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Versione completa: Parafanghi si, parafanghi no
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Visto che siamo in tema di discutere di rogne burocratiche, riusciamo a capire chi ? cosa disciplina esattamente la presenza dei parafanghi?



Tutti dicono che i parafanghi ci devono essere... Ho fatto una ricerca su internet e mi pare di aver capito che sono disciplinati in modo generico, dall'articolo 71 del codice della strada, che rimanda ad un'appendice. In tale appendice c'? di tutto (dai parafanghi alla luce della retromarcia ai poggiatesta), per cui, di per se, non implica l'obbligo di avere dei parafanghi.



[url="http://www.codicestradainfantino.it/codice%20articoli/Art.71.htm"]http://www.codicestradainfantino.it/codice...coli/Art.71.htm[/url]



Nell'allegato ho trovato il riferimento alle leggi italiane e comunitarie che pare abbiano compentenza in materia: D.M. 18.10.1978, 78/549/CEE, D.M. 18.8.1995, 94/78/CE, ma non sono riuscito ad andare oltre. Qualcuno (Dragone?) ha accesso a queste norme? E ne esistono di precedenti?

Guest

parafanghi o paraurti ?
[quote name='#16 heads' post='278702' date='22/3/2010, 18:57']parafanghi o paraurti ?[/quote]



Parafanghi...ma se volete parliamo anche dei paraurti.... Sono obbligatori?
Nelle caratteristiche costruttive dei veicoli ? obbligatoria la presenza dei parafanghi, in effetti ad eccezione dei veicoli da competizione, sin dagli anni 20 del secolo scorso le vetture erano dotate di questo particolare. L'articolo preciso che li regolamenta non lo s? ma sono certo della loro obbligatoriet?......

Guest

le alfa senza paraurti erano pi? ficche ......da rapina !
[quote name='towman' post='278706' date='22/3/2010, 19:06']Nelle caratteristiche costruttive dei veicoli ? obbligatoria la presenza dei parafanghi, in effetti ad eccezione dei veicoli da competizione, sin dagli anni 20 del secolo scorso le vetture erano dotate di questo particolare. L'articolo preciso che li regolamenta non lo s? ma sono certo della loro obbligatoriet?......[/quote]





Fabio non per sfiducia, ma sarebbe bello leggere l'articolo o la norma che lo dice....... Mi stupisce che l'amico Dragone non ci sia di aiuto <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
? inserito nel regolamento del codice alla voce caratteristiche costruttive dei veicoli....
Fabio, nel link che ho postato c'? il regolamento, che rimanda ad un'appendice V. In soldoni il regolamento dice che le cose soggette di accertamento sono quelle elencate nell'appendice.



Nell'elenco dell'appendice ci sono i parafanghi, ma ci sono anche i poggiatesta e non mi pare che i poggiatesta siano obbligatori per tutte le auto, o meglio, lo sono sicuramente da un certo anno in poi. Di conseguenza ? lecito presumere che anche i parafanghi siano diventati obbligatori nel momento in cui una legge, circolare o norma se ne sia occupata. Il problema ? stabilire se ? quando hanno fatto ci?.

Guest

Leggo solo ora il tuo problema.

Provo a cercarti i DM.



<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:

Guest

Allora il D.M. 18-10-1978

Aggiornamento degli allegati al decreto ministeriale 29 marzo 1974, recante norme relative alla omologazione CEE dei tipi di veicolo a motore e dei loro rimorchi nonch? dei loro dispositivi di equipaggiamento. (Direttiva 78/547/CEE).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 1979, S.O. n. 70.

DICE CHE:

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministero dei trasporti con propri decreti in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunit? europee concernenti la omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;



Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1914, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974 recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonch? dei loro dispositivi di equipaggiamento;



Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973 n. 942 con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facolt? di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti le omologazioni di singoli dispositivi o la omologazione di un veicolo per quanto riguardo uno o pi? requisiti prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;



Vista la direttiva del Consiglio delle Comunit? europee n. 78/547/CEE in data 12 giugno 1978 con la quale vengono apportate modifiche agli allegati alla direttiva n. 70/l56/CEE relativa alla omologazione CEE dei tipi di veicolo a motore, dei loro rimorchi nonch? dei dispositivi di equipaggiamento;



Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del decreto ministeriale 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1914, con il quale sono state emanate prescrizioni conformi alla direttiva 70/156/CEE.

Decreta:

Modifica l'allegato I e II al D.M. 29 marzo 1974.

Il presente decreto ? stato abrogato dall'allegato XX al D.M. 28 aprile 2008, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 dello stesso decreto.
[quote name='dragone' post='278964' date='23/3/2010, 12:06']Allora il D.M. 18-10-1978

Aggiornamento degli allegati al decreto ministeriale 29 marzo 1974, recante norme relative alla omologazione CEE dei tipi di veicolo a motore e dei loro rimorchi nonch? dei loro dispositivi di equipaggiamento. (Direttiva 78/547/CEE).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 1979, S.O. n. 70.

DICE CHE:

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministero dei trasporti con propri decreti in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunit? europee concernenti la omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;



Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1914, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974 recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonch? dei loro dispositivi di equipaggiamento;



Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973 n. 942 con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facolt? di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti le omologazioni di singoli dispositivi o la omologazione di un veicolo per quanto riguardo uno o pi? requisiti prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;



Vista la direttiva del Consiglio delle Comunit? europee n. 78/547/CEE in data 12 giugno 1978 con la quale vengono apportate modifiche agli allegati alla direttiva n. 70/l56/CEE relativa alla omologazione CEE dei tipi di veicolo a motore, dei loro rimorchi nonch? dei dispositivi di equipaggiamento;



Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del decreto ministeriale 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1914, con il quale sono state emanate prescrizioni conformi alla direttiva 70/156/CEE.

Decreta:

Modifica l'allegato I e II al D.M. 29 marzo 1974.

Il presente decreto ? stato abrogato dall'allegato XX al D.M. 28 aprile 2008, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 dello stesso decreto.[/quote]



Grazie mille. Anche se non parla dei parafanghi <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:

Guest

Ora andiamo con ordine:

il D.M. 29-3-1974

Norme relative alla omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonch? dei loro dispositivi di equipaggiamento.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 1974, n. 105.



Vedi la nota posta in calce alla L. 27 dicembre 1973, n. 942.



Il presente decreto ? stato modificato, da ultimo, dal D.M. 26 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 12 marzo 2002, n. 60), dal D.M. 20 giugno 2002 (Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 172, S.O.), dal D.M. 25 settembre 2007 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2007, n. 282) e dal D.M. 25 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 17 gennaio 2008, n. 14) ed abrogato dall'allegato XX al D.M. 28 aprile 2008 (Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162, S.O.), ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 dello stesso decreto, che ha inoltre modificato il citato D.M. 26 febbraio 2002 ed abrogato il suddetto D.M. 20 giugno 2002.

Guest

La L. 27-12-1973 n. 942

Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunit? economica europea concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1974, n. 24 e poi abrogata, a decorrere dal 1? gennaio 1993, dall'art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, riportato al n. A/CCII.



D.Lgs. 30-4-1992 n. 285

Nuovo codice della strada.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

Guest

Visto che questi sono un continuo rimando a Dm abrogati e a leggi che non vogliono dire niente ho trovato la normativa di riferimento per i parafanghi.

Direttiva 78/549/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore



DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore (78/549/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNIT? EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunit? economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, i parafanghi delle ruote dei veicoli a motore;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ? pertanto necessario che tutti gli Stati membri adottino le stesse prescrizioni a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni onde permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE di cui alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 78/547/CEE (4);

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base di prescrizioni comuni,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per ?veicolo? ogni veicolo a motore della categoria M1 (definita all'allegato I della direttiva 70/156/CEE) destinato a circolare su strada, che abbia almeno 4 ruote e una velocit? massima per costruzione superiore a 25 km/ora.



Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare n? l'omologazione CEE n? l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i parafanghi delle ruote se questi rispondono alle prescrizioni dell'allegato I.



Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione e l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i parafanghi delle ruote, se questi rispondono alle prescrizioni dell'allegato I.



Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.



Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla notifica della stessa e ne informano immediatamente la Commissione.



2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di (1)GU n. C 118 del 16.5.1977, pag. 29. (2)GU n. C 114 dell'11.5.1977, pag. 6. (3)GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1. (4)Vedi pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale. diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.



Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, add? 12 giugno 1978.



Per il Consiglio



Il Presidente



K. OLESEN



ALLEGATO I



1. PRESCRIZIONI GENERALI 1.1. I veicoli a motore devono essere muniti di parafanghi (facenti parte della carrozzeria o montati separatamente).



1.2. I parafanghi devono essere progettati e costruiti in modo da proteggere nella misura del possibile gli altri utenti della strada dalle proiezioni di pietre, fango, ghiaccio, neve e acqua, nonch? in modo da ridurre per detti utenti i rischi di contatto con le ruote in movimento.



2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 2.1. Quando il veicolo ? in ordine di marcia (vedi punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE) e le ruote sono parallele all'asse longitudinale del veicolo, i parafanghi devono rispettare le seguenti prescrizioni: 2.1.1. Nel settore formato dai piani radiali costituenti un angolo di 30? davanti e di 50? dietro il centro delle ruote (vedi figura 1), la larghezza totale (q) del parafango deve essere almeno sufficiente a coprire la larghezza (b) del pneumatico, tenendo conto delle condizioni estreme della combinazione pneumatico/ruota, quali sono specificate dal costruttore e indicate al punto 5.2 della comunicazione di cui all'allegato II. In caso di ruote gemelle deve essere presa in considerazione la larghezza totale (t) dei due pneumatici. 2.1.1.1. Nel determinare le larghezze di cui al punto 2.1.1, non vengono prese in considerazione le iscrizioni, le decorazioni, i cordoni o le nervature di protezione dei fianchi dei pneumatici.



2.1.2. La parte posteriore dei parafanghi non deve terminare oltre un piano orizzontale situato a 150 mm al di sopra dell'asse di rotazione delle ruote (distanza misurata rispetto all'asse passante per il centro delle ruote) ; inoltre, l'intersezione del bordo del parafango con tale piano (punto A della figura 1) deve trovarsi all'esterno del piano longitudinale mediano del pneumatico o, in caso di ruote gemelle, all'esterno del piano longitudinale mediano del pneumatico della ruota pi? esterna.



2.1.3. Il profilo e la collocazione dei parafanghi debbono permettere la massima vicinanza al pneumatico ; in particolare, entro i limiti del settore di cui al punto 2.1.1, il profilo e la posizione devono rispettare le seguenti prescrizioni: 2.1.3.1. la proiezione - situata sul piano assiale verticale del pneumatico - della profondit? (p) dei bordi esterni dei parafanghi, misurata sul piano verticale longitudinale passante per il centro del pneumatico, deve essere di almeno 30 mm. Tale profondit? (p) pu? ridursi progressivamente a 0 sui piani radiali di cui al punto 2.1.1;



2.1.3.2. la distanza © tra i bordi inferiori dei parafanghi e l'asse passante per il centro delle ruote non deve superare due volte r, dove ?r? ? il raggio statico del pneumatico.



2.1.4. Nel caso di veicoli ad assetto regolabile, le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte quando il veicolo si trova nella normale posizione di marcia prescritta dal costruttore.



2.2. I parafanghi possono essere costituiti da pi? elementi purch?, una volta montati, non esistano fessure tra i singoli elementi o all'interno di questi.



2.3. I parafanghi devono essere solidamente fissati. Possono tuttavia essere amovibili interamente o parzialmente.



3. UTILIZZAZIONE DI CATENE 3.1. Il costruttore deve certificare che il veicolo ? costruito in modo da permettere l'utilizzazione di almeno un tipo di catena sulle ruote motrici equipaggiate di almeno uno dei tipi di pneumatici ammessi per quel determinato tipo di veicolo. Una combinazione catena/pneumatico adatta al veicolo deve essere specificata dal costruttore e indicata al punto 5.1 della comunicazione di cui all'allegato II.



4. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 4.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi ? presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.



4.2. Essa dev'essere corredata dai documenti indicati, in triplice copia, e dai dati che seguono: 4.2.1. - descrizione particolareggiata del tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi;



4.2.2. - disegni particolareggiati dei parafanghi che ne indichino la posizione sul veicolo.



4.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare. >PIC FILE= "T0013202">



ALLEGATO II MODELLO (Formato massimo : A4 (210 x 297 mm)



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Guest

In ogni caso tutte le rispondenze tecniche le trovi sul D.M. 28-4-2008

Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonch? dei sistemi, componenti ed entit? tecniche destinati a tali veicoli.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162, S.O.



Allegato IV

Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli





<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :cool9:

Guest

La D.M. 18-8-1995

Attuazione della direttiva della Commissione delle Comunit? europee n. 94/78/CEE del 21 dicembre 1994 che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 78/549/CEE del Consiglio relativa ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1? settembre 1995, n. 204.



Quindi la Direttiva 94/78/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/549/CEE del Consiglio relativa ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore.



LA COMMISSIONE DELLE COMUNIT? EUROPEE,



visto il trattato che istituisce la Comunit? europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 78/549/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai parafanghi delle route dei veicoli a motore (3), in particolare l'articolo 4,

considerando che la direttiva 78/549/CEE ? una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CEE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entit? tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare deve essere corredata da una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE particolare, nonch? da una scheda di omologazione basata sull'allegato VI, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;



considerando che il numero delle autovetture a quattro ruote motrici, a trazione integrale fissa, automatica o controllata dal conducente, ? in aumento; che, per queste autovetture e in considerazione del progresso tecnico, ? necessario riesaminare alcuni parametri di costruzione e di funzionamento, nonch? modificare alcune disposizioni della direttiva 78/549/CEE in modo da rispecchiare la situazione attuale e futura del mercato, secondo tecniche di progettazione e di costruzione corrette e di funzionamento sicuro;



considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

La direttiva 78/549/CEE ? cos? modificata:



1. All'articolo 1 la frase tra parentesi ? sostituita dalla seguente: ?(definita nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE)?.



2. Gli allegati I e II sono modificati in conformit? dei punti 2 e 3 dell'allegato della presente direttiva. Sono introdotti un nuovo elenco degli allegati e un nuovo allegato III.



3. ? aggiunto l'allegato III di cui al punto 4 dell'allegato della presente direttiva.



Articolo 2



1. A decorrere dal 1o luglio 1995, gli Stati membri non possono:



- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o l'omologazione nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli,

per motivi riguardanti i parafanghi delle route, se detti parafanghi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 78/549/CEE, come modificata dalla presente direttiva.



2. A decorrere dal 1o gennaio 1996, gli Stati membri:

- non possono concedere l'omologazione CEE,

- possono rifiutare l'omologazione nazionale,

di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i parafanghi delle route, se le prescrizioni della direttiva 78/549/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono osservate.



Articolo 3



1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.



2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalit? del riferimento sono decise dagli Stati membri.



3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.



Articolo 4



La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunit? europee.



Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione



(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.(2) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49.(3) GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 45.



ALLEGATO



1. Prima dell'allegato I viene inserito il seguente elenco degli allegati:

?Elenco degli allegati

Allegato I: Prescrizioni generali, prescrizioni particolari, utilizzazione di catene, domanda di omologazione CEE, rilascio dell'omologazione CEE, modifica dell'omologazione, conformit? della produzione.

Allegato II: Scheda informativa

Allegato III: Scheda di omologazione?.

2. L'allegato I ? cos? modificato:

a) ? inserito il seguente titolo:

?PRESCRIZIONI GENERALI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI, UTILIZZAZIONE DI CATENE, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CEE, MODIFICA DELL'OMOLOGAZIONE, CONFORMIT? DELLA PRODUZIONE?.

b) Il punto 2.1 ? sostituito dal seguente:

?2.1 Quando il veicolo ? in ordine di marcia (vedi punto 2.6 all'allegato II), con un solo passaggero sul sedile anteriore e le ruote sono parallele all'asse longitudinale del veicolo, i parafanghi devono rispettare le seguenti prescrizioni:?.

c) Il punto 2.1.1 ? sostituito dal seguente:

?2.1.1 Nel settore formato dai piani radiali costituenti un angolo di 30? davanti e di 50? dietro il centro delle ruote (vedi figura 1), la larghezza totale (q) del parafango deve essere almeno sufficiente a coprire la larghezza totale (b) del pneumatico, tenendo conto delle condizioni estreme della combinazione pneumatico/ruota, quali sono specificate dal costruttore e indicate al punto 1.3 dell'appendice all'allegato III. In caso di ruote gemellate deve essere presa in considerazione la larghezza totale (t) dei due pneumatici.?.

d) Il punto 3.1 ? sostituito dal seguente:

?3.1 Nel caso di veicoli muniti soltanto di due route motrici, il costruttore deve certificare che il veicolo ? costruito in modo da permettere l'utilizzazione di almeno un tipo di catena da neve sulle ruote motrici equipaggiate di almeno uno dei tipi di ruote e pneumatici ammessi per quel determinato tipo di veicolo. Una combinazione catena/pneumatico/ruota adatta al veicolo deve essere specificata dal costruttore al punto 1.2 dell'appendice all'allegato III.?.

e) I punti 3.2 e 3.3 sono aggiunti:

?3.2 Nel caso di veicoli con quattro ruote motrici, compresi i veicoli in cui un asse motore pu? essere disinnestato manualmente o automaticamente, il costruttore deve certificare che il veicolo ? costruito in modo da permettere l'utilizzazione di almeno un tipo di catena da neve su almeno uno dei tipi di ruote e pneumatici ammessi per almeno un asse motore, non disinnestabile, di quel tipo di veicolo. Una combinazione catena/pneumatico/ruota adatta al veicolo, nonch? le ruote motrici su cui montare le suddette catene, devono essere specificate dal costruttore al punto 1.2 dell'appendice all'allegato III.

3.3 Ogni veicolo appartenente alla serie di veicoli conformi al veicolo oggetto dell'omologazione CEE deve essere accompagnato da istruzioni relative al tipo o ai tipi di catene da utilizzare.?.

f) Il punto 4.1 ? sostituito dal seguente:

?4.1 Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi deve essere presentata dal costruttore.?.

g) Il punto 4.2 ? sostituito dal seguente:

?4.2 Il modello della scheda informativa figura nell'allegato II.?.

h) I punti 4.2.1 e 4.2.2 sono soppressi.

i) Sono aggiunti i nuovi punti 5, 6 e 7 seguenti:



?5. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CEE



5.1 Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CEE viene rilasciata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.



5.2 Il modello della scheda di omologazione CEE figura nell'allegato III.



5.3 Ad ogni tipo di veicolo omologato viene attribuito un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non pu? attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.



6. MODIFICA DEL TIPO E DELL'OMOLOGAZIONE



6.1 In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.



7. CONFORMIT? DELLA PRODUZIONE



7.1 I provvedimenti intesi a garantire la conformit? della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.?.



3. L'allegato II ? sostituito dal seguente:



?ALLEGATO II



Scheda informativa n. . . . . . .



ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione CEE dei veicoli a motore per quanto riguarda i parafanghi, direttiva 78/549/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 94/78/CEE.



Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.



Qualora i sistemi, componenti o entit? tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.



0. DATI GENERALI



0.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore):



0.2 Tipo e denominazione(i) commerciale(i) generale(i):



0.3 Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):



0.3.1 Posizione della marcatura:



0.4 Categoria del veicolo ?:



0.5 Nome e indirizzo del costruttore:



0.8 Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:



1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO



1.1 Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:



3.1 Numero di assi e di ruote:



1.3.1 Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:



2. MASSE E DIMENSIONI (e)



(in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)



2.4 Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:



2.4.1 Per telaio non carrozzato:



I numeri dei punti e delle note che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli indicati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE.



Sono omessi i punti che non risultano pertinenti ai fini della presente direttiva.2.4.1.3 Altezza a vuoto (1) (per le sospensioni regolabili di altezza, indicare la posizione normale di marcia):



2.4.2 Per telaio carrozzato:



2.4.1.2 Altezza a vuoto (2) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):



2.6 Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente) (o) (massima e minima per ciascuna versione):



6. SOSPENSIONE



6.6 Pneumatici e ruote



6.6.1 Combinazione(i) pneumatico/ruota



(Per i pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice di capacit? di carico minimo, il simbolo della categoria di velocit? minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti)



6.6.1.1 Assi



6.6.1.1.1 Asse 1:



6.6.1.1.2 Asse 2:



6.6.1.1.3 Asse 3:



6.6.1.1.4 Asse 4:



6.6.4 Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore adatta al tipo di veicolo, raccomandata dal costruttore.



9. CARROZZERIA



9.16 Parafanghi



9.16.1 Breve descrizione del veicolo per quanto concerne i parafanghi:



9.16.2 Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo con indicazione delle dimensioni di cui alla figura 1, dell'allegato I alla direttiva 78/549/CEE tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota:?.



4. ? aggiunto il seguente allegato III:



?ALLEGATO III



MODELLO



[Formato massimo: A4 (210 ? 297 mm)]



SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE



Timbro dell'amministrazione



Comunicazione riguardante:



- omologazione CEE (3)



- estensione dell'omologazione (4)



- rifiuto dell'omologazione (5)



- revoca dell'omologazione (6)



di un tipo di veicolo/componente/entit? tecnica (7) per quanto riguarda la direttiva 78/549/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 94/78/CE.



Numero di omologazione:



Motivo dell'estensione:



Parte I



0.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore):



0.2 Tipo e denominazione(i) commerciale(i) generale(i):



0.3 Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entit? tecnica (8):



0.3.1 Posizione della marcatura:



0.4 Categoria del veicolo (9):



0.5 Nome e indirizzo del costruttore:



0.7 Posizione e metodo di fissaggio del marchio di omologazione CEE per componenti ed entit? tecniche indipendenti:



0.8 Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:



Parte II



1. Altre informazioni (se necessarie): vedere appendice.



2. Servizio tecnico incaricato delle prove:



3. Data del verbale di prova:



4. Numero del verbale di prova:



5. Eventuali osservazioni: vedere appendice.



6. Luogo:



7. Data:



8. Firma:



9. Alla presente scheda viene allegato l'indice della documentazione informativa presentata all'autorit? di omologazione, disponibile su richiesta.



Appendice



alla scheda di omologazione CEE n. . . . . . .



concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 78/549/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 94/78/CE



1. Altre informazioni:



1.1 Breve descrizione del veicolo per quanto concerne i parafanghi:



1.2 Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore specificata dal costruttore:



1.3 Combinazione(i) pneumatico/ruota compresi i risalti, specificata(e) dal costruttore:



5. Osservazioni:



(1) Cancellare la dicitura inutile.(2) Cancellare la dicitura inutile.(3) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entit? tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (esempio: ABC??123??).(4) Definita nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.?

Guest

Dimenticavo, buona lettura <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :cool9: :mah:



:out: :out:
Grazie Dragone..... Mi ? venuto mal di testa <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: ..... Cmq non ci dice che cosa fare con i veicoli di costruzione antecedente a questa normativa cee....
Il regio decreto del 1908 stabilisce che tutti gli automobili et i motocicli debbano essere dotati di dispositivi atti a riparare gli altri utenti della strada dalla proiezione di materiali pericolosi, acqua,o liquidi ammorbanti durante la loro circolazione...... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :cool9: :mah: :out: a parte la mia divagazione "leggera" esiste davvero un regio decreto dei primi anni del 900 che stabilisce che le moto e le auto debbano essere dotate di parafanghi, e a ben vedere qualsiasi vettura sin dai primi del secolo scorso ne ? dotata.....

Guest

:haha: :haha: :haha:



[color="#0000FF"]e tutti quei rod con le ruote scoperte che si vedono in Svezia...........??????[/color]

[color="#0000FF"]

(....vuoi dire che li portano l? col rimorchio?)
[/color]



:haha:
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