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Versione completa: Deposito IVA e magazzino fiscale
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Chi mi spiega questa cosa?

So che esiste questa legge che permette , avendo una partita IVA di non pagare l'IVA su merce importata...

E' possibile???

Come funziona?
[color="#0000FF"] Ho trovato questo spero ti possa essere utile:[/color]



Depositi Iva: virtuali a tempo determinato



Chiarimenti in materia di depositi IVA sono stati forniti prima con la Risoluzione Ministeriale n. 440 del 12 novembre 2008. Poi con l?interpretazione autentica fornita con il Decreto Legge anticrisi n. 185/08 (convertito con modifiche dalla Legge n. 2/09). Infine dalla nota dell?Agenzia delle Dogane n. 22321 del 24 febbraio 2009.

Il comma 1 dell?articolo 50-bis DL 331/1993 definisce i depositi Iva come speciali depositi fiscali per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Non viene quindi operata alcuna distinzione, in ordine alla natura o qualit? delle merci che possono essere accolte nei depositi.



Non vi sono preclusioni, in merito alle operazioni, in relazione al compimento delle quali vi pu? essere l?immissione in deposito. I beni possono quindi esservi introdotti:



1.in seguito a un?operazione di compravendita, e pi? in generale a un atto traslativo della propriet?

2.in relazione a un accordo di consignment stock, e pi? in generale in base a un contratto i cui effetti traslativi o costitutivi si producano posteriormente al ricevimento dei beni per essere assoggettati a lavorazione

3.in occasione di una importazione da Paesi extra - Ue. Questi ultimi potranno essere introdotti in deposito Iva solo in seguito ad immissione in libera pratica, operazione che li rende a tutti gli effetti comunitari sotto il profilo del trattamento doganale.

I depositi Iva si possono suddividere in:



istituzionali, i gestori non necessitano di una specifica autorizzazione per istituire e gestire il deposito (possono essere immessi anche beni che non appartengono al depositario)

in conto terzi, per la loro costituzione occorre una specifica autorizzazione (possono esservi immessi anche beni per conto terzi)

in conto proprio, occorre specifica autorizzazione (non possono esservi custoditi beni per conto terzi).

Vantaggi per gli operatori



In generale, i depositi IVA assumono particolare rilevanza nel sistema applicativo del tributo. Sono effettuate ?senza pagamento dell?IVA? determinate operazioni, aventi ad oggetto beni nazionali o comunitari, eseguite mediante l?introduzione o l?estrazione delle merci nei o dai depositi IVA, ovvero durante la giacenza delle merci nei depositi IVA o mediante trasferimento delle merci tra depositi IVA.



Da questo meccanismo gli operatori riescono a trarre un notevole vantaggio finanziario, in quanto possono effettuare determinati acquisti senza pagare materialmente l?IVA.

Per tale motivo i depositi IVA offrono ai contribuenti, in particolare a quelli che soffrono di credito IVA strutturale o che non godono delle agevolazioni degli esportatori abituali-plafond, un efficace strumento di riequilibrio finanziario per la propria azienda.



Inoltre la disposizione non detta limiti in merito alla soggettivit? degli operatori che possono usufruire dell'agevolazione. Possono quindi beneficiarne anche i soggetti economici esteri, sia comunitari che di Paesi terzi, ovviando in alcuni casi all?obbligo di nomina del rappresentante fiscale.



Altre agevolazioni riguardano gli operatori economici che importano beni, ma che svolgono attivit? esenti IVA sul territorio nazionale e che hanno adottato il pro-rata di detrazione.



Luogo fisico o regime giuridico?



Il deposito IVA pu? essere interpretato senza ombra di dubbio:



1.come luogo fisico (magazzini coperti, piazzali, aree recintate, eccetera) e/o

2.come regime giuridico (l?insieme delle procedure che si applicano in relazione alle operazioni effettuate sui beni vincolati al regime di deposito IVA).

? importante considerare questa duplice valenza per capire se, al fine di beneficiare delle speciali facilitazioni legate all?istituto dei depositi IVA:



? necessario introdurre materialmente i beni in deposito, attribuendo fondamentale rilevanza al luogo fisico

? sufficiente espletare le procedure previste dal regime giuridico.

Gli operatori economici (aziende e spedizionieri internazionali) hanno ovviamente privilegiato un?interpretazione del deposito IVA legata prettamente al sistema giuridico, andando quindi a istituire il cosiddetto deposito IVA ?virtuale? ossia senza la materiale introduzione/estrazione della merce dai depositi IVA (documentata solo a livello ?cartaceo?).



L?autorit? doganale e fiscale italiana ha invece privilegiato l?interpretazione legata al luogo e alla giacenza fisica dei beni nel deposito.

Con la circolare n. 16/D del 28/04/06 l?Agenzia delle Dogane ha ribadito che ??i beni devono essere materialmente introdotti nel deposito... non essendo sufficiente la mera presa in carico documentale degli stessi nell'apposito registro.... Non vi ? dubbio che... deve assolvere le funzioni di stoccaggio e di custodia dei beni introdotti: non ? pertanto ammissibile alcuna forma di deposito virtuale??.



Inoltre ? stato ribadito che l?operazione doganale si conclude con la dimostrazione dell?avvenuta introduzione fisica dei beni in questione, a cui deve fare esplicito riferimento l?attestazione che il depositario deve sottoscrivere sul relativo documento doganale.



NOVIT? INTERPRETATIVE



Articolo 16, comma 5-bis) Decreto Legge anticrisi n. 185/08 (L. 2/09)



La norma in oggetto prevede che siano effettuate senza pagamento dell'Iva le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito Iva, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso, ma nei locali limitrofi sempre che, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a 60 giorni. La disposizione della lettera h) si interpreta nel senso che le prestazioni di servizio, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono a ogni effetto introduzione nel deposito Iva.

Il chiarimento legittima i comportamenti adottati in precedenza alla circolare 16/06 sopra specificata, che prevedevano lo spostamento delle merci negli spazi limitrofi, senza un?effettiva introduzione nei locali adibiti a deposito.



L?Agenzia delle Dogane, con nota n. 7521/06 ha, inoltre, osservato che non ? prescritto un tempo minimo di giacenza o che tali merci siano necessariamente scaricate dai mezzi di trasporto.

Il depositario, secondo l?interpretazione del D.L., esercita il suo diritto sui beni fruendo del regime sospensivo dell?Iva, per il tempo necessario all?effettuazione delle prestazioni, tempo che, ai sensi della medesima lett. h) dell?art.50, non deve essere superiore a sessanta giorni, in attesa del momento impositivo che stabilir? il regime Iva appropriato di imponibilit? o non imponibilit? (cessione interna, all?esportazione o intracomunitaria).



In merito alle disposizioni di cui sopra ? intervenuta l?Agenzia delle dogane con la nota 22321 del 24 febbraio 2009 ribadendo la posizione espressa precedentemente ricordando la inapplicabilit? dell?art. 50-bis in esame in caso di inesistenza giuridica o simulazione del contratto di deposito, presupposto imprescindibile per l?applicazione dell?istituto.



Risoluzione Ministeriale n. 440 del 12 novembre 2008



La Risoluzione Ministeriale ha ulteriormente chiarito gli aspetti legati all?introduzione di beni in deposito IVA che nella fattispecie riguardava la combinazione del deposito IVA con il deposito doganale su beni in di origine Extra UE.



In proposito ? stata sottolineata l'opportunit? che i beni custoditi nell'ambito di uno stesso deposito siano visibilmente distinguibili in ragione dello specifico regime fiscale cui sono sottoposti.

Sar?, pertanto, necessario porre in essere ogni utile accorgimento per rendere visibilmente chiaro il regime cui sono sottoposti i beni, quale ad esempio l'apposizione di specifici contrassegni.



In conclusione, gli ultimi provvedimenti vanno nella direzione di legittimare la costituzione e l?utilizzo dei cosiddetti depositi ?virtuali?, fermo restando l?esistenza giuridica e la non simulazione del contratto di deposito, tanto apprezzati dagli operatori economici.



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LE AGEVOLAZIONI IVA DEL DEPOSITO FISCALE (ART. 50 BIS DEL D.L. 331/93)



La Risoluzione Ministeriale n. 440/E/2008 ed il Decreto Legge anticrisi n. 185/08 convertito con modifiche dalla Legge n. 2/09, sono intervenuti in materia di DEPOSITI FISCALI IVA fornendo importanti chiarimenti ed interpretando in via autentica l?art.50 bis co. 4 lett. h del D.L. 331/93 convertito con modifiche dalla L. 427/93.











DETTAMI NORMATIVI





Il D.L. 331/93 art. 50 bis detta la disciplina del deposito fiscale Iva, quale strumento atto ad introdurre beni in ?deposito? fruendo di un regime di sospensione d?imposta, cio?, SENZA OBBLIGHI IMMEDIATI DI PAGAMENTO IVA. Tale disposizione, introdotta in recepimento della Direttiva 2006/112/CE (rifusione della Sesta Direttiva Iva n. 77/388/CEE), consente, infatti, di non liquidare e versare l?imposta sui beni introdotti e non destinati ad un utilizzo o ad un consumo finale, fino al momento in cui gli stessi (lavorati o semplicemente custoditi) non sono estratti dal deposito (l?Iva dovuta al momento dello svincolo dal regime deve corrispondere all?importo dell? imposta che sarebbe stata dovuta se le operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato Italiano). L?istituto, previsto sia per i beni comunitari che per quelli nazionali individuati nella tabella A-bis del D.L. 331/93, si realizza in un deposito fisico ben individuato, non virtuale e si distingue dal deposito doganale previsto, invece, per le merci extracomunitarie (idoneo, a sua volta, a fungere da deposito Iva al ricorrere di determinate caratteristiche). I gestori dei depositi fiscali Iva, ai sensi del art. 50-bis co. 2 4? periodo del D.L. 331/1993, devono, avere:





? forma giuridica di societ? per azioni, in accomandita per azioni, societ? a responsabilit? limitata, societ? cooperative o enti con capitale sociale o fondo di dotazione non inferiore ad ? 516.456,90.

? autorizzazione dalla Direzione Regionale dell?Agenzia delle Entrate competente per territorio , nel rispetto delle disposizioni tecniche.





Tra di essi sono automaticamente abilitati coloro che gestiscono i depositi doganali (effettuano soltanto una comunicazione all?Agenzia delle Dogane o delle Entrate competente) quali:





? imprese esercenti magazzini generali aventi autorizzazione doganale;

? imprese esercenti depositi franchi od operanti nei punti franchi;

? depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;

? depositi doganali, ivi compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane, di cui al D.M. 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali e comunitari che in base alle disposizioni doganali e di legge possono essere introdotti.





Adempimenti obbligatori dei gestori di deposito sono:





a) istituzione di un apposito registro, anteriormente alla prima operazione di deposito, per evidenziare le movimentazioni dei beni. Tale registro numerato progressivamente, deve permettere di ricostruire in caso di controlli da parte dell?A.F. tutte le movimentazioni dei beni che possono essere introdotti e/o estratti dal deposito, evidenziando tutti gli elementi necessari all?individuazione;

b) conservazione di documenti comprovanti l?introduzione e l?estrazione delle merci, nonch?, quelli relativi alle operazioni effettuate sulle stesse (per i beni non comunitari in libera pratica introdotti nel deposito Iva il documento doganale di importazione, mentre per i beni estratti dal deposito Iva e destinati fuori dal territorio della Ue la dichiarazione doganale di esportazione) secondo i termini stabiliti dalle norme di legge (art. 22 del DPR 600/73 e art. 2220 del C.C.) Laddove non si istituisca il registro o non si rispettino gli obblighi relativi all?introduzione o estrazione dei beni ex art. 50 bis co. 8, ? prevista una responsabilit? solidale per l?Iva dovuta all?atto dell?estrazione dei beni dal deposito con il soggetto passivo.







NOVITA? DEL DECRETO ANTICRISI





Il DL 185/08 nell?art. 16 co. 5 fornisce un?interpretazione autentica dell?istituto, precisando che le operazioni di perfezionamento e manipolazione usuale sui beni da custodire all?interno del deposito, possono non scontare l?Iva ai sensi dell?art. 50-bis, co. 4, lett. e) ed h) del D.L. 331/1993. Il chiarimento legittima i comportamenti adottati in precedenza, che prevedevano lo spostamento dei container negli spazi limitrofi al deposito per poi procedere alle diverse operazioni sulle merci, senza un?effettiva introduzione nei locali adibiti a deposito. La prassi ministeriale , nello specifico, ha affermato che si intendono limitrofi quei locali che pur non costituendo parte integrante del deposito, sono a questi funzionalmente e logisticamente collegati in un rapporto di contiguit? e, comunque, rientranti nel plesso aziendale del depositario, qualunque sia il titolo di detenzione. (esclusi, in ogni caso, i locali gestiti da soggetto diverso dal depositario). L?Agenzia delle Dogane, con nota n. 7521/06 ha, inoltre, osservato che non ? prescritto un tempo minimo di giacenza o che tali merci siano necessariamente scaricate dai mezzi di trasporto. Il depositario, secondo l?interpretazione del D.L., esercita il suo diritto sui beni fruendo del regime sospensivo dell?Iva, per il tempo necessario all?effettuazione delle prestazioni, tempo che, ai sensi della medesima lett. h) dell?art.50, non deve essere superiore a sessanta giorni, in attesa del momento impositivo che stabilir? il regime Iva appropriato di imponibilit? o non imponibilit? (cessione interna, all?esportazione o intracomunitaria). L?applicazione del regime di sospensione dell?imposta, comporta, da un lato, che le operazioni non sono assoggettate ad Iva e non danno luogo alla riscossione dell?imposta mentre, dall?altro, che gli acquisti di beni relativi a tali operazioni non permettono la detrazione dell?imposta pagata per l?operatore soggetto passivo. Nell?ipotesi di introduzione nel deposito di beni immessi in libera pratica (ossia importati da paesi terzi e immessi nel mercato comune dopo aver assolto agli obblighi doganali), ? possibile, quindi, realizzare importazioni senza il versamento immediato dell?Iva, con il solo versamento dei dazi e dei diritti doganali. Laddove si abbia, invece, un acquisto intracomunitario con introduzione da parte del cessionario in un deposito Iva, in ossequio al D.L. 331/93 artt. 46 e ss. occorrer? integrare la fattura di acquisto indicando sul documento la base imponibile e dovr? essere indicato in fattura, in luogo dell?imposta, il titolo di non imponibilit? dettato dall?art. 50-bis, co. 4, lett. a). Resteranno salvi gli altri adempimenti quali la registrazione contestuale della fattura nel registro acquisti e nel registro fatture e la compilazione del modello Intrastat acquisti. Il depositario,invece, dovr? acquisire copia della fattura intracomunitaria di acquisto integrata dall?operatore nazionale e registrarla nel registro del deposito.







ESTRAZIONE DAL DEPOSITO





Il soggetto passivo di imposta, operatore nazionale o rappresentante fiscale di soggetto estero, per estrarre i beni dal deposito interrompendo il regime sospensivo di imposta, deve emettere AUTOFATTURA AL FINE DI ASSOGGETTARE ALL?IMPOSTA IL BENE. La base imponibile su cui calcolare l?imposta ? costituita dal corrispettivo o dal valore dell?ultima transazione effettuata (art. 50 bis co. 6 DL 331/93), tenendo conto di eventuali operazioni realizzate sullo stesso bene durante il periodo di giacenza nel deposito. Nel caso in cui il bene sia stato acquisito, in precedenza, senza pagamento di imposta da parte dello stesso soggetto che procede all?estrazione, ? possibile integrare la relativa fattura d?acquisto, indicando l?imposta dovuta, che andr? annotata nel registro Iva vendite e, entro il mese successivo, nel registro Iva acquisti. Laddove i beni siano destinati ad altri Stati membri ovvero ad uscire dal territorio comunitario, il cedente dovr? emettere rispettivamente una fattura non imponibile, ai sensi dell?art. 41, D.L. 331/1993 per la cessione intra-comunitaria, ovvero una fattura non imponibile, ai sensi dell?art. 8, co. 1, D.P.R. 633/1972 per la cessione all?esportazione, e procedere all?adempimento degli obblighi doganali ai fini dell?esportazione. I gestori dei depositi Iva nelle operazioni di estrazione, comunque, possono assumere la veste di rappresentanti fiscali per i soggetti esteri che non hanno un rappresentante, o che non si sono identificati direttamente nel territorio dello Stato, richiedendo l?attribuzione di un numero di partita Iva unico per tutti i soggetti passivi non residenti da essi rappresentati.







ULTERIORI CHIARIMENTI MINISTERIALI







La Risoluzione Ministeriale n. 440/E del 12 novembre 2008, in merito ai depositi fiscali, ha sottolineato l?opportunit? che i beni custoditi nell?ambito di uno stesso deposito siano visibilmente distinguibili in ragione dello specifico regime fiscale cui sono sottoposti (ad esempio, con l?apposizione di specifici contrassegni). La stessa Risoluzione, in risposta ad un quesito relativo ad un?operazione di introduzione di beni in un deposito da parte di un operatore comunitario e di successiva lavorazione sugli stessi, ha specificato le modalit? di acquisto di accessori e pezzi di ricambio da parte dello stesso operatore comunitario (utilizzati per la lavorazione dei beni presenti nel deposito):





? Se l?acquisto presso i fornitori comunitari ? effettuato attraverso il rappresentante fiscale italiano come acquisto intracomunitario con introduzione nel deposito Iva, lo stesso rappresentante deve integrare la fattura emessa dal fornitore comunitario senza applicazione dell?Iva, ai sensi dell?art. 50-bis, co. 4, lett. a), D.L. 331/1993 e compilare l?elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari;

? Se l?acquisto ? effettuato presso fornitori italiani (sempre da parte del soggetto comunitario) potr? essere fatturato senza applicazione dell?imposta ai sensi dell?art. 50-bis, co. 4, lett. c), D.L. 331/1993, a condizione che, all?atto della cessione, siano introdotti nel deposito Iva a cura dello stesso cedente. Eventuale trasferimento di detti beni in altri depositi Iva non ?, in ogni caso, soggetto ad imposta, almeno finch? (come delineato dalla normativa) non si realizza il presupposto del consumo del bene nel territorio dello Stato.



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Guest

Beh mica male, mi informero' meglio!