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desmomado
#61
siccome Il Sole 24 Ore sostiene che il redditometro sar? utilizzato negli anni 2009 - 2010 e 2011, anche se non lo auguro a nessuno, si verificher? inevitabilmente una casistica per cui potremo aprire un blog apposito e riferire delle proprie (maledette) esperienze dirette. TOCCATEVI TUTTI perch? non voglio portar male a nessuno!!!!
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#62
[quote name='desmomado' post='235055' date='8/9/2009, 12:09']per skylineeeeee: il tuo conteggio ? sbagliato viene 68.853,92 e poi da abbattere del solo 10% (l'abbattimento del 10% ? a decorrere dal terzo anno)[/quote]



Desmo ha ragione: La riduzione del coefficiente va in base all'anno di immatricolazione. Per le storiche dovrebbe valere la prima immatricolazione, quindi sono tutte ridotte del 40%.

Bisogna vedere se considerano i dati del PRA, gli unici dove ci sono i cv fiscali: in molti casi per errore sul CDP c'? riportata la data di prima immatricolazione in italia e per le vetture importate pu? essere un problema. Conviene controllare, anche se per chi ha tre o quattro macchine intestate la solfa non cambia di molto...

OT:

Inutile poi rilevare che lo scopo era colpire i soliti furbi italioti del kazzo che si sono intestati varie Ferrari d'epoca risultati poi nullatenenti. Peccato che quelle auto se le erano "dimenticate" ancora intestate a s? stessi, mentre il resto della flotta ? convenientemente stato intestato a qualche societ? di comodo. Staremo a vedere, perch? di questo passo tutti i 120.000 proprietari/collezionisti di storiche sono in pratica dei malfattori per il fisco, e alla fine diventa una "tassa sul lusso".

Solo che ? un lusso sulla carta, mentre le zucchine o l'insalata rivendute a 10 volte il prezzo pagato al coltivatore, o i jeans a 40 volte il loro costo prodotti in Moldavia, no.

end O/T



@mods: potete per favore creare una discussione apposita??
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#63
Concordo con Nigel...come sempre anche gli onesti,ci rimettono per colpa degli altri...Questo accade perch? ci sono (troppi) che vanno in giro con auto da 60-70-80mila euro,dichiarando un guadagno di 20mila euro all'anno....E parlo di auto perch? sono quelle che vedo maggiormente,chiss? poi con case,terreni,ecc ecc...



Comunque,se questo varr? solo per una determinata categoria,(e se sar? mai controllata) vedremo gli imprenditori con le utilitarie e un povero pistola come me andr? in giro con due auto da 41 e 45 cv fiscali :omino: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />uzo: :banana:
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#64
No Teo, vale per tutti. ero convito per i soli lavoratori autonomi ma invece vale per tutte le persone fisiche e quindi TUTTI
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#65
azz......

vorr? dire che quella dell'altro giorno non sar? l'unica lettera dell'agenzia delle entrate che mi arriver? a casa...
La POTENZA del MUSCOLO di SCHIVARE CARICATORE!

"Mother warned me that there would be men like you driving cars like that."

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"Io penso al baseball quando mi svegli alla mattina. Ci penso tutto il giorno. E lo sogno di notte. L'unico momento in cui non ci penso ? quando lo sto giocando."
Carl Yastrzemski
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#66
[quote name='desmomado' post='235055' date='8/9/2009, 12:09']per skylineeeeee: il tuo conteggio ? sbagliato viene 68.853,92 e poi da abbattere del solo 10% (l'abbattimento del 10% ? a decorrere dal terzo anno)[/quote]



giusto, non avevo letto della decorrenza dal terzo anno.

la mia coronet...

siamo sui 47 CV... circa 49000 euro. sticazziii!!!
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Carl Yastrzemski
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#67
[quote name='desmomado' post='235065' date='8/9/2009, 12:44']No Teo, vale per tutti. ero convito per i soli lavoratori autonomi ma invece vale per tutte le persone fisiche e quindi TUTTI[/quote]



Azz,cosi mi spiazzi allora.. :omino: Sar? la volta buona che vendo tutto e me ne vado <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />uzo:
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#68
Desmo, prendila in leasing.
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#69
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :arf: :hahahah: :hahahah: :hahahah:

fatemi voi il conto per potermi permettere un 5800 cc !!!!!!!!!!!





:hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah:



a bruciapelo ? piu facile eludere eventuali accertamenti per i possessori di una ferrari modena

:hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah:
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#70
Ho una soluzione sola: farmi dare un congruo aumento!
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#71
5800 cc = 41 CV fiscali



reddito netto ipotizzato: ? ( 4900 + 323,5 x 21) x 7 x 60% = ? 49110 !!!!!!!!!!!!!!!!



tolleranza 75 % -> reddito netto minimo che devo dichiarare.................. ? 36830 ->

in pratica per mantenerla in garage e farci 3000 km all'anno pagare bollo e iva ridotta etc etc

dovrei fatturare circa 53000 euro lordi <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :arf: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah:



per una auto che ne vale la met? :hahahah: :hahahah: :hahahah:





se mi facevo una ferrari 360 anzianotta, mi bastavano 42000 euro lordi !!!! :hahahah: :hahahah:





ma chi ? sto genio dell'economia che ha fissato queste formule??????
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#72
La cosa assurda ? che nessuno dice NULLA, n? riviste n? siti, NESSUNO. Credo ci sia da incazzarsi visto che ? una problematica di tantissime auto. A prescindere dalle nostre (magari, io non ce l'ho) oramai non ci sono pi? 2000 TD ma tutti 2500 o 3000 e non ? che non siano colpiti. Ma nessuno dice nulla,,,,,
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#73
"oramai non ci sono pi? 2000 TD ma tutti 2500 o 3000 e non ? che non siano colpiti. Ma nessuno dice nulla,,,,,"



Desmo, sono tutte in leasing, come le barche. Nessuna persona fisica si intesta una sola di tutte le Audi, Mercedes, Hummer, Bentley, ecc ecc. che vedi girare in italia. Oppure sono in renting.

Se poi pensi che sul leasing nautico c'? pure l'Iva agevolata al 10 su parte dell'importo (mi pare fu un provvedimento per rilanciare la nautica da diporto), capisci perch? la maggior parte sono stipulati da privati.
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#74
Resta il fatto che io sono incazzato con tutti, Prodi, Berlusca, ecc.... e anche con la Lega che non tutela una situazione assurda ai danni di moltissimi cittadini. Ma a dirla tutta la cosa pi? sconcertante ? il silenzio su questo provvedimento; sembra quasi ti invitino ad acquistare le auto di grossa cilindrata (bollo e assicurazione sono da anni calcolati sui Kw) per poi darti la stangata. Comunque non accetto il leasing o altro: la Mustang per quello che ? la Mustang per me DEVE ESSERE MIA IN OGNI SENSO E CRESCERE CON ME!!!!
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#75
scusa ma la prendi come seconda macchina???



se si, guarda che c'? un coefficiente di utilizzazione che diminuisce assai il reddito di sostenibilit?, in quanto non puoi contemporaneamente guidare due auto!!!!
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#76
Il redditometro: novita' applicative e profili penali

di Maria Cristina Bruno







. FONTI NORMATIVE



L?art. 38, co. 4, D.P.R. 600/1973 (rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche), nella sua originaria formulazione riproduceva, nella sostanza l?art. 137 del previgente T.U. delle II.DD. con l?unica variante dell?assenza del riferimento al tenore di vita del contribuente.

L?accertamento sintetico riguarda esclusivamente il reddito complessivo delle persone fisiche e pu? trovare applicazione in presenza di indici di capacit? contributiva che facciano presumere che il contribuente sia in possesso di redditi superiori a quelli dichiarati.

Con D.M. possono essere modificati ed integrati i dati e gli elementi indicati nell?art. 2, D.P.R. 600/1973 al fine di consentire all?Amministrazione finanziaria di adattare i parametri utilizzati per la valutazione sintetica del reddito.

Disposizione attuativa della norma primaria ? il D.M. 10/09/1992 . Riporta in allegato una tabella ove sono elencati tutti i beni e i servizi indicatori del tenore di vita con importi da moltiplicare per dati coefficienti. Successivi aggiornamenti dei coefficienti si hanno con i provvedimenti dell?Agenzia Entrate per gli anni che vanno dal 2001 al 2007.

Il provvedimento dell?Agenzia Entrate n. 20996 del 11/02/2009 ha aggiornato parametri reddituali e relativi coefficienti per il biennio 2008/2009. I nuovi coefficienti comportano un leggero incremento dei risultati reddituali emergenti dall?accertamento (a parit? dell?impatto di incremento patrimoniale : incremento del 2% del reddito stimato).

Il DL 112/2008, ?manovra d?estate?, (art. 83, commi da 8 a 15) convertito nella legge 133/2008, nell?ambito della programmazione dell?attivit? di accertamento degli anni 2009/2011 ha previsto l?esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, sfruttando l?art. 38, D.P.R. 600/1973 sulla ?base di elementi e circostanze di fatto certi?, desunti dalle informazioni presenti nell?anagrafe tributaria nonch? acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori attraverso lo strumento del redditometro e delle indagini finanziarie. Si parla di circa 70mila controlli nel triennio 2009/2011.



. SOGGETTI COINVOLTI



L?Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza (progetto Cete - Controllo economico del territorio) definiscono annualmente le modalit? della loro cooperazione sul piano dei controlli. Anche i Comuni sono coinvolti, in attuazione della sinergia tra enti locali e amministrazione finanziaria. Essi infatti, sono tenuti a segnalare all?Agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.



. DEFINIZIONE DI REDDITOMETRO



La denominazione ?redditometro? si usa per indicare gli strumenti di determinazione del reddito sintetico. E? infatti, lo strumento che fornisce una prima stima del reddito sinteticamente attribuibile alla persona fisica in base ad una scelta e misurazione di certi elementi indicativi di capacit? contributiva, che altrimenti sfuggirebbe ad ogni imposizione, per pi? compiutamente attuare il dettato costituzionale che impone a tutti di concorrere alla spesa pubblica in ragione della capacit? contributiva.

In pratica, sono individuati degli elementi indicatori di capacit? contributiva (autovetture, abitazioni, collaboratori familiari,..) prevedendo per ciascuno di essi la divisione in classi (cilindrata, metri quadri ecc?)

Per ciascuna classe ? fissata la spesa connessa alla disponibilit? del bene. Tale importo ? moltiplicato per un ?coefficiente? che identifica la propensione media al consumo. In tal modo sulla base delle informazioni fornite dal contribuente si ottiene un valore che non ? altro che la stima del suo reddito.

Una volta determinato il reddito sintetico l?Ufficio pu? emettere l?avviso di accertamento soltanto al verificarsi di ulteriori due condizioni oggettive:



il reddito accertabile determinato in base agli elementi indicatori di capacit? contributiva si discosta da quello dichiarato di almeno ?;

gli scostamenti si verificano per due periodi di imposta.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 237 del 2009) ha stabilito che lo scostamento pu? riguardare anche due periodi d?imposta di scostamento non consecutivi. Ci? in contrasto con le circolari emesse dall?Agenzia Entrate in base alle quali l?incongruit? doveva riferirsi a due annualit? consecutive (circolari n. 49/E/2007, n. 101/E/1999, n. I/2/404/1997).



. SELEZIONE DEI CONTROLLI



L?Agenzia delle Entrate, gi? con la C.M. n. 2 del 2007, aveva sottolineato l?esigenza, nella selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, di puntare l?attenzione sulle posizioni soggettive con evidenti manifestazioni di capacit? contributiva incompatibili con i redditi dichiarati.

Con la circolare n. 49/E del 2007 l?Agenzia ha puntato i riflettori sulle cosiddette ?famiglie fiscali?. In pratica, per evitare che il controllo si concentrasse su soggetti che, in realt?, avrebbero potuto facilmente attribuire il possesso dei beni non a evasione, ma ai redditi di altri familiari, si prendono in considerazione i redditi dell?intera famiglia.

Tra gli strumenti di ausilio a disposizione vi sono:

1) la lista selettiva AU Autovetture con la quale sono state segnalate le persone fisiche che, sulla base dei dati forniti dalla Motorizzazione risultano aver immatricolato nell?anno 2003 autovetture di potenza uguale o superiore a 21 CV e per le quali il reddito complessivo convenzionale per gli anni 2002 e 2003 ? risultato non coerente per almeno ? con il reddito dichiarato;

2) la lista selettiva incrementi patrimoniali, con la quale sono segnalate le persone fisiche che hanno dichiarato per il periodo 2002 e 2003 imponibili incongruenti rispetto al volume degli esborsi (ad es. compravendite) ricavabili da atti registrati.

Il redditometro ha recentemente arruolato le pattuglie stradali e la polizia marittima al fine di ottenere informazioni su contribuenti che conducono un alto tenore di vita e possiedono beni di lusso come autovetture, ville e appartamenti, yacht e natanti da diporto.

Nella rete dei controlli, anche le residenze estere fittizie.

A tal proposito, la legge finanziaria 2008 ha sostituito il sistema di presunzioni basato sui cosiddetti paesi black list a fiscalit? privilegiata, con un regime esattamente opposto, nel quale i paradisi fiscali vengono individuati solo in via residuale rispetto ai paesi la cui fiscalit? deve considerarsi invece non di favore (cosiddette white list). Anche nella ?manovra estiva? si ? ritenuto di dare ulteriore impulso all?attivit? di contrasto al fenomeno del trasferimento di sede all?estero delle persone fisiche, introducendo particolari forme di controllo da parte degli enti locali nei confronti dei soggetti che richiedono l?iscrizione nelle liste dell?anagrafe dei cittadini italiani residenti all?estero (c.d. AIRE).



. CALCOLO DELLA FRANCHIGIA DEL 25%



Esistono programmi che applicano la norma secondo le corrette indicazioni ministeriali del 1993 e che prevedono l?applicazione del 25% a titolo di franchigia sul reddito sinteticamente attribuibile in base ai beni e servizi rilevanti per il redditometro.

Ad esempio se il reddito sintetico ? pari a ? 100.000:



lo scostamento di ? ? pari a ? 25.000 che costituisce la franchigia;

la soglia di reddito al di sotto del quale pu? essere applicato il redditometro ? uguale a ? 75.000 cio? la differenza tra ? 100.000 del reddito sintetico e la franchigia di 25.000.

Perci? a partire da un reddito dichiarato di ? 75.000 il contribuente ? escluso dall?accertamento da redditometro. A partire da un reddito di 74.999,99 o d?importo inferiore, il contribuente ? soggetto all?accertamento da redditometro, fermo restando che la non congruit? deve verificarsi per un periodo di almeno due anni.



. PROFILI PENALI



La recente emanazione da parte dell?A.F. delle istruzioni operative per l?applicazione del ?redditometro?, fornisce lo spunto per analizzare i potenziali profili di natura penale. Le fattispecie penali, contenute nel D.Lgs. 74/2000 suscettibili di interesse per l?esito dell?accertamento sintetico sono rappresentate dalle ipotesi di infedele dichiarazione ex art. 4, e di omessa dichiarazione, ex art. 5.

Questa seconda, sembra di pi? probabile integrazione, per effetto delle elevate soglie di punibilit? che contraddistinguono, al contrario, la condotta di infedele dichiarazione e che raramente appaiono suscettibili di superamento in conseguenza delle elaborazioni derivanti dall?applicazione del cosiddetto redditometro.

Sebbene l?accertamento sintetico sia basato su elementi di fatto certi ? purtroppo vero che da un fatto noto (elementi di spesa o di incrementi patrimoniali) si giunge al fatto ignoto (il reddito) quindi si tratta di un procedimento presuntivo.

Occorre valutare gli effetti della presunzione tributaria in ambito penale, dal momento che tale istituto influenza sia la determinazione delle componenti attive e passive della base imponibile occultata, sia l?imposta evasa a questa correlata.

Se ne deduce che la prova penale non pu? in alcun modo formarsi sulla scorta di regole dettate dalla legge amministrativa, ma deve necessariamente integrarsi sulla base dei criteri stabiliti dal codice di rito.

L?accertamento sintetico appare quindi, astratto e inidoneo attraverso lo strumento del redditometro, a formare il convincimento del giudice in ordine alla responsabilit? penale del soggetto passivo d?imposta.



. PROFILI PROBATORI DEL CONTRIBUENTE - CRITICITA? DELLO STRUMENTO



In primis occorre riflettere sulla inattaccabilit? del concetto di fondo del redditometro che non pu? essere assolutamente contestato essendo di una semplicit? disarmante. Anche se nel caso di selezione da ?redditometro? si ? innanzi ad un bivio: siamo in presenza di un soggetto che ha palesemente evaso dichiarando redditi insufficienti rispetto ai beni e allo stile di vita condotto o siamo in presenza di un difetto di disponibilit? di informazioni da parte del fisco?



Il redditometro valuta la disponibilit? del bene (il natante intestato alla societ? , non bene strumentale della stessa, ? attribuito ai soci in base alle quote di partecipazione).



Il contribuente in seguito ad accertamento con redditometro pu? fornire le prove che giustificano le differenze tra il reddito dichiarato e quello sinteticamente attribuibile al redditometro dimostrando che:

a) motivazioni ex lege art. 38 DPR 600/73



possiede redditi esenti, quali BOT,CCT e simili;

? titolare di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d?imposta (depositi bancari, buoni postali, dividendi,?)

b) motivazioni ex circolare 49/E/2007



utilizzo di finanziamenti

difesa familiare (?redditometro familiare?)

utilizzo di denaro proveniente da donazioni, successioni ereditarie, vincite?

esercita attivit? d?impresa o di lavoro autonomo con proventi non tassabili o esenti

c) altre giustificazioni



il reddito conseguito non ? quello effettivamente ottenuto per effetto della tassazione forfetaria prevista dalla legge;

l?imprecisione dello strumento presuntivo in vigore (gli indicatori sono sempre quelli, ormai datati ?circolare 101/E/1999) non affinato sotto il profilo matematico/statistico

ha venduto beni immobili

i beni sono nella disponibilit? di soggetti terzi che ne sostengono le spese

il denaro (in prestito o finanziamento) proviene da soggetti terzi (parenti) estranei al nucleo familiare

se l?A.F. richiede documenti o informazioni gi? possedute, violazione dell?art. 6 dello Statuto L.212/2000 e della legge 241/1990

Gli Uffici dovranno esaminare la documentazione prodotta dal contribuente, valutandone la probatoriet? in relazione al possesso ed effettivo utilizzo nello specifico periodo di imposta, nonch? vagliare eventuali diverse giustificazioni anche riferibili ai componenti il nucleo familiare che pur non essendo espressamente considerate nel comma 6 dell?art.38 D.P.R. 600/1973 sono suscettibili di apprezzamento, quali ad esempio l?utilizzo di:



finanziamenti;

somme di denaro derivanti da eredit?, donazioni, vincite;

effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (ad es. redditi agrari tassati in base alle rendite catastali aggiornate);

somme riscosse fuori dall?esercizio di impresa a titolo di risarcimento patrimoniale.

Al riguardo si cita la sentenza della Cassazione n. 11389 del 21/03/2008 ?? meritevole di annullamento l?avviso di accertamento in cui il contribuente abbia documentato di aver acquisito, a rate i beni ritenuti indici rilevatori di capacit? contributiva attraverso un mutuo?.



La documentazione acquisita sar? esaminata oltre che per procedere o meno con l?accertamento, anche per valutare la posizione fiscale dell?eventuale contribuente correlato. Qualora dovessero sussistere elementi di certa rilevanza fiscale si proceder? con l?inserimento delle relative posizioni nel ?piano dei controlli?.

In ogni caso come ribadito dalla Cassazione con la recente sentenza n. 3316 del 11/02/2009, l?onere della prova spetta sempre al contribuente, ? lui infatti a dover dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in maniera inferiore.



. GIURISPRUDENZA



L?accertamento sintetico consiste nell?applicazione di semplici presunzioni (art. 2727 CC) in forza del quale l?A.F. ? legittimata a risalire da un fatto noto (esborso di somme per l?acquisto di un immobile) ad un fatto non noto (sussistenza di capacit? contributiva e di un dato reddito). Ci? genera l?inversione della prova che passa dall?A.F. al contribuente.



Cassazione n. 4624 del 22/2/2008: ? nullo l?accertamento senza le repliche motivate dell?ufficio



Cassazione n. 11389 del 21/03/2008 : ? meritevole di annullamento l?avviso di accertamento in cui il contribuente abbia documentato di aver acquistato a rate (mutuo) i beni ritenuti indici rilevatori



Cassazione n. 23690 del 15/11/2007: legittima l?accertamento sintetico fondato sui movimenti bancari



Cassazione n. 436 del 26/10/2007 e n. 1924/07: il regalo ai figli e il possesso di auto storiche possono legittimare il ricorso al redditometro



Fonte: QBT - Rivista online di Diritto Tributario

[url="http://www.businessandtax.it/redditometro_novita_applicative_e_profili_penali.htm"]http://www.businessandtax.it/redditometro_...fili_penali.htm[/url]
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#77
...e nessuno te lo dice, nemmeno le riviste del settore. CHE SCHIFO!
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#78
L'intento ? quello di colpire - fra l'altro - chi possiede un'auto di lusso e non dichiara redditi che consentano il tenore di vita tenuto. Eh gi?, adesso un'auto del valore di ? 20.000/30.000 che consuma circa i 10 Km/l ? un'auto di lusso...... W L'ITALIA!!!!
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#79
1) Redditometro: Non si applica in automatico in presenza di auto di lusso





Non basta l?acquisto dell?auto di lusso per giustificare l?accertamento sintetico. Redditometro: Niente automatismo tra auto di lusso e maggior reddito. Il possesso di auto di lusso non comporta l?applicazione automatica dell'accertamento sintetico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17200 del 23.07.2009, che, invertendo i precedenti pareri sulle auto di lusso, ha dato ragione al contribuente. Secondo la suprema corte, in particolare, la Mercedes non giustifica l'accertamento sintetico da parte del Fisco. Essere proprietari di un'auto di grossa cilindrata non ?, da solo, un indice di maggior reddito. Tale neo decisione ribalta, quindi, le precedenti. Infatti, la stessa Cassazione, con la sentenza n. 1294 del 2007 aveva, in precedenza, stabilito che il possesso e il mantenimento di un bene di particolare pregio, quali le auto d'epoca, "? chiaro indice di capacit? contributiva", giacch? impone, oltre alle spese di circolazione, "particolari esborsi per un'adeguata manutenzione", che di fatto "giustifica l'accertamento in via sintetica del reddito complessivo". Il contribuente, nei vari ricorsi, aveva sostenuto che la sua auto d'epoca doveva essere esclusa dall'accertamento sintetico del reddito, giacch? non posseduta per soddisfare esigenze di circolazione, e asserendo che lo stesso Secit (Servizio consultivo e ispettivo tributario) del ministero dell'Economia e delle Finanze, in un suo parere, avrebbe escluso le auto e moto di interesse storico e collezionistico, dall'applicazione del cosiddetto "redditometro". La Cassazione, pronunciandosi definitivamente sulla questione, ha respinto il ricorso del contribuente, affermando che ? notorio che le autovetture cosiddette "storiche" o "d'epoca" formino oggetto di collezionismo e di particolare ricerca tra gli appassionati di tali beni; che ? notorio che esiste un particolare mercato per tali tipi di veicoli, oggetto di attenzione da parte dei suoi consumatori; che ? notorio che la manutenzione di tali veicoli, ormai fuori produzione da tempo, comporti rilevanti costi, per tutte le necessit? di manutenzione e sostituzione dei componenti soggetti a usura. Proprio per questi motivi, tali beni mobili registrati devono essere giustamente posti a base e presi in considerazione ai fini della determinazione della capacit? contributiva del contribuente.





Revisione del redditometro

Affinch? il redditometro diventi veramente uno strumento di accertamento di massa ? necessario operare una profonda revisione normativa dello stesso. Occorre cio? sottoporlo a interventi correttivi e aggiornamenti per superare le complessit? di calcolo e di verifica preliminare da parte degli uffici e per adeguare i beni e i servizi indice alle mutate condizioni socio economiche del paese. E questa, la raccomandazione che la commissione bicamerale per l'anagrafe tributaria ha fornito in questi giorni nel suo documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul ruolo dell'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale. Il documento contiene un'apposita sezione dedicata all'accertamento sintetico tramite il cosiddetto redditometro, nella quale la commissione bicamerale, oltre fornire un quadro descrittivo dello stesso e la sua evoluzione normativa e giurisprudenziale, non manca di evidenziarne le principali criticit? che ne impediscono, allo stato attuale, un utilizzo come strumento di accertamento di massa. Queste notevoli potenzialit? del redditometro, secondo la commissione bicamerale, sono limitate da una serie d? carenze e obsolescenze strutturali che andrebbero quanto prima rimosse. Tali limiti impediscono al redditometro di fare quel salto di qualit? richiestogli dalla manovra estiva del 2008 (D.L. n. 112/08).



Fonte: Businesspass.it
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#80
Grande Nigel! Sar? pessimista ma il tipo si ? dovuto sobbarcare le spese di un giudizio di Cassazione (spese compensate) che saranno di qualche migliaio di euro e comunque ? una vertenza che si fonda su vizi procedurali piuttosto che sostanziali. E' comunque positiva ma non esclude, a mio avviso, i pericoli del redditometro.
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