituzione della carta di circolazione e delle targhe all'UMC competente (15) non ? una vera e propria immissione in circolazione sebbene richieda la visita e prova del veicolo (v. inPratica 301) ma si configura sostanzialmente come una "reimmatricolazione".



A seguito alla nuova immatricolazione il veicolo deve essere iscritto al PRA con riferimento al nuovo numero di targa entro 60 giorni dall'effettivo rilascio della nuova carta di circolazione.

Tuttavia in considerazione del valore storico della carta di circolazione originale ? ammessa la conservazione di tale documento debitamente annullato (il DTT appone sul documento originale una dicitura del tipo "annullato, non valido per la circolazione", timbro, firma e data) qualora trattasi di veicolo di interesse storico e collezionistico, previa presentazione di apposita domanda (6).

I veicoli di interesse storico collezionistico (iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI), radiati d'ufficio dal PRA e muniti di carta di circolazione e targhe possono usufruire invece di una procedura agevolata che a seguito della reiscrizione nei registri del PRA consente di mantenere la targa e la carta di circolazione originali (v. inPratica 172.4.1) se il proprietario provvede al versamento delle tasse automobilistiche omesse e delle relative sanzioni (29).



172.4.1 Veicoli radiati d'ufficio, di interesse storico e collezionistico, muniti di targhe e documenti originali



Ai fini della regolarizzazione dei veicoli di interesse storico collezionistico (v. inPratica 112), radiati d'ufficio dal PRA e muniti di carta di circolazione e targhe non ? necessaria la nuova immatricolazione ma l'applicazione di una delle procedure previste dal DTT che, previo pagamento delle tasse arretrate e delle relative sanzioni, consente di mantenere sempre le targhe ed eventualmente i documenti di circolazione originali.

Le procedure (preventiva registrazione del veicolo presso l'archivio nazionale dei veicoli, annotazione sul documento di circolazione e presso l'archivio nazionale dei veicoli che trattasi di veicolo di interesse storico collezionistico, visita e prova del veicolo, ecc.) variano in base ai casi che possono presentarsi (veicolo presente o non presente nell'archivio nazionale dei veicoli, stesso proprietario o nuovo proprietario in possesso delle targhe e/o della carta di circolazione, ecc.) come dettagliatamente indicato nella tabella allegata alla circolare DTT 26.11.2003, n. 4437/M360, riportata di seguito (29).
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#7
? abbiano superato la visita e prova per l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti (le parti costruttive devono risultare originali);

? siano stati radiati dal PRA, per la conservazione in musei o locali pubblici e privati;

? siano stati immatricolati da pi? di venti anni.

La domanda d'iscrizione nell'elenco istituito presso il centro storico del DTT deve essere redatta conformemente al modulo allegato al DM 29.7.1994, n. 546.

Successivamente, l'iscrizione viene confermata ogni cinque anni in seguito al superamento della visita di revisione, da espletare presso il competente ufficio del SIIT-trasporti.

Il trasferimento di propriet? deve essere comunicato al DTT per l'aggiornamento dell'elenco presso il centro storico della stessa.
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#8
Qualora il veicolo ritorni al precedente proprietario (per esempio, quando il commerciante non riesca a rivenderlo), questi sar? tenuto non solo a riprendere i pagamenti delle tasse automobilistiche a partire da quel momento, ma anche a pagare gli importi dovuti per tutto il periodo di esenzione, come se avesse utilizzato normalmente il veicolo.



0218.3.1 Esenzioni in attesa di rivendita in Lombardia e Puglia



Dal 1? gennaio 2004, la regione Lombardia non riconosce pi? la procura a vendere come atto sufficiente ad attivare il regime di esenzione in attesa di rivendita. Ci? vale anche per le procure a vendere a favore di commercianti di altre regioni (45).

Stesso discorso in Puglia dove n? la procura a vendere n? la fattura di vendita al concessionario bastano per attivare il regime di esenzione in attesa di rivendita (17). Da ci? si desume che, per i veicoli appartenenti a soggetti residenti in Puglia, l?esenzione pu? essere attivata esclusivamente in forza di un atto di vendita a favore del rivenditore professionale e a condizione che esso venga trascritto al PRA. Da notare che, a causa di una probabile impropriet? di linguaggio contenuta nel testo della legge regionale, la fattura di vendita a soggetti che esercitano professionalmente il commercio di veicoli e non siano concessionari (per esempio, salonisti generici, importatori paralleli eccetera) potrebbe apparire come idonea ad attivare il regime di esenzione.



0218.3.2 Anche in Piemonte non vale pi? la procura a vendere



In materia di interruzione dell'obbligo di pagamento la Regione Piemonte ha introdotto un' importante novit?, riguardante il trasferimento delle competenze (47): infatti, a partire dal 1? gennaio 2004 gli elenchi delle tasse automobilistiche poste in sospensione devono essere trasmessi in formato elettronico dai soggetti abilitati alla Regione entro il mese successivo a ciascuna scadenza, secondo le specifiche tecniche stabilite con deliberazione 2 febbraio 2004, n. 23-11630. Si tratta, in sostanza:

a dei veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei



medesimi;

b dei veicoli sottoposti al fermo amministrativo previsto dalle norme sulla riscossione dei tributi a garanzia dei



crediti tributari e dei crediti diversi di diritto pubblico vantati dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli

altri enti pubblici.

Le cessazioni dal regime di interruzione (chiusure) possono essere segnalate nell'elenco relativo al primo periodo successivo alla data di cessazione. Il programma applicativo necessario per la formazione degli elenchi pu? essere scaricato dal sito internet della Regione Piemonte [url="http://www.regione.piemonte.it/tributi/applicativo.htm"]http://www.regione.piemonte.it/tributi/applicativo.htm[/url]. In alternativa ? possibile utilizzare ancora il vecchio programma dell'Agenzia delle entrate.

Gli elenchi sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente consegnati alla Regione Piemonte, direzione bilanci e finanze, settore tributi, ovvero inviati mediante posta elettronica con ricevuta di ritorno all'indirizzo e-mailConfusedospensioni.bolloauto@csi.it.

Il diritto fisso di 1,55 euro per ogni veicolo per cui si chiede l'interruzione del pagamento (e non per la cessazione dell'interruzione) deve essere corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale n. 10364107 intestato alla Regione Piemonte, servizio di tesoreria, con utilizzo del modulo 123 generico a tre sezioni. L'attestazione di versamento del diritto fisso deve essere allegata agli elenchi a comprova dell'avvenuto pagamento; in caso di spedizione con posta elettronica nel messaggio di trasmissione devono essere indicati gli estremi dell'allibramento( numero di quietanza, data del versamento e importo).

Per quanto riguarda le principali regole cui ? sottoposto il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento, la circolare piemontese 26 luglio 2004, n. 3/BLI chiarisce che:

1 per poter ottenere l'interruzione dell'obbligo di pagamento, riconosciuto solo ed esclusivamente alle imprese autorizzate od abilitate al commercio dei veicoli, occorre che per il veicolo sottoposto a tale regime agevolato vi sia una tassa automobilistica in corso di validit?;

2 il solo documento idoneo a fornire prova del diritto al regime agevolato ? il formale trasferimento di propriet?, comunemente detto minivoltura, non essendo la semplice procura a vendere idonea a determinare il trasferimento del possesso dal privato venditore all'impresa; in altre parole, per poter legittimamente ottenere il beneficio dell'interruzione occorre che il veicolo sia, anche solo transitoriamente, intestato all'impresa. In caso contrario, non esistendo alcuna norma che consenta di interrompere il pagamento in relazione a veicoli intestati a privati soggetti, l'inoperativit? dell'interruzione andrebbe a configurare un comportamento omissivo, sanzionato a norma di legge con misure pecuniarie gravanti sul privato alienante. La semplice procura a vendere non trasferisce il diritto di propriet? ma, molto pi? semplicemente, conferisce un potere di rappresentanza al fine di concludere un contratto (in questo caso di compravendita del veicolo) in nome e nell'interesse del rappresentato e nel limite delle facolt? conferite al rappresentante;

3 la sospensione decorre dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validit? della tassa automobilistica pagata e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita;

4 il veicolo sottoposto al regime di interruzione non pu? circolare, fatti i salvi i casi di circolazione con targa di prova;

5 il trasferimento di propriet? di un veicolo da un'impresa autorizzata al commercio di veicoli ad un'altra anch'essa autorizzata, non interrompe il regime di sospensione se il passaggio avviene con regolare cessione. Si fa presente che l'impresa alienante ? tenuta a comunicare la chiusura della sospensione e l'impresa acquirente a richiederne la riapertura.



Da ci? si deduce che i veicoli immatricolati a cura dei rivenditori per la successiva vendita (cosiddetti "chilometri zero") sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica , che dovr? essere corrisposta per 12 mesi, in base ad un principio inderogabile per cui l'obbligazione tributaria sorge all'atto dell'immatricolazione. Tali veicoli, rimanendo invenduti, potranno beneficiare del regime di sospensione soltanto dalla prima scadenza successiva.
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#9
1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 11.8.1998, n. 9, e successive modifiche, ? inserito il seguente articolo:

"Art. 7 bis (Agevolazioni fiscali per i veicoli a metano o GPL)

1. I proprietari di autoveicoli dotati di impianto a gas per l'alimentazione alternativa funzionante con gas propano liquido (GPL) o metano sono esentati per tre annualit? dal pagamento della tassa automobilistica provinciale prevista dall'articolo 7.

2. L'esenzione ? concessa per le tre annualit? successive all'immatricolazione del veicolo o all'installazione dell'impianto, purch? la presenza e la regolarit? dell'impianto risultino dalla carta di circolazione.

3. Restano in vigore eventuali altre agevolazioni gi? previste."

La formulazione della legge induce a ritenere che la stessa abbia effetto retroattivo, cio? che ricomprenda anche gli autoveicoli immatricolati o trasformati prima del 6.8.2003, qualora essi si trovino nel corso dei primi tre periodi d?imposta contati a partire rispettivamente dall?immatricolazione o dalla trasformazione. Tuttavia, i comunicati esplicativi pubblicati sul sito internet della provincia autonoma di Bolzano (www.provincia.bz.it) e alcune indicazioni verbali date informalmente lasciano chiaramente intendere che la norma, nelle intenzioni del legislatore provinciale, non ha alcun effetto retroattivo: serve solo per incentivare gli acquisti e le conversioni a gas degli autoveicoli, per cui non si applica alle immatricolazioni o alle trasformazioni effettuate anteriormente al 6.8.2003. Ci? dovrebbe essere ufficialmente confermato con una circolare.

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#10
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#11
? DLG 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada":

- art. 71 "Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi";

- art. 72 "Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi";

? circolare 10.11.1992, n. 786/4004/C/1 (MCTC) "Direttiva n. 92/22/CEE "vetri per veicoli" - Regolamento ECE/ONU n. 43: EQUIVALENZA.";

? circolare 24.11.1992, n. 188/92 (MCTC) "Attuazione della Direttiva n. 92/22/CEE del 31 marzo 1992 relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunit? europee n. L 129 del 14.5.1992.";

? comunicato 31.12.1992 (MCTC) "Comunicato relativo all'attuazione della Direttiva n. 92/22/CEE del 31 marzo 1992 relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi.";

? comunicato 15.2.1994 (MCTC) "Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991 recante: "Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruoteper quanto concerne taluni loro dispositivi e caratteristiche". (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1992) - ";

? DM 30.3.1994 (Ministro dei trasporti e della navigazione) "Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunit? europee n. 92/22 del 31 marzo 1992 relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi";

? DM 3.2.1998, n. 332 (Ministro dei trasporti e della navigazione) "Regolamento recante norme inerenti le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli blindati";

? circolare 22.3.1999, n. 190/4155(0) (DTT) "Omologazione di vetri - n.d.r.";

? circolare 2.6.2000, n. B33/2000/MOT (DTT) "Supplemento 04 alla versione originale del Regolamento n. 43. "Prescrizioni Uniformi relative alla omologazione dei vetri di sicurezza e dei materiali per vetri destinati ad essere montati sui veicoli a motore e loro rimorchi"";

? circolare 19.6.2000, n. B49/2000/MOT (DTT) "Supplemento 05 alla versione originale del Regolamento n. 43. "Prescrizioni Uniformi relative alla omologazione dei vetri di sicurezza e dei materiali per vetri destinati ad essere montati sui veicoli a motore e loro rimorchi"";

? circolare 13.12.2000, n. B84/2000/MOT (DTT) "Accordo internazionale. Correttivo 1 al Supplemento 4 alla versione originale del Regolamento n. 43 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei vetri di sicurezza e dei materiali per vetri destinati ad essere montati sui veicoli a motore e loro rimorchi"";

? circolare 4.9.2001, n. 717/MOT1.04/C (DTTSIS) "Accordo internazionale. Supplemento 6 alla versione originale del regolamento ECE/ONU n. 43. "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei vetri di sicurezza e dei materiali per vetri destinati ad essere montati sui veicoli a motore e loro rimorchi"";

? direttiva europea 30.10.2001, n. 2001/92/CE (Consiglio dell'Unione Europea) "che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi";

? DM 26.2.2002 (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) "Recepimento della direttiva 2001/92/CE della Commissione del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza e ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi";

? circolare 8.5.2002, n. 1680/M360 (DTTSIS) "Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli";

? circolare 12.9.2002, n. 0789/MOT1 (DTTSIS) "Accordo internazionale. Correttivo 2 al supplemento 4 alla versione originale del regolamento ECE/ONU n. 43. "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei vetri di sicurezza e dei materiali per vetri destinati ad essere montati sui veicoli a motore e loro rimorchi"";

? circolare 24.6.2003, n. 0565/MOT1 (DTTSIS) "Accordo internazionale. "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei vetri di sicurezza e dei materiali per vetri destinati ad essere montati sui veicoli a motore e loro rimorchi" - "
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#12
L?art. 45 del previgente CDS stabiliva che autoveicoli, filoveicoli, rimorchi e motoveicoli dovevano essere equipaggiati di luci di arresto posteriori e fissava le caratteristiche tecniche di tali dispositivi (art. 198 regolamento di esecuzione).

Successivamente la materia ? stata regolamentata da specifiche direttive CEE o CE (recepite nell?ordinamento nazionale con appositi decreti del Ministro dei trasporti) cui l?art. 72, c. 10 del vigente CDS rinvia esplicitamente. Tali norme comunitarie introdotte nell?ordinamento nazionale hanno via via causato la disapplicazione delle norme nazionali con esse in contrasto e, attualmente, l?installazione delle luci di arresto ? subordinata all?applicazione delle specifiche direttive valide per le diverse categorie di veicoli.



223.2.1 Dispositivi per autoveicoli e loro rimorchi



Le luci di arresto dei veicoli della categoria internazionale M, N, O devono essere di tipo omologato e devono recare in modo chiaramente leggibile ed indelebile il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore, il marchio di omologazione ed il numero di omologazione.

Per i dispositivi omologati secondo le norme CEE si applicano le prescrizioni della direttiva n. 76/758/CEE (1) integrata e modificata dalla 89/516/CEE (1) e 97/30/CE (1).

Il marchio di omologazione deve essere costituito da un rettangolo all'interno del quale ? iscritta la lettere "e" seguita dal numero che distingue lo stato membro che ha rilasciato l'omologazione ("3" per l'Italia). Il marchio di omologazione CEE ? completato dal simbolo "S" posto sopra il rettangolo.

In alternativa alle prescrizioni tecniche delle direttive CEE i costruttori e i produttori possono richiedere l'applicazione delle prescrizioni contenute nel regolamento e nelle Raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le NU, Commissione economica per l'Europa.

Gli emendamenti della Commissione Economica per l'Europa dell'organizzazione delle Nazioni Unite (ECE/ONU) al regolamento n. 7 e 48 hanno consentito l'installazione di una luce d?arresto supplementare a bordo dei veicoli stradali: il dispositivo deve essere di tipo omologato (in base al regolamento ECE n. 7) e deve essere installato in posizione centrale ad un?altezza superiore a quella dei dispositivi obbligatori. Il dispositivo non era previsto dal previgente CDS; ne ? stata prevista l'installazione obbligatoria sui veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 con direttiva n. 97/28/CE.



223.2.2 Dispositivi per motoveicoli



Per le luci d?arresto dei veicoli della categoria L omologati secondo le norme CEE sono applicabili le prescrizioni del capitolo 2 della direttiva n. 97/24/CE con riferimento all?allegato I per quanto attiene alle prescrizioni generali relative all?approvazione del tipo di dispositivo e all?allegato II per quanto attiene alle caratteristiche tecniche.
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#13
In alternativa sono applicate le prescrizioni tecniche contenute nel regolamento e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le NU, Commissione economica per l'Europa.



Per posizione in larghezza s?intende la massima distanza tra l?estremit? della larghezza fuori tutto del veicolo e il punto della superficie illuminate pi? lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo.

Per posizione in altezza s?intende quella misurata dal suolo. Misure espresse in millimetri.

[1] Recepita con DM 3.11.1994: valida per l?immissione in circolazione dei veicoli a partire dall?entrata in vigore del Decreto ed obbligatoria a decorrere dall?1.11.1995.

[2] Obbligatoria per motocicli a due ruote, motocicli con sidecar, tricicli. Facoltativa per ciclomotori a 2 o 3 ruote e quadricicli leggeri.

[3] Ciclomotori a 2 o 3 ruote e quadricicli leggeri: n.p.



Motocicli a 2 ruote, motocicli con sidecar e tricicli: se sono installati 2 dispositivi, la distanza dal limite laterale esterno della sagoma del veicolo non deve superare per ogni apparecchio 400 mm (o 300 mm se incorporati con le luci di posizione e gli indicatori di direzione); la distanza tra i due dispositivi non deve essere inferiore a 600 mm; se il proiettore ? uno solo deve essere collocato sul piano di simmetria longitudinale.

[4] Ciclomotori a 2 ruote, motocicli a 2 ruote, motocicli con sidecar: se il proiettore ? indipendente pu? essere installato sopra o sotto o accanto ad un'altra luce anteriore; se queste luci si trovano una sopra l'altra il centro di riferimento deve essere sul piano longitudinale mediano del veicolo; se queste luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo. Se il proiettore ? incorporato reciprocamente con un'altra luce anteriore il centro di riferimento deve essere sul piano longitudinale mediano del veicolo; se il veicolo ? dotato di un proiettore anabbagliante indipendente, montato accanto al proiettore abbagliante, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo. Se esistono due proiettori (di cui 1 o 2 incorporati reciprocamente con un'altra luce anteriore) devono essere installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo. Nel caso di un solo proiettore abbagliante la distanza tra il bordo della superficie illuminante ed il bordo di quella del proiettore anabbagliante non deve essere superiore a 200 mm. Se sono installati due proiettori abbaglianti la loro distanza non deve essere superiore a 200 mm.



Ciclomotori a 3 ruote e quadricicli leggeri, tricicli: se il proiettore ? indipendente pu? essere installato sopra o sotto o accanto ad un'altra luce anteriore; se queste luci si trovano una sopra l'altra il centro di riferimento deve essere sul piano longitudinale mediano del veicolo; se queste luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo. Se il proiettore ? incorporato reciprocamente con un'altra luce anteriore il centro di riferimento deve essere sul piano longitudinale mediano del veicolo; se il veicolo ? dotato di un proiettore anabbagliante indipendente, montato accanto al proiettore abbagliante, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo. Se esistono due proiettori (di cui 1 o 2 incorporati reciprocamente con un'altra luce anteriore) devono essere installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo. Nel caso di un solo proiettore abbagliante la distanza tra il bordo della superficie illuminante ed il bordo di quella del proiettore anabbagliante non deve essere superiore a 200 mm.

[5] Due dispositivi per motoveicoli a due ruote posteriori simmetrici.

[6] Recepita con DM 21.12.2001, valida per rilascio di omologazioni CE dal 1.7.2002.





222.6.3 Proiettori anabbaglianti (M, N)



Direttive [*] Presenza Colore Posizione in [*] Numero

Lungh. Largh. Altezza



CDS 1959 Obbl. M, N [9] Bianco n.p. 400 [11] 450 ? 1100 2

o giallo

76/756/CEE [1] Obbl. M, N [9] Bianco n.p. 400 [12] 500 ? 1200 2

o giallo s.

80/233/CEE [2]

82/244/CEE [3]

83/276/CEE [4]

84/8/CEE [5]

89/278/CEE [6]

91/663/CEE [7] Obbl. M, N [9] Bianco n.p. 400 [13] 500 ? 1200 2

97/28/CE [8]









_____

[*] In alternativa sono applicate le prescrizioni tecniche contenute nel regolamento e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le NU, Commissione economica per l'Europa.

Per posizione in larghezza s?intende la massima distanza tra l?estremit? della larghezza fuori tutto del veicolo e il punto della superficie illuminate pi? lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo.

Per posizione in altezza s?intende quella misurata dal suolo. Misure espresse in millimetri.

[1] Recepita con DM 24.1.1977: valida per il rilascio d?omologazione parziale CEE.

[2] Recepita con DM 25.3.1980: valida per il rilascio d?omologazione parziale CEE.

[3] Recepita con DM 30.9.1982: valida per il rilascio d?omologazione parziale CEE.

[4] Recepita con DM 30.9.1983: valida per il rilascio d?omologazione parziale CEE.

[5] Recepita con DM 1.9.1984: valida per il rilascio d?omologazione parziale CEE e omologazione nazionale a partire dall'1.1.1989.

[6] Recepita con DM 21.7.1989: valida per il rilascio di omologazione parziale CEE e omologazione nazionale a partire dall'1.10.1990.

[7] Recepita con DM 30.12.1992: valida per il rilascio d?omologazione parziale CEE e omologazione nazionale a partire dall'1.10.1993.

[8] Recepita con DM 14.11.1997 valida per il rilascio d?omologazione parziale CEE e omologazione nazionale a partire dall'1.10.1999.

[9] L?installazione ? vietata sui rimorchi.

[10] Gli angoli di visibilit? geometrica sono definiti come gli angoli che determinano la zona dell'angolo solido minimo di visibilit? della superficie apparente del dispositivo individuata dai segmenti di una sfera il cui centro coincide con il centro di riferimento del dispositivo ed il cui equatore ? parallelo al suolo; i segmenti si determinano a partire dall'asse di riferimento. Gli angoli orizzontali corrispondono alla longitudine (b) e gli angoli verticali alla latitudine (a) (v. l'allegato del DM 30.12.1992, n. 576.

[11] La distanza tra i due dispositivi deve essere maggiore di 600 mm.

[12] La distanza tra i dispositivi deve essere di almeno 600 mm.

[13] La distanza tra i dispositivi deve essere di almeno 600 mm tale distanza pu? essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutta del veicolo ? inferiore a 1300 mm.



222.6.4 Proiettori anabbaglianti (L)



Direttive [*] Presenza Colore Posizione in [*] Numero

Lungh. Largh. Altezza



CDS 1959 Obbl. per L Bianco Ant. [3] 450 ? 1100 1 opp. 2 [8]

o giallo

93/92/CEE [1] Obbl. per L [2] Bianco Ant. [4] 500 ? 1200 1 opp. 2 [5]



2000/73/CE [9]
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#14
Per i dispositivi dei veicoli della categoria L omologati secondo le direttive comunitarie sono applicabili le prescrizioni del capitolo 2 della direttiva 97/24/CE con riferimento all?allegato I per quanto attiene alle prescrizioni generali relative all?approvazione del tipo di dispositivo e all?allegato II per quanto attiene alle prescrizioni relative all?approvazione dei dispostivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore.



221.4 LUCI DI POSIZIONE LATERALI



Le luci di posizione laterali servono per indicare la presenza del veicolo visto dalla parte laterale.

Il previgente CDS non prevedeva l?installazione delle luci di posizione laterali.

Successivamente la materia ? stata regolamentata da specifiche direttive comunitarie (recepite nell?ordinamento nazionale con appositi decreti del Ministro dei trasporti) cui l?art. 72, c. 10, del vigente CDS rinvia esplicitamente. Tali norme comunitarie introdotte nell?ordinamento nazionale hanno imposto l?obbligo di installare le luci di posizione laterale sui veicoli a motore e i loro rimorchi aventi lunghezza maggiore a 6 metri e omologati a partire dall'1.10.1993.
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#15
sono definiti "atipici" e come tali soggetti a revisione annuale (3).



3908.1.3 Revisioni dei trenini turistici



I trenini turistici sono complessi di veicoli atipici adibiti al trasporto di persone su strada esclusivamente per interessi turistico-ricreativi.

Tali veicoli sono costituiti da almeno un autoveicolo e un rimorchio (configurazione minima di esercizio); possono essere composti da un autoveicolo e fino a tre rimorchi.

In conformit? ai criteri generali individuati per i veicoli atipici cos? come definiti dall?art. 59 CDS, la cadenza della visita di revisione ? stabilita con periodicit? annuale.

Le modalit? della visita di revisione per ogni veicolo che costituisce il complesso (autoveicolo e singoli rimorchi) sono quelle individuate dall?art. 80 CDS.

La revisione deve essere effettuata dagli UMC dei SIIT-trasporti (7).



3908.2 REVISIONI DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE IN SERVIZIO DI PIAZZA



I veicoli a trazione animale in servizio da piazza devono essere sottoposti a revisione ogni 5 anni previa presentazione di apposita richiesta presso il competente ufficio comunale (4).

Con la visita di revisione viene verificata la rispondenza del veicolo ai requisiti di legge (4), ed in particolare a:

? elementi che costituiscono la struttura e relativi collegamenti,

? ruote e stanghe di attacco agli animali,

? cerchioni in ferro e bordatura in gomma,

? dimensioni del veicolo,

? dispositivi di frenatura (stazionamento e servizio),

? postazione di guida e posti a sedere,

? vano per il trasporto dei bagagli.
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#16
Il veicolo deve essere immatricolato con le caratteristiche tecniche risultanti dalla documentazione straniera esibita; eventuali modifiche che comportano la variazione dei dati indicati sulla carta di circolazione possono essere apportate solo successivamente all?immatricolazione.

Per gli autotelai, per i veicoli carrozzati per i quali l?importatore ritenga opportuno sostituire la carrozzeria o per i veicoli che necessitano di interventi di ripristino ? consentita la presentazione a visita e prova in due tempi:

? nella prima fase viene rilasciato un certificato di approvazione ad uso interno dell?UMC - che effettua la visita e prova ove risulta annotato ?vale solo per uso interno dell?ufficio emittente? ed eventualmente ?il veicolo necessita di interventi di ripristino?;

? nella seconda fase (entro un anno, salvo tempestiva richiesta di proroga di validit? del certificato) il veicolo viene ripresentato a nuova visita e prova per il rilascio della carta di circolazione o di un nuovo certificato di approvazione.



174.1.1 Procedura STA cooperante



A decorrere dal 5.12.2005 l?immatricolazione dei veicoli provenienti dall?estero, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa (95), deve essere effettuata tramite procedura STA cooperante (v. inPratica 0920) presso uno sportello telematico dell?automobilista (UMC, UP dell?ACI-PRA, Studio di consulenza abilitato) con rilascio contestuale della carta di circolazione e del certificato di propriet? in applicazione del DPR n. 358/2000 per veicoli (86) (97) (99):

? nuovi (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (95)) provenenti da Stati membri dell?Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali; per veicoli nuovi si intendono veicoli:

- mai immatricolati,

- immatricolati con percorrenza non superiore a seimila chilometri ovvero con cessione avvenuta non oltre sei mesi dalla data di prima immatricolazione;

? usati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (95)) provenenti da Stati membri dell?Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo; per veicoli usati si intendono veicoli con:

- percorrenza superiore a seimila chilometri e

- cessione effettuata oltre il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se temporanea).



L?applicazione della procedura STA (100) non consente in alcun caso il rilascio di permessi provvisori di circolazione, in qualunque forma rilasciati, dovendo i documenti (carta di circolazione e certificato di propriet?) essere emessi contestualmente alla presentazione dell?istanza (v. inPratica 0920).

Per veicoli esclusi dalla procedura STA cooperante (95) si applicano le procedure tradizionali che prevedono l?iscrizione al PRA entro i sessanta giorni successivi alla data di effettivo rilascio della carta di circolazione (art. 93 CDS).

Tuttavia, l'applicabilit? della procedura del controllo preliminare della documentazione (previsto dalla normativa abrogata) ? prorogata sino al 10.10.2007; pertanto, fino a tale data, le nazionalizzazioni potranno essere svolte previo parere favorevole degli UMC, secondo le istruzioni gi? impartite (100).



174.1.2 Procedura Prenotamotorizzazione



Gli studi di consulenza possono utilizzare la procedura Prenotamotorizzazione (denominata Prenotanazionalizzazioni) per la prenotazione relativa all?immatricolazione di veicoli importati dall?estero (81) (97):

? per pratiche escluse dalla procedura STA cooperante (95),

? come procedura di emergenza di stampa remota nel caso di interruzione del collegamento telematico dello STA cooperante.
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#17
Devono essere presentati i documenti previsti caso per caso (v. inPratica 174.2.5).

A4 Verbale di asseverazione di traduzione con giuramento presso il tribunale (57).



L'UMC, esaminata la documentazione allegata alla domanda, appone un visto sulla pratica per la presentazione del veicolo a visita e prova ovvero per l'immatricolazione (senza visita e prova) nel caso di veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 o L.

B(*) Domanda di visita e prova del veicolo vistata dall'UMC (visita e prova, ad eccezione dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 o L).



Alla domanda devono essere allegati i documenti elencati al punto precedente.

L'UMC, effettuata la visita e prova, procede alla immatricolazione del veicolo oppure emette il Certificato di approvazione che consente l'immatricolazione del veicolo entro un anno dalla data di emissione presso qualsiasi UMC (v. inPratica 172).
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#18
:handddd: Ottima iniziativa:



Questa per? ti manca, ? stata l'unica cosa alla quale mi sono potuto attaccare (e non fate gli spiritosi, so cosa avete pensato adesso) per nazionalizzare la mia Mustang!



CIRCOLARE D.G. n. 170

D.C. IV n. A972/86

AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO



Putroppo ho solo il [url="http://www.asifed.it/download/circolare_170.pdf?idct=446&idlv=20"]PDF[/url], anzi se puoi postare il testo completerebbe l'archivio fin qui pubblicato.



:handddd:
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#19
[quote name='MaxStanG' post='88667' date='26/10/2007, 12:29']:handddd: Ottima iniziativa:



Questa per? ti manca, ? stata l'unica cosa alla quale mi sono potuto attaccare (e non fate gli spiritosi, so cosa avete pensato adesso) per nazionalizzare la mia Mustang!



CIRCOLARE D.G. n. 170

D.C. IV n. A972/86

AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO



Putroppo ho solo il [url="http://groups.msn.com/CLASSICMUSTANGITALY/documenti.msnw?fc_p=%2FProcedura%20Nazionalizzazione&fc_a=0"]PDF[/url], anzi se puoi postare il testo completerebbe l'archivio fin qui publicato.



:handddd:[/quote]



purtroppo le circolari da pubblicare sono tante....oggi era una prima tranche....senz altro segue...ben accetti comunque tutti i consigli e suggerimenti
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#20
Grazie Alessio, mi sembra davvero una gran mole di roba.

@Maxstang: quella circolare che hai postato ? un po' vecchia (1986), ? ancora valida?
[Immagine: er_wagoneX3.JPG][Immagine: northern%20italy.jpg]




1963 Mercury Comet convertible - 1979 Jeep Wagoneer Limited - 1982 Ford LTD Country Squire




Progresso vuol dire che per tutto occorre sempre meno tempo e sempre pi? denaro - Frank Sinatra


"Global Warming is the greatest hoax ever perpetrated on the American people." (Sen. James Inhofe (R-Okla.), chairman of the Senate Environment Committee)
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