[quote name='cowvette' post='264144' date='31/12/2009, 01:12']non per deludervi , ma esistono circolari interne dove dicono che chiamano al collaudo anche le auto di provenienza cee, propio per la americane.....? loro discrezione e stanno facendo sempr edi piu cosi .......ti puoi salvare su alcune motorizzazioni che si sa che le fanno d'ufficio se no ti tocca....spesso sono in motorizzazione per queste pratiche e ce poco da discutere , piu tu fau vedere di essere preparato piu loro tirano fuori circolari ......ne avrei mille di esempi di tutti i tipi provenieze e tipi di auto ma il risultato , auto americana collaudo anche se di provenienza tedesca come prima immmatricolazione cee[/quote]
Potresti citare tutte queste circolari interne che vanno contro il diritto comunitario e le leggi di sua attuazione in particolare
Dec. 97/836/CE del 27 novembre 1997 - Decisione del Consiglio ai fini dell'adesione della Comunit? europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto"). (G.U.C.E. 17 dicembre 1997, n. L 346).?
Mi raccomando non ? polemica, anzi le vorrei veramente sapere, mi interessano; la burocrazia non ? una scienza esatta ed ? fondamentale sapere sempre pi?.
Io sono a conoscenza di questa Comunicazione Commissione 2007/C 68/04 - Comunicazione interpretativa della Commissione sulle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/C 68/04) per la quale una vettura di provenienza extra CEE pu? essere richiamata a collaudo anche se immatricola precedentemente in uno stato membro che cita tra le mille cose:
Il fatto di essere gi? stato immatricolato in un altro Stato membro significa che, per le autorit? competenti di quest'ultimo, l'autoveicolo risponde ai requisiti vigenti in tale Stato. Le autorit? nazionali competenti possono rifiutare l'omologazione di un autoveicolo gi? omologato in un altro Stato membro, immatricolato o no che fosse, solo se l'autoveicolo rappresenta un pericolo effettivo per la sanit? pubblica.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri devono attenersi, nell'esercizio dei loro poteri discrezionali a tutela della sanit? pubblica, al principio di proporzionalit?. A tal fine, essi si limiteranno a quanto effettivamente necessario per salvaguardare la sanit? pubblica o per soddisfare esigenze inderogabili, per esempio, di sicurezza stradale, purch? proporzionato all'obiettivo cos? perseguito, che non avrebbe potuto essere ottenuto da misure meno restrittive di commercio intracomunitario [19]. Poich? l'articolo 30 del trattato CE prevede un'eccezione alla regola della libera circolazione dei beni all'interno della Comunit?, che va rigorosamenteinterpretata [20], spetta in ogni caso alle autorit? nazionali, che la invocano, dimostrare la necessit? di applicare norme proprie per tutelare efficacemente gli interessi di cui all'articolo 30 del trattato CE e, in particolare, il rischio reale, per la salute umana o la sicurezza stradale, che l'omologazione dell'autoveicolo in questione comporta.
Non ? sufficiente sostenere che un veicolo, solo perch? omologato secondo norme di un altro Stato membro e dotato forse (ma non necessariamente) di caratteristiche tecniche diverse da quelle prescritte dalla legge dello Stato membro di destinazione o da quelle dell'omologazione equivalente in tale Stato, costituisca un rischio serio per la vita e la salute umana o per l'ambiente.
In pratica, le autorit? competenti dello Stato membro ricevente devono procedere nel modo che segue:
(a) innanzitutto, valutare, alla luce delle norme tecniche in vigore nello Stato membro ricevente, le caratteristiche tecniche dell'autoveicolo gi? omologato e immatricolato in un altro Stato membro. Ci? deve avvenire non in base alle norme in vigore al momento di tale valutazione, ma in base a quelle in vigore (nello Stato membro ricevente) al momento dell'omologazione nello Stato membro d'origine.
(b) devono tener conto delle prove e dei certificati [21] rilasciati dalle autorit? competenti degli altri Stati membri e dal costruttore. Si possono imporre prove supplementari solo se necessarie per fornire alle autorit? competenti informazioni altrimenti irreperibili sui certificati.
? stabiliscono cos? sotto quale profilo il veicolo a motore non risponda alle norme tecniche applicabili nello Stato membro ricevente al momento della prima omologazione del veicolo nell'UE.
(d) applicano poi solo norme tecniche nazionali proporzionate, alla luce di uno dei motivi inderogabili riconosciuti dalla Corte come requisiti obbligatori o citate nell'articolo 30 del trattato CE. Si noti che l'applicazione al veicolo a motore specifico di norme tecniche nazionali sproporzionate viola il diritto comunitario che, in ogni caso, prevale sulla legislazione nazionale.
ED INOLTRE
3.4. Controllo tecnico dei veicoli usati
L'obiettivo del controllo tecnico ? quello di verificare l'effettivo buono stato di manutenzione di un determinato autoveicolo al momento dell'immatricolazione. Il fatto che un autoveicolo sia stato usato e abbia circolato dopo l'ultimo controllo tecnico pu? giustificare il controllo tecnico all'atto dell'immatricolazione in un altro Stato membro.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia [22], gli Stati membri possono perci? imporre ad autoveicoli gi? immatricolati nello stesso o in un altro Stato membro il controllo tecnico prima dell'immatricolazione, purch? tale ispezione sia sempre necessaria per trasferire la propriet? di autoveicoli simili o per sostituire il titolare della carta di circolazione, indipendentemente dal fatto che l'autoveicolo sia stato immatricolato nello stesso o in un altro Stato membro. Il controllo tecnico prima dell'immatricolazione deve soddisfare almeno le stesse condizioni procedurali dell'omologazione delle caratteristiche tecniche dell'autoveicolo, e cio?:
(a) deve fondarsi su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere la discrezionalit? delle autorit? nazionali e da evitare un suo uso arbitrario.
(b) Il controllo tecnico non deve ripetere controlli gi? effettuati nel contesto di altre procedure, nello stesso Stato membro o in un altro. Quando un veicolo ha subito il controllo tecnico in uno Stato membro, il principio d'equivalenza e di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 96/96/CE del Consiglio [23]impone a tutti gli altri Stati membri di riconoscere il certificato rilasciato in tale occasione; essi possono per? esigere le prove supplementari di solito effettuate per le immatricolazioni sul loro territorio, se non risultano dal suddettocertificato [24].
? La Commissione ritiene che la procedura del controllo tecnico deve poter essere effettuata in modo spedito e concludersi in tempi ragionevoli. Un controllo tecnico sui veicoli importati effettuato solo presso siti specifici, all'uopo separatamente designati, pu? costituire un ostacolo al commercio tra Stati membri.
Intanto ho trovato una circolare con la quale risponde al quesito del codice di omologazione dell'amico Herman......
Circ. Min. trasporti 24 giugno 1998, n. 57/98 - Immatricolazioni di veicoli nuovi ed usati di categoria M1 provenienti da Stati membri della CE. Chiarimenti.
Le disposizioni emanate con la circolare n. 45/98 del 28 maggio 1998, oltre ad uniformare la normativa nazionale ai principi del diritto comunitario, tendono ad uno snellimento delle procedure relative alla immatricolazione dei veicoli in oggetto specificati ed alla conseguente eliminazione dei numerosi inconvenienti verificatisi in passato a causa dei differenti tempi di definizione delle pratiche dovuti alle difficolt? operative degli Uffici provinciali.
La semplificazione pi? rilevante consiste nel fatto che, considerato che la rispondenza alle caratteristiche tecniche dei veicoli a norme tecniche comuni (direttive CEE e regolamenti CEE) ? stata gi? accertata nei Paesi di provenienza, la visita e prova per i suddetti veicoli risulta del tutto ingiustificata, e la loro immatricolazione avviene sulla base di un controllo documentale.
L'emanazione della circolare n. 45/98 ha fornito l'occasione per la richiesta di chiarimenti, e molte richieste, in particolare, riguardano i veicoli nuovi di importazione parallela muniti di COC.
? opportuno, a questo punto, premettere alcune considerazioni sul codice meccanografico di immatricolazione (sigla OE) che, si ricorda, viene assegnato, su specifica richiesta, al titolare dell'omologazione, e che una volta digitato, permette di richiamare dal sistema informativo della M.C.T.C. (Area veicoli-archivio omologazioni) i dati relativi alle caratteristiche tecniche del veicolo e di emettere la relativa carta di circolazione.
Vi sono, tuttavia, casi di veicoli nuovi muniti di COC acquistati direttamente in un Paese comunitario, che non essendo stati destinati, per ragioni commerciali, dalla Casa costruttrice al mercato italiano (es. tipo di veicolo equipaggiato con motore a 8 valvole anzich? a 16 valvole) non sono provvisti di tale codice, in quanto non richiesto dal costruttore.
? comunque possibile emettere la carta di circolazione, in quanto tutti i dati necessari sono desumibili dal certificato di omologazione CE (COC) del veicolo.
Le disposizioni impartite con la circolare n. 195/4319 del 30 gennaio 1997 e la successiva circolare n. 3081/4319 del 9 dicembre 1997, si intendono con la presente abrogate.
In relazione a quanto sopra premesso, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici in indirizzo su una questione operativa connessa con l'utilizzazione del suddetto codice di immatricolazione.
Presso alcuni Uffici provinciali che, per la locale presenza di operatori commerciali, sono interessati da consistenti quantitativi di veicoli provenienti da Paesi comunitari, viene richiesto il citato codice per la gran parte delle pratiche di immatricolazione dei veicoli in oggetto specificati, al solo fine di abbreviare i tempi di stampa della carta di circolazione.
Al riguardo si precisa che tale codice, pur consentendo, ove disponibile, una maggiore speditezza, non ? strettamente indispensabile ai fini della emissione della carta di circolazione, i cui dati necessari per la stampa, sono attualmente tutti desumibili dalla documentazione che accompagna il veicolo.
Si ricorda, in ogni caso, che la emissione della carta di circolazione ? una precisa incombenza dell'Ufficio, che non pu? essere subordinata alla circostanza che sia l'utente a fornire obbligatoriamente il codice di immatricolazione. Non pu?, d'altra parte, escludersi che esso possa essere fornito spontaneamente a titolo di collaborazione per agevolare la definizione della pratica.
La stessa risponde anche al quesito sulla scadenza dell'anno solare della revisione estera di cui si parlava ieri:
I veicoli dalla cui documentazione risulti che il controllo tecnico sia scaduto di validit? dovranno essere sottoposti a visita e prova applicando la tariffa 3.1, in quanto sussiste la necessit? di emettere una nuova carta di circolazione.
Viceversa, a modifica di quanto riportato nella circolare n. 45/98, non dovranno essere sottoposti a visita e prova i veicoli per i quali tale controllo scade nell'anno solare; in tal caso nella carta di circolazione dovr? essere riportata l'annotazione: "il veicolo deve essere sottoposto a revisione entro il ...".