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Versione completa: Codice della Strada del 1933
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Qualcuno ha idea di dove si possa reperire il codice delle strada del 1933, ovvero il Regio decreto dell' 8 dicembre 1933, n. 1740. Grazie.
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CIRCOLAZIONE STRADALEA

Disposizioni generali

R.D. 8-12-1933 n. 1740 Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione.Vengono riportate le parti conservate in vigore dall'art. 145, secondo comma, del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, riportato al n. A/V che ha cos? disposto: ?Il R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, rimane abrogato, tranne che nel titolo I (eccettuati l'art. 1 nn. 7, 8 e 9 e l'art. 2, secondo comma) e negli articoli 105 e 113. L'art. 108 di detto decreto rimane in vigore, salva la nuova disposizione per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i cui diritti e spese sono complessivamente fissati in lire centocinquanta. Inoltre per le violazioni delle disposizioni ora citate che restano in vigore continuano ad applicarsi le norme sulle sanzioni penali e sulla relativa procedura stabilite nello stesso regio decreto. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le presenti norme?.

Gazz. Uff. 18/05/1992, n. 114



TITOLO I Tutela delle strade e aree pubbliche (3)



Capo I - Atti vietati.

1E' vietato di:

1) danneggiare in qualsiasi modo la strada e le opere e piantagioni che ad essa appartengono, alterarne la forma o invaderne il suolo;

2) danneggiare le pietre e i cartelli indicatori, compresi quelli collocati da Enti pubblici o privati nell'interesse della circolazione stradale, ovvero le colonne miliari o chilometriche;

3) impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali delle strade e stabilirvi maceratoi di canapa e di lino;

4) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni pi? bassi;

5) condurre a pascolare bestiame lungo i cigli, le scarpe e i fossi stradali;

6) fare scendere il bestiame sulla scarpa della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra, saranno praticati gli opportuni abbeveratoi, a carico di chi di ragione, con le forme da prescriversi dall'autorit? competente;

7) .....................................................(4);

8) .....................................................(4);

9) .....................................................(4);

10) aprire canali, fossi, o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondit?, partendo dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste piede della scarpata se la strada ? in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada ? in trincea).

Tale distanza non pu? essere minore di tre metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda;

11) costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di tre metri dal confine della strada, quando manchino linee di fabbricazione determinate da piani regolatori o di ampliamento ovvero da deliberazioni delle autorit? competenti;

12) costruire fornaci, fucine o fonderie a distanza minore di cinquanta metri dal ciglio delle strade esterne agli abitati;

13) piantare alberi e siepi, lateralmente alle strade esterne degli abitati, a distanza minore delle seguenti:



a) per gli alberi, metri tre misurati dal confine della strada, salvo che dalle autorit? competenti siano consentite distanze minori (5);

b) per le siepi tenute all'altezza non maggiore di un metro sul terreno, centimetri cinquanta misurati dal confine della strada.

In ogni caso la distanza non pu? essere mai minore di un metro misurata dal ciglio della strada;

c) per le siepi di maggiore altezza la distanza sar? di metri due e centimetri cinquanta misurati dal ciglio estemo del fosso, oppure dal piede della scarpa, se la strada ? in rilevato, ed in ogni caso non minore di tre metri dal ciglio della strada.

I limiti di distanza di cui ai nn. 10, 11 e 12 possono essere ridotti in rapporto a strade e tratti di strada che abbiano andamento altimetrico o planimetrico, particolarmente accidentato.



Il provvedimento ? disposto, su richiesta degli interessati, dal Capo del compartimento per la viabilit?, per le strade statali, o dall'Ingegnere capo del genio civile, per le altre strade.



Per le piantagioni in localit? ad uso di pubblico passeggio presso le citt? o comuni, le distanze debbono essere stabilite in conformit? dei piani approvati dall'autorit? competente.



E' in ogni caso vietato di eseguire costruzioni o piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate nelle precedenti disposizioni, quando si tratti di costruzioni o piantagioni in corrispondenza delle curve stradali di raggio inferiore a cento metri, di incroci, biforcazioni, e ogni qualvolta sia riconosciuto a giudizio insindacabile delle competenti autorit?, che tali costruzioni o piantagioni possano ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la incolumit? della circolazione nel tratto pericoloso.



Il contravventore ? punito con l'ammenda da lire duemila a lire ottantamila (6).



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(3) L'art. 25, lett. n), L. 7 febbraio 1961, n. 59, recante disposizioni per il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ha devoluto ai Compartimenti della viabilit?, organi periferici dell'A.N.A.S., ?tutti i provvedimenti attribuiti alla competenza di organi centrali o periferici del Ministero dei lavori pubblici o dell'Azienda dagli articoli da 1 a 22 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740? in materia di strade statali.

(4) Abrogato dall'art. 145, secondo comma, T.U. 15 giugno 1959, n. 393.

(4) Abrogato dall'art. 145, secondo comma, T.U. 15 giugno 1959, n. 393.

(4) Abrogato dall'art. 145, secondo comma, T.U. 15 giugno 1959, n. 393.

(5) La L. 1? marzo 1928, n. 381, recante provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree, cos? dispone:



?Art. 1. Per la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree il ministro per i lavori pubblici pu? dispensare dall'osservanza delle disposizioni che impongono il rispetto di distanze determinate o vietano le piantagioni fra le sponde o lungo i corsi d'acqua, naturali o artificiali o lateralmente alle strade ordinarie.

Nessuna deroga pu? tuttavia essere consentita all'osservanza delle prescrizioni dell'art. 96, lettere e) ed f), del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, nei tratti arginati dei corsi d'acqua.

Art. 2. La dispensa ? concessa, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o dei Comitati tecnici regionali e, quando si tratti di strade mantenute dalle Province o dai Comuni, dopo interpellate le amministrazioni provinciali e comunali competenti?.

(6) Sanzioni pecuniarie cos? aumentate ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679;

dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 421 e dell'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 1229 (riportata al n. A/III di questa voce).

Per effetto delle disposizioni sopra citate le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto sono state aumentate, complessivamente, di quaranta volte.

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Capo II - Atti per i quali occorre la preventiva licenza o la concessione.



2. Opere e depositi sulle strade. Nessuno pu?, senza mandato o licenza dell'autorit? competente, fare opere o depositi, anche temporanei, sulle strade (7).

Il contravventore ? punito con l'ammenda da lire duemila a lire quarantamila (6).

Qualora la contravvenzione sia stata commessa nonostante la diffida dell'autorit? amministrativa, l'ammenda ? da lire quattromila a lire ottantamila (6).

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(7) Seguiva un comma abrogato dall'art. 145, secondo comma, T.U. 15 giugno 1959, n. 393.

(6) Sanzioni pecuniarie cos? aumentate ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679;

dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 421 e dell'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 1229 (riportata al n. A/III di questa voce).

Per effetto delle disposizioni sopra citate le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto sono state aumentate, complessivamente, di quaranta volte.

(6) Sanzioni pecuniarie cos? aumentate ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679;

dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 421 e dell'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 1229 (riportata al n. A/III di questa voce).

Per effetto delle disposizioni sopra citate le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto sono state aumentate, complessivamente, di quaranta volte.





3. Scarico nei fossi. E' proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti, debitamente giustificati e salvo le regolari concessioni della competente autorit?.

Il contravventore ? punito con l'ammenda da lire quattromila a lire ventimila (6).

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(6) Sanzioni pecuniarie cos? aumentate ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679;

dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 421 e dell'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 1229 (riportata al n. A/III di questa voce).

Per effetto delle disposizioni sopra citate le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto sono state aumentate, complessivamente, di quaranta volte.



4. Diramazioni e accessi. Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva licenza della competente autorit?.

Il contravventore ? punito con l'ammenda da lire quattromila a lire quarantamila (6).

Chi ha ottenuto la predetta licenza deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso ? sempre tenuto a formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali senza alterare la sezione della strada, n? il suo piano viabile.

Le nuove diramazioni devono, per un tratto di almeno trenta metri, essere costruite con materiale di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.

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(6) Sanzioni pecuniarie cos? aumentate ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679;

dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 421 e dell'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 1229 (riportata al n. A/III di questa voce).

Per effetto delle disposizioni sopra citate le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto sono state aumentate, complessivamente, di quaranta volte.

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Capo III - Licenze e concessioni e autorit? alle quali spetta di accordarle (8).

5. Licenze. La licenza per gli atti indicati nel precedente capo e quella per la costruzione di abbeveratoi ? data dal Capo del compartimento per la viabilit? se si tratti di strade statali, fatta eccezione per i tratti attraversanti l'abitato e dall'ente cui le strade appartengono in ogni altro caso.

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(8) Vedi la nota 3 al Titolo I.



6. Concessioni. Le nuove concessioni per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade, per attraversare ed occupare strade, con corsi di acqua, condutture, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti od opere che possano menomare la buona conservazione delle strade e intralciare la circolazione, sono di competenza:

a) del Ministro, Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, per le strade statali (9);

b) degli Enti cui le strade appartengono, per le strade non statali.

Per i tratti delle strade statali scorrenti nell'interno dell'abitato le domande di concessioni o di autorizzazioni, i cui lavori possano arrecare pregiudizio al traffico o alla circolazione sono previamente sottoposte all'esame dei capi compartimento della viabilit? competenti che le muniscono del loro visto.

L'impianto, sulla sede di strade statali, di nuove linee ferroviarie, tramviarie, telegrafiche o telefoniche, ovvero di speciali tubazioni sotterranee, destinate a servizio pubblico, regolarmente concesse o autorizzate, non pu? essere attuato se non sia intervenuto il preventivo consenso del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada (10). Per quanto riguarda le strade non statali occorre il preventivo consenso delle Amministrazioni a cui le strade appartengono quando esso sia previsto dalle disposizioni vigenti.

Quando si tratti di solo attraversamento di strade ordinarie con qualcuno dei detti mezzi di comunicazione, ? richiesto il benestare del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada o degli Enti predetti soltanto in rapporto alle modalit? costruttive dell'attraversamento stesso.

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(9) Vedi la nota 3 al Titolo I.

L'Azienda autonoma statale della strada fu soppressa con D.Lgs.Lgt. 29 settembre 1944, n. 377.

Con successivo D.Lgs.P. 27 giugno 1946, n. 38, fu istituita l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, la quale, poi, in virt? dell'art. 1, L. 7 febbraio 1961, n. 59, ha assunto la denominazione di ?Azienda nazionale autonoma delle strade? (A.N.A.S.).

(10) Ora: Azienda nazionale autonoma delle strade (D.Lgs.Lgt. 29 settembre 1944, n. 377; D.Lgs.P. 27 giugno 1946, n. 38; art. 1, L. 7 febbraio 1961, n. 59).

Vedi, anche, la nota n. 3 al Titolo I.



7. Domande di licenze o concessioni. Le domande dirette a conseguire licenze o concessioni di polizia stradale, interessanti strade statali, sono presentate al Capo del compartimento per la viabilit?, il quale provvede direttamente nei casi di sua competenza, o rimette gli atti al Ministro Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada col suo parere, nei casi di competenza di quest'ultimo.

Le domande rivolte a conseguire licenze o concessioni interessanti strade non statali sono presentate al Capo dell'amministrazione dell'ente cui la strada appartiene.

In ogni caso le domande debbono essere corredate dai disegni necessari e devono contenere la dichiamzione che qualora occorresse una visita sul luogo la spesa sar? sostenuta dal richiedente, previo deposito della somma che verr? fissata.

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8. Condizioni delle licenze e delle concessioni. Nell'atto che contiene la licenza o la concessione sono fissate le condizioni e le norme alle quali s'intendono subordinate.

Per le licenze o per le concessioni di cui agli artt. 2, 3 e 6 primo comma, sono inoltre stabiliti la loro durata, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso e l'annuo canone.

Per le licenze di cui all'art. 4 non ? fissata la durata ed ? imposto il pagamento di un canone annuo o di una somma una volta tanto, solo nei casi in cui gli accessi e le diramazioni siano stabiliti con opere visibili e permanenti.

Le licenze e le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

c) colla facolt? dell'Amministrazione competente di imporre nuove condizioni.

Nello stabilire la misura delle somme si avr? riguardo alle soggezioni che derivano alla strada. Si avr? riguardo anche al valore economico della concessione o della licenza ed al vantaggio che il concessionario ne ricava, quando la concessione del suolo o dell'uso costituisca l'oggetto precipuo dell'intrapresa.

Nelle licenze o concessioni la durata ? determinata con criterio discrezionale dall'autorit? concedente, ma non pu? eccedere gli anni ventinove.

Le licenze e le concessioni sono rinnovabili alla scadenza ed in qualunque momento possono essere revocate dall'autorit? concedente quando concorrano giusti motivi.

La durata dell'occupazione del suolo per l'impianto dei servizi pubblici ? determinata in relazione alla durata prevista per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.

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9. Forma delle concessioni e delle licenze. Le concessioni e le licenze sono date, con decreto dall'autorit? competente.

Nelle nuove concessioni di cui all'art. 6 si pu? richiedere una cauzione per l'adempimento delle condizioni imposte.

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10. Mancanza della licenza o della concessione. Chi intraprenda lavori o eseguisca depositi sulle strade deve presentare, nel luogo dei lavori o del deposito, la prescritta licenza o concessione ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o degli agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme del presente decreto. Per la mancata presentazione della licenza o della concessione ? applicabile la pena dell'ammenda fino a lire ottomila (11).

I funzionari, gli ufficiali e gli agenti devono intimare al contravventore di desistere dai lavori in corso fino alla presentazione della licenza o della concessione, e, in caso di rifiuto, devono impedire la prosecuzione dei lavori stessi anche con l'intervento della forza pubblica.

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(11) Sanzioni pecuniarie cos? aumentate ai sensi:

dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679;

dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 421;

dell'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 1229 (riportata al n. A/III di questa voce).

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Capo IV - Obblighi dei concessionari e dei possessori di canali e di fondi laterali alle strade.



11. Canali artificiali. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto con le strade sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle strade medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.

Il contravventore ? punito con l'ammenda da lire quattromila a lire quarantamila (12).

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(12) Sanzioni pecuniarie cos? aumentate ai sensi:

dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679;

dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 421;

dell'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 1229 (riportata al n. A/III di questa voce).



12. Obblighi dei concessionari. I concessionari di ferrovie, tramvie, fili e cavi telefonici ed elettrici, e quelli di servizi pubblici di distribuzione di acqua potabile o di gas, quando occupino suolo stradale sono obbligati ad osservare le condizioni e prescrizioni imposte dall'autorit? competente per la conservazione della strada, per la libert? della circolazione e per la coesistenza dei vari usi stradali.

Sorgendo contestazioni sulle condizioni e prescrizioni da osservare nella esecuzione delle opere la decisione spetta al Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici (13).

Per l'occupazione temporanea del suolo stradale in occasione dei lavori di manutenzione di ferrovie e tramvie, saranno osservate le norme che verranno emanate dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le comunicazioni (14).

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(13) Vedi la nota 3 al Titolo I.

(14) Ora: Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile (L. 30 gennaio 1963, n. 141).



13. Manutenzione delle ripe. I proprietari debbono mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile.

Il contravventore ? punito con l'ammenda da lire mille a lire quattromila (12/a).

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(12/a) Vedi nota 12 all'art. 11.



14. Irrigazione dei terreni adiacenti alle strade.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi alcun danno alle medesime.

Il contravventore ? punito con l'ammenda da lire mille a lire quattromila (12/a).

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(12/a) Vedi nota 12 all'art. 11.



15. Siepi e piantagioni - Visibilit?. I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendano oltre il ciglio stradale.

Quando non operino il taglio entro il termine assegnato loro da un avviso del capo compartimento per la viabilit?, se trattisi di strade statali, o degli enti ai quali le strade appartengono, negli altri casi, possono le autorit? stesse ordinare che i rami sporgenti siano recisi a spese dei proprietari suddetti.

Dove gi? esistono piantagioni capaci di determinare pericolo per l'incolumit? della circolazione, prevedute nel penultimo capoverso dell'art. 1, il capo del compartimento per la viabilit?, se trattisi di strade statali, e gli enti cui le strade appartengono, negli altri casi, hanno facolt? di ordinare la potatura, il diradamento od anche la rimozione delle piantagioni allo scopo di assicurare la visibilit?, salvo il pagamento dell'indennit? dovuta, l'ammontare della quale sar? comunicato coll'ordinanza di cui sopra, che conterr? anche l'indicazione del termine per l'adempimento. Scaduto inutilmente il termine, il lavoro sar? eseguito a cura diretta delle autorit? di cui sopra, e l'ammontare della spesa andr? in detrazione della indennit? offerta.

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16. Fabbricati e muri. I fabbricati e i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumit? pubblica.

Se il proprietario a ci? non provveda nonostante diffida, ed i fabbricati minaccino rovina, il Prefetto, sentito l'Ufficio compartimentale per la viabilit?, se si tratti di strade statali e l'Ufficio del genio civile in ogni altro caso, pu? ordinarne la demolizione a spese dello stesso proprietario, salvo i provvedimenti che nei casi di urgenza il Sindaco ? autorizzato ad adottare a tutela della pubblica incolumit?.

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17. Condotta delle acque. Chi abbia il diritto di condurre acque nei fossi delle strade statali ? tenuto a provvedere alla conservazione del fosso.

Salvo quanto ? prescritto all'art. 12 rispetto alle ferrovie, tramvie, fili e cavi telefonici ed elettrici, condutture di acqua potabile e gas per servizi pubblici, chi abbia il diritto di attraversare le strade con corsi d'acqua o comunque occuparle con altri lavori od impianti, ? obbligato a costruire e mantenere i ponti e le altre opere necessarie per il passaggio e la condotta delle acque, i manufatti e le altre opere d'arte che siano o si rendano necessari per l'esercizio della concessione o per ovviare ai danni che dalla medesima possano derivare alla strada.

Le relative opere si costruiscono secondo le norme da prescriversi dall'Azienda autononia statale della strada (15) e sotto la sorveglianza del competente Compartimento per la viabilit? qualora intcressino strade statali; se interessino strade non statali si costruiscono secondo le norme da emanarsi a cura dell'Ente cui le strade appartengono.

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(15) Ora, Azienda nazionale autonoma delle strade (D.Lgs.Lgt. 29 settembre 1944, n. 377; D.Lgs.P. 27 giugno 1946, n. 38; art. 1, L. 7 febbraio 1961, n. 59).



18. Manufatti su canali artificiali. I manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari e dagli utenti di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade od abbiano titolo o possesso in contrario.

I manufatti in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada, devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie, in ferro, o murarie miste con ferro. Sono eccettuate da questa disposizione le localit? soggette a servit? militari per le quali si credesse di provvedere diversamente.

La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture sopra indicate ? obbligatoria da parte dei proprietari od utenti delle acque ed ? a loro spese:

a) quando occorra lo spostamento o l'allargamento di strade attraversate da canali artificiali;

b) quando, a giudizio del capo compartimento per la viabilit?, per le strade statali o dell'Ingegnere capo del genio civile per le altre strade, i manufatti presentino condizioni d'insufficiente sicurezza.

E' altres? a carico dei detti proprietari la successiva manutenzione dei manufatti ricostruiti.

La ricostruzione o l'ampliamento di manufatti degli altri tipi, sovra indicati sono a carico dell'ente cui appartiene la strada, ferma restando a carico dei proprietari, possessori od utenti delle acque la successiva manutenzione di essi.

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19. Opere di sostegno. La costruzione e riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, qualora esse servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi esse abbiano per oggetto la stabilit? o conservazione delle strade, la costruzione o riparazione sta a carico dell'ente cui la strada appartiene.

La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il reparto della spesa ? fatto dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del Capo compartimento per la viabilit?, per le strade statali (16) e negli altri casi dal Prefetto, su proposta dell'Ingegnere capo del genio civile.

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(16) Vedi la nota 3 al Titolo I.



20. Esecuzione d'ufficio. Nei casi di esecuzione d'ufficio, il Prefetto, sentito il Capo compartimento per la viabilit? se trattisi di strade statali o l'Ingegnere capo dell'ufficio del genio civile in ogni altro caso, e udito il contravventore, ordina con suo decreto la riduzione delle cose al pristino stato, e adotta tutti gli altri provvedimenti necessari, determinando le opere da eseguirsi.

Nel decreto del Prefetto deve essere fissato il termine entro il quale, dalla fatta intimazione, il contravventore debba eseguirne le disposizioni, coll'avvertenza che in mancanza si far? luogo all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

L'esecuzione d'ufficio pu? essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza o se il contravventore non sia conosciuto.

Gli uffici tecnici competenti sorvegliano per la buona esecuzione dei lavori decretati, ancorch? si eseguiscano dal contravventore o dal possessore dei fondi o dei canali.

L'esecuzione d'ufficio ? fatta dall'Autorit? competente, secondo le disposizioni in vigore. Per tutti gli effetti di legge, ? intimata al contravventore copia del verbale dell'avvenuta esecuzione, e del decreto che la ordinava, se non gli fosse stato prima intimato.

Il funzionario, ufficiale od agente incaricato dell'esecuzione del decreto, nel caso di opposizione, pu? richiedere l'aiuto della pubblica forza.

Il Prefetto, udito il trasgressore per mezzo del Sindaco del Comune ove egli ha il domicilio, provvede al rimborso a di lui carico delle spese occorse per gli atti o per la esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Le attribuzioni del presente articolo sono esercitate dal Sindaco quando si tratti di strade nell'interno dell'abitato.

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21. Rimozione di alberi e ramaglie. Quando per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie, il proprietario di essi ? tenuto a rimuoverli nel pi? breve spazio di tempo possibile.

Qualora non vi provveda subito, la rimozione sar? eseguita d'ufficio a carico del proprietario inadempiente.

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22. Determinazione di distanze per ragione d'incolumit?. Pei tiri al bersaglio, opifici e depositi di materiale esplosivo e stabilimenti che interessino comunque la sicurezza e la salute pubblica, la distanza dalle strade ? fissata, caso per caso, dal Prefetto in base alle relative disposizioni di legge.

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Guest

Per gli articoli che vanno dal 23 al 131, quelli che ti interessano maggiormente immagino, devo fare una ricerca diversa, in quanto non presenti nemmeno negli archivi storici....

Porta pazienza in un modo o nell'altro li tiriamo fuori....



:winns:
[quote name='dragone' post='365098' date='19/7/2011, 09:44']Per gli articoli che vanno dal 23 al 131, quelli che ti interessano maggiormente immagino, devo fare una ricerca diversa, in quanto non presenti nemmeno negli archivi storici....

Porta pazienza in un modo o nell'altro li tiriamo fuori....



:pigna:[/quote]





Grande Dragone, grazie!!! :winns:

Guest

[quote name='Sunnybob' post='365143' date='19/7/2011, 12:29'][quote name='dragone' post='365098' date='19/7/2011, 09:44']Per gli articoli che vanno dal 23 al 131, quelli che ti interessano maggiormente immagino, devo fare una ricerca diversa, in quanto non presenti nemmeno negli archivi storici....

Porta pazienza in un modo o nell'altro li tiriamo fuori....



:pigna:[/quote]





Grande Dragone, grazie!!! :winns:

[/quote]

Figurati se posso aiutare sempre disponibile....

Il problema ? che non si trova una beata mazza per gli articoli sopra citati, o meglio si trova, ma con la dicitura "L'intero titolo ? stato abrogato dall'art. 145, T.U. 15 giugno 1959, n. 393."



Quindi ho scrito una mail all'URP del ministero dei trasporti, anche considerando che in base al D.M. di dicembre 2009 esso ? fondamentele per immatricolare quei veicoli compresi in date del R.D.....



Vediamo cosa rispondono, di norma sono veloci....



:pigna:
Attendo fiducioso! :ghghgh:

Guest

Allora io ho mandato ieri questa mail a urp@mit.gov.it



Buon giorno, sono il signor Marco Dell'Aglio e vorrei sapere dove posso reperire il testo completo del Codice della Strada del 1933, ovvero il Regio Decreto dell' 8 dicembre 1933, n. 1740.

Lo stesso mi serve per adempiere all'immatricolazione di una vettura d'epoca di quegli anni, stante il D.M. 17 dicembre 2009.

Da ricerche effettuate via internet non sono riuscito a trovare niente e sarei grato in un Vostro aiuto.

Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.



Oggi, poco fa, mi hanno risposto:



Gentile Signore

purtroppo tale normativa non ? presente negli archivi di questo Ufficio.

Tale normativa all'epoca fu pubblicata su G.U. n. 301 del 30.12.1933 (provi quindi a chiedere presso gli archivi del Poligrafico dello Stato, [url="http://www.gazzettaufficiale.it/index.jsp)"]http://www.gazzettaufficiale.it/index.jsp)[/url], oppure presso il nostro servizio biblioteca:http://www.mit.gov.it/mit/site.php?o=vc&lm=2&id_cat=141



Ad ogni buon conto, per ulteriori informazioni e per l'esame della situazione specifica, Le suggeriamo di contattare il locale Ufficio Provinciale della Motorizzazione.



Cordiali Saluti

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Ministero dei Trasporti



Ora provo a mandare una mail ai siti interessati e poi ti faccio sapere...



:abbr:

Guest

Ho contattato il giorno 20 c.m. il servizio biblioteca presso il Poligrafico dello Stato, suggeritomi dal Ministero dei Trasporti, ed oggi ho ricevuto risposta.



Riporto il testo:



Il codice della strada del 1933, che a lei interessa, ? posseduto dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.

Recandosi alla Biblioteca a lei pi? vicina potr? chiedere di farlo arrivare in prestito da Firenze, o chiedere fotocopie, con la procedura di prestito interbibliotecario.

Lei stesso pu? provare a localizzare testi che le interessano consultando il nostro catalogo nazionale in linea (SBN) all'indirizzo www.opac.sbn.it

Sto partendo per le ferie, ma dall'8 agosto sar? di nuovo qui .

Rimango a sua disposizione per altri eventuali quesiti.

Cordiali saluti

Silvia Simonelli





@tutti chi si lamenta della lentezza degli organi pubblici: Cercando il CDS ho scoperto nuove cose e imparato altre, inoltre mi ha sorpreso la velocit? delle risposte e la cortesia dimostratami....Un'esperienza positiva.



:ghghgh:
Grazie Dragone, ma c'? ne solo una copia a Firenze???? E pensi che si possano chiedere delle fotocopie presso qualsiasi biblioteca pubblica?



Ho provato a cercare sul sito [url="http://opac.unimc.it/SebinaOpac/Opac"]http://opac.unimc.it/SebinaOpac/Opac[/url] ma non ho trovato nulla....
Forse ho trovato... tramite il sito della biblioteca di firenze si trovano tutti i testi e se ci sono copie presso altre biblioteche...



[url="http://opac.braidense.it/vufind/Record/CUB0197003/Details#tabnav"]http://opac.braidense.it/vufind/Record/CUB.../Details#tabnav[/url]
[quote name='Sunnybob' post='366040' date='22/7/2011, 18:12']Forse ho trovato... tramite il sito della biblioteca di firenze si trovano tutti i testi e se ci sono copie presso altre biblioteche...



[url="http://opac.braidense.it/vufind/Record/CUB0197003/Details#tabnav"]http://opac.braidense.it/vufind/Record/CUB.../Details#tabnav[/url][/quote]



Ora sono curioso di sapere a cosa ti serve.....
[quote name='towman' post='366049' date='22/7/2011, 19:14'][quote name='Sunnybob' post='366040' date='22/7/2011, 18:12']Forse ho trovato... tramite il sito della biblioteca di firenze si trovano tutti i testi e se ci sono copie presso altre biblioteche...



[url="http://opac.braidense.it/vufind/Record/CUB0197003/Details#tabnav"]http://opac.braidense.it/vufind/Record/CUB.../Details#tabnav[/url][/quote]



Ora sono curioso di sapere a cosa ti serve.....

[/quote]



Te lo dico appena ci vediamo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: