[quote name='caddy55' post='308183' date='13/9/2010, 16:38'][quote name='oscar' post='308173' date='13/9/2010, 16:06']Non so da dove partire per trovare le parti della carrozzeria e il carrozziere non sa se riesce a sistemarle.
Se qualcuno sa dirmi da dove iniziare.
Ho provato a cercarli in USA ma non trovo nessun negozio che venda tutto assieme e a prezzi ragionevoli.
Mi hanno detto di cercare il Svizzera ma non ho ancora trovato nulla.[/quote]
Questo ? l'argomento del topic.
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Sebbene tu abbia ragione occorre anche cercare di aiutare, nello spirito stesso di un forum pubblico, il malcapitato possessore della Pontiac sul discorso di danno superiore al valore del mezzo che sia d'epoca o meno.
A tal proposito a fronte di richieste di risarcimento danni, le compagnie assicurative sono solite non offrire a titolo di risarcimento danni somme eccedenti il valore del veicolo ante sinistro.
La fonte di legge sulla base della quale le compagnie non accolgono le richieste di risarcimento danno per intero e non rifondono tutte le spese occorrende per la riparazione ? l'art. 2058 c.c., a mente del quale il danneggiato pu? chiedere la reintegrazione in forma specifica (la riparazione) qualora sia in tutto o in parte possibile e, tuttavia, il giudice pu? disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Le compagnie, argomentando dall'art. 2058 c.c., implicitamente considerano "eccessivamente onerosa" un eventuale riparazione del veicolo che costi pi? del valore del veicolo stesso ante sinistro.
Secondo alcuni Giudici di merito, la prassi di non accogliere richieste di risarcimento danni che eccedano il valore del veicolo ante sinistro non ? corretta.
Il Giudice di Pace di Siracusa, con sentenza del
14 maggio 2004, n. 290 ha sottolineato come, in caso di richiesta di risarcimento dei danni materiali: " qualora il costo della riparazione sia superiore al valore del veicolo ante sinistro, la tesi dell'anti economicit? della riparazione va disattesa posto che il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. trova l'unico limite nell'eccessiva onerosit? per il debitore. Invero, l'immissione nel patrimonio del danneggiato di un valore economico maggiore alla differenza patrimoniale negativa cagionata dal fatto dannoso non pu? considerarsi di per s? inammissibile. Ci? discende dalla logica propria del risarcimento in forma specifica, che reintegra il valore d'uso e non quello di scambio".
Analogamente il Tribunale di Rovigo, con
sentenza del 18 novembre 2002, ha espresso il principio secondo cui: "il proprietario di un motoveicolo gravemente danneggiato in seguito a sinistro stradale pu? chiedere al danneggiante il risarcimento in forma specifica, ovvero l'importo della riparazione anche se pi? onerosa rispetto al valore di mercato del motoveicolo..."
Anche il tribunale di Cremona, con
sentenza del 21/05/2001, ha avuto modo di affermare che: "il proprietario dell'autovettura danneggiata dal fatto illecito altrui ha diritto all'integrale rimborso della somma spesa per la riparazione, allorch? tale importo sia ampiamente superiore al valore del bene prima del danneggiamento, dovendosi escludere che il valore ante - sinistro rilevi ai fini del comma 2 dell'art. 2058 c.c."
Ed infine la Corte di Cassazione, con
sentenza n. 2402/1998 ha puntualizzato che l'eccessiva onerosit? di cui all'art. 2058 c.c. secondo comma si verifica esclusivamente allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.
Va anche sottolineato che il Giudice di Pace di Torino, con
sentenza del 10 ottobre 1997, ha chiarito come, anche nella liquidazione del danno sulla base del valore del veicolo ante sinistro, l'ammontare dell'offerta di risarcimento andr? incrementata delle spese di demolizione del relitto e di immatricolazione di una nuova vettura detratto il valore presumibile del relitto medesimo.
Infine il Giudice di Pace di Alessano, Sentenza n. 477 del 01/09/2008, sentenzia che il proprietario di un'autovettura di vecchia costruzione, e perci? di esiguo valore commerciale, rimasta danneggiata in un sinistro stradale, non ? tenuto necessariamente a rottamarla ed ottenere, a titolo di risarcimento, solo la differenza di prezzo. Lo stesso pu? farla riparare in modo che funzioni come prima e conseguentemente richiedere l'importo della riparazione anche se lo stesso sia superiore al valore teoricamente stabilito per il medesimo bene.
In sintesi, se da una parte ? presumibile che le compagnie continueranno a respingere richieste di risarcimento danni superiori al valore del veicolo ante sinistro, dall'altra sembrano aprirsi nuove prospettive per conseguire giudizialmente l'integrale corresponsione della somma necessaria per effettuare la riparazione.
Ricordo che le sentenze fanno giurisprudenza.....
Un tanto perch? prendersela nel di dietro non va bene e se si ha la giurisprudenza a favore ? bene servirsene......